CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 1934
Cassazione n. 36885/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il 16/10/1934 avverso la sentenza del 19/04/2017 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore • — ha concluso chiedendo ,,Y3-32- LA 1(1' ° et,-n - il difensore L e- C-C)-3AP-k-- [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 400,00 di multa ed al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di diffamazione aggravata, per aver offeso la reputazione di LIZIER Irina dicendo, nel corso di un'assemblea condominiale, che era stata "la figlia più piccola" di [OSCURATO:PERSONA] a danneggiare il pavimento del suo terrazzo mediante lancio di pietre. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando tre motivi. 1. Con il primo motivo è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 c.p.p. e 595 c.p.. Secondo il ricorrente, la frase proferita dal [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcuna valenza diffamatoria, risolvendosi nell'ennesimo episodio derivante dalla lite cinquantennale tra le due famiglie. La frase, in particolare, non sarebbe idonea a causare la lesione della reputazione della parte civile e sarebbe stata pronunciata in un colloquio tra l'imputato e la madre della Lizier, dunque non percepito da terzi. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ritiene sulla base del testo del verbale dell'assemblea che la frase sia stata pronunciata alla presenza di tutti. 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. 3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 173, 177, 468, 495 e 603 c.p.p., in relazione all'ordinanza di revoca di ammissione delle prove da parte del giudice, motivata con una mera formula di stile. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di parte civile ha depositato memoria con conclusioni scritte e nota spese, esponendo le ragioni per la reiezione del ricorso. La difesa dell'imputato con pec del 27/04/2021 ha depositato memoria di replica alla requisitoria del PG, ribadendo le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre in via preliminare osservare che la sentenza impugnata è stata deliberata il 19 aprile 2017 ed è, quindi, soggetta al regime delle impugnazioni riguardante le sentenze del giudice di pace antecedente all'introduzione dell'alt 39 bis dpr 274/2000, che ha limitato la facoltà di ricorso in cassazione per l'imputato avverso le sentenze di appello ai soli motivi di cui all'art, 606 cpp lett a), b), c).2. I primi due motivi del ricorso sono meramente reiterativi delle doglianze già formulate in grado di appello, alle quali è stata offerta una corretta e in nulla illogica risposta motivazionale, avverso la quale la difesa non propone alcuna ragionata critica argomentativa, risolvendosi, dunque le censure, ver5aste in fatto, in una implicita richiesta di rivalutazione del risultato probatorio raggiunto nella fase di merito, preclusa - come noto - in sede di legittimità. 2.1 In proposito è necessario e sufficiente ricordare che bl Giudice di appello, in accoglimento dell'istanza difensiva ha disposto ex art 603 cpp l'audizione dell'amministratore del condominio/segretario dell'assemblea; costui ha riferito - come puntualmente annotato nella sentenza impugnata - che se aveva riportato la frase nel verbale di assemblea condominiale, ciò significava che la frase ritenuta diffamatoria era stata pronunziata dall'imputato in quel contesto alla presenza di più persone e lui stesso l'aveva percepita, altrimenti non l'avrebbe trascritta nel verbale. 2.2 Altrettanto è a dirsi quanto alla provocazione ex art 599/2 cpp, nuovamente invocata in questa sede, ma che già il Tribunale di Trieste ha correttamente escluso in ragione del prolungatissimo lasso temporale trascorso tra il fatto che il ricorrente ipotizza come ingiusto (danneggiamento di un balcone avvenuto nel 2009) e la frase offensiva della reputazione della parte civile, pronunziata nel Dicembre 2013. Sul punto questa stessa Sezione ha più volte affermato il principio - al quale il Collegio intende dar seguito - secondo il quale per il riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta, tuttavia, l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicchè il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore. (Sez. 5, Sentenza n. 7244 del 06/07/2015 Ud. (dep. 24/02/2016 ) Rv. 267137.Massime precedenti Conformi: N. 29384 del 2006 Rv. 235005 - 01, N. 8097 del 2007 Rv. 236541 - 01, N. 16790 del 2008 Rv. 240283 - 01, N. 48859 del 2015 Rv. 265220. 3.11 terzo motivo appare manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente ha citato correttamente il principio di giurisprudenza, secondo cui è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art.495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 51522de/ 30/09/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 257892 - 01).Tuttavia la regola ermeneutica precedente non sembra calzare alla fattispecie in esame, poiché nel revocare l'ordinanza ammissiva della testimonianza Mazzari, il Giudice ha fatto riferimento alla precedente testimonianza resa dal teste Apollonio, e dall'istanza di rinnovazione istruttoria dibattimentale emerge che Mazzari avrebbe dovuto deporre sui medesimi fatti sui quali aveva appena testimoniato il segretario verbalizzante Apollonio. Infatti,si legge nel verbale di udienza del 19.04.2017, allegato all'atto di ricorso: "Il giudice alla luce del teste escusso in data odierna, sentito il P.M., che chiede la revoca dell'ordinanza di citazione del teste [OSCURATO:PERSONA], la parte civile si rimette e la difesa dell'imputato che insiste nell'escussione del teste, ritenuto superfluo l'esame del teste Mazzari, revoca l'ordinanza di citazione dello stesso e invita le parti alla discussione." Una giustificazione della decisione di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale è,dunque, presente, sia pure in forma non pienamente esplicita. 3.1 Tuttavia dirimente appare, nel risolvere la questione posta dalla difesa, sottolineare la natura della ipotizzata nullità, trattandosi di nullità non assoluta, ma di ordine generale a regime intermedio, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 16976de1 12/02/2020 Ud. (dep. 04/06/2020) Rv. 279166). La motivazione della pronunzia citata, resa in un caso sovrapponibile al presente, ha chiarito che secondo l'opzione interpretativa dominante detta nullità è di ordine generale a regime intermedio; in tal senso : Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257891 e Sez. 5, n. 18351 del 17/2/2012, Biagini, Rv. 252680. Alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, la nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata. La regola dell'articolo 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova, infatti, un'eccezione nella disposizione dell'articolo 182, comma due, cod. proc. pen., con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo; per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo. 3.2 Nel caso in esame la revoca del teste della difesa che - volendo dare pieno credito alla tesi del ricorrente - sarebbe avvenuta senza motivazione, si è verificata alla presenza del difensore, che si è limitato ad insistere nella richiesta istruttoria, senza eccepire alcunché, anzi presentando le sue conclusioni, come emerge dal già citato verbale di udienza del 19.04.2017. Sul punto è utile ribadire, per sottolineare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, che, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (ex multis, Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076; Sez. 3, n. 29649 del 27/3/2018, Bulletti, Rv. 273590). Alla luce delle considerazioni e dei motivi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende; le spese del giudizio seguono la soccombenza ed il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile , che sono liquidate in euro 3510, oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla pc liquidate in euro 3510, oltre accessori di