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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 17182/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria dell'Il aprile 2022, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, quale giudice dell'esecuzione, per chiedere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati accertati con tre diverse sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

Il giudice adito, con ordinanza del 29 ottobre 2020, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Siena, cui ha disposto trasmettersi gli atti sul rilievo che le risultanze del certificato del casellario giudiziale di Sordano attestano che l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile è quella emessa da tale ufficio giudiziario e passata in giudicato il 2 ottobre 2010.

2. Il Tribunale di Siena, con ordinanza del 10 novembre 2021, ha sollevato conflitto negativo di competenza deducendo che, al momento del deposito dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile era quella del Giudice dell'udienza preliminare biellese del 20 dicembre 2017, la cui irrevocabilità risale al 10 settembre 2021, a tal fine rivelandosi non decisivo l'omesso aggiornamento delle iscrizioni presenti sul certificato del casellario giudiziale.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria dell'Il aprile 2022, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare non risolvibile senza l'intervento di questa Corte.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, che la ha erroneamente declinata in ragione delle informazioni tratte dal certificato penale che, all'8 ottobre 2021, non recava traccia del titolo la cui irrevocabilità risaliva al 10 settembre 2021, del quale l'istante, nondimeno, aveva offerto conveniente e compiuto riscontro, allegando la sentenza ed indicando gli estremi dell'ordine di esecuzione conseguentemente emesso dalla locale Procura della Repubblica.

Il conflitto deve essere, infatti, risolto in ossequio al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Tribunale Pescara, Rv. 281065; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Portoferraio, Rv. 277733; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171).

In conclusione, va stabilita la competenza del giudice sopra indicato, al quale vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Biella - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 26/04/2022.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria dell'Il aprile 2022, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, quale giudice dell'esecuzione, per chiedere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati accertati con tre diverse sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Il giudice adito, con ordinanza del 29 ottobre 2020, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Siena, cui ha disposto trasmettersi gli atti sul rilievo che le risultanze del certificato del casellario giudiziale di Sordano attestano che l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile è quella emessa da tale ufficio giudiziario e passata in giudicato il 2 ottobre 2010. 2. Il Tribunale di Siena, con ordinanza del 10 novembre 2021, ha sollevato conflitto negativo di competenza deducendo che, al momento del deposito dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile era quella del Giudice dell'udienza preliminare biellese del 20 dicembre 2017, la cui irrevocabilità risale al 10 settembre 2021, a tal fine rivelandosi non decisivo l'omesso aggiornamento delle iscrizioni presenti sul certificato del casellario giudiziale. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria dell'Il aprile 2022, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare non risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, che la ha erroneamente declinata in ragione delle informazioni tratte dal certificato penale che, all'8 ottobre 2021, non recava traccia del titolo la cui irrevocabilità risaliva al 10 settembre 2021, del quale l'istante, nondimeno, aveva offerto conveniente e compiuto riscontro, allegando la sentenza ed indicando gli estremi dell'ordine di esecuzione conseguentemente emesso dalla locale Procura della Repubblica. Il conflitto deve essere, infatti, risolto in ossequio al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Tribunale Pescara, Rv. 281065; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Portoferraio, Rv. 277733; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171). In conclusione, va stabilita la competenza del giudice sopra indicato, al quale vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Biella - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 26/04/2022. Il
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