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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32250/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 11792/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza di cui in epigrafe lamentando con un primo motivo violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabi-lità, mancando a dire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla desti-nazione allo spaccio della droga caduta in sequestro e con un secondo manifesta illogicità della sentenza e difetto di motivazione in punto di dosimetria della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

2.1. Quanto al primo motivo, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destinazione, almeno in parte, allo spaccio, sottolineando la varietà e le modalità di custodia e di confezionamento dello stupefacente (pag. 2 della sentenza impugnata).

Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor-rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva-mente personale.

Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget-tive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

E questa Corte di legittimità ha costantemente af-fermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti ta-bellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile-vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di pre-sentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità 2N. 11792/2026 RG. meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).

Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac-cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele-menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva-lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco-nomica -dell'imputato a in della costituzione di "scorte" per uso personale; conf.

Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695).

2.2. Il secondo motivo è del tutto generico e aspecifico.

La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu-gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

I giudici del gravarne del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, le modalità della condotta e la varietà e quantità di sostanza stupefacente, non proprio irrisoria, oltre che la personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico. 3.

Il reato per cui, si procede non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto, commesso nel dicembre 2018, ricade sotto le previsioni della c.d. [OSCURATO:PERSONA] che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione decor-rente dalla data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna d! primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce i! grado successivo di giudi-zio, per un tempo comunque non superiore a un arino e sei mesi e un'ulteriore sospensione, sempre per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. (cfr. sul punto Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, deo. 2025, Polichetti, Rv.

Rv. 288175 - 01). 3N. 11792/2026 R.G.

Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta in-fondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugna-zione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 19601 dei 28/2/2008, Nic-coli, Rv. 239400; Sez.

U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164;) Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026 Il C nsigliere este ore Il Presidente nzo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]!A 28 AGO 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa KatiCL te 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 11792/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza di cui in epigrafe lamentando con un primo motivo violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabi-lità, mancando a dire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla desti-nazione allo spaccio della droga caduta in sequestro e con un secondo manifesta illogicità della sentenza e difetto di motivazione in punto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto al primo motivo, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destinazione, almeno in parte, allo spaccio, sottolineando la varietà e le modalità di custodia e di confezionamento dello stupefacente (pag. 2 della sentenza impugnata). Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor-rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva-mente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget-tive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente af-fermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti ta-bellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile-vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di pre-sentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità 2N. 11792/2026 RG. meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac-cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele-menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva-lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco-nomica -dell'imputato a in della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). 2.2. Il secondo motivo è del tutto generico e aspecifico. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu-gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravarne del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, le modalità della condotta e la varietà e quantità di sostanza stupefacente, non proprio irrisoria, oltre che la personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico. 3. Il reato per cui, si procede non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto, commesso nel dicembre 2018, ricade sotto le previsioni della c.d. [OSCURATO:PERSONA] che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione decor-rente dalla data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna d! primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce i! grado successivo di giudi-zio, per un tempo comunque non superiore a un arino e sei mesi e un'ulteriore sospensione, sempre per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. (cfr. sul punto Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, deo. 2025, Polichetti, Rv. Rv. 288175 - 01). 3N. 11792/2026 R.G. Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta in-fondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugna-zione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 dei 28/2/2008, Nic-coli, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164;) Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 Il C nsigliere este ore Il Presidente nzo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]!A 28 AGO 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa KatiCL te 4
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