CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25004/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di D'Ecclesi§ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i ricorsi non superano la soglia di ammissibilità in quanto insistano per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove chiedendo una valutazione alternativa rispetto a quella - conforme - prescelta dai giudici di entrambi i gradi di merito; la richiesta invoca una competenza che è estranea dal perimetro che circoscrive la cognizione della Corte di legittimità; rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto in ordine alla conferma di responsabilità una motivazione persuasiva non manifestamente illogica ed aderente alle emergenze processuali; rilevato nello specifico che la Corte (a) ha dato atto di avere visionato l'album fotografico, rilevando che lo stesso fosse composto da foto nitide e chiare, (b) ha rilevato che in dibattimento la persona offesa aveva confermato il riconoscimento fotografico operato in fase di indagine; (c) ha ritenuto le dichiarazioni ricognitive credibili nonostante l'altezza del [OSCURATO:PERSONA] fosse stata indicata dall'offeso in 1,75 e non corrispondesse a quella reale di 1,90 (la Corte ha spiegato la discrasia ritenendo che si trattasse di una discordanza non decisiva tenuto conto che comunque si trattava di un'altezza rilevante e tenuto conto anche della tempo trascorso dagli eventi: pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che si tratta di una motivazione che assegna alle dichiarazioni ricognitive piena credibilità sulla base di argomenti non manifestamente illogici e che si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr