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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 30766/2021

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16436-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli 2021 avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1486/2017 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 24/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Liguria ha -per quanto residua d'interesse- respinto l'appello della odierna ricorrente ed accolto l'appello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della CTP con cui era stato ridotta del 50% la base imponibile dell'ICI pretesa dal Comune per l'anno 200frsu aree edificabili.

La CTR ha affermato che non era stato "proposto nessun elemento atto a provare i costi sostenuti" per quei lavori di adattamento necessari a rendere le aree concretamente edificabili, in relazione ai quali le ricorrenti pretendevano, ex art. 5 d.lgs.504/92, fosse ulteriormente ridotta la base imponibile;

2. la ricorrente impugna la sentenza per "violazione dell'art.5, comma 5, del d.lgs. 30.12.1992, n.504 e dell'art.115 c.p.c.".

Sostiene che la prova negata dalla CTR era stata in realtà fornita mediante un computo metrico estimativo, prodotto nel giudizio di primo grado come documento 11 (e parzialmente riportato in ricorso), recante gli importi dei lavori svolti; aggiungono che l'esecuzione dei lavori non era mai stata contestata dal Comune.

Afferma che, con lodo arbitrale reso inter partes il 26 ottobre 2015, definitivo, era stata accertata l'esecuzione delle opere [di adattamento] e ne era stato quantificato il valore;

3. il comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; considerato che:

1. il motivo è inammissibile in quanto privo di correlazione con il contenuto della sentenza impugnata.

Nella sentenza impugnata la CTR ha dichiarato che non era stata data dalla ricorrente la prova dei costi "sostenuti" delle opere di adattamento de quibus.

La ricorrente insiste sul fatto -diverso dalla (in)sussistenza della prova del pagamento- che vi era in atti prova dell'esecuzione dei lavori;

3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

4. le spese seguono la soccombenza; PQM • r la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudicio di legittimità, liquidate in €4500,00, oltre spese forfetarie, accessori ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2021, svolta con modalità da remoto.

DEPOSITATO Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16436-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli 2021 avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1486/2017 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 24/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Liguria ha -per quanto residua d'interesse- respinto l'appello della odierna ricorrente ed accolto l'appello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della CTP con cui era stato ridotta del 50% la base imponibile dell'ICI pretesa dal Comune per l'anno 200frsu aree edificabili. La CTR ha affermato che non era stato "proposto nessun elemento atto a provare i costi sostenuti" per quei lavori di adattamento necessari a rendere le aree concretamente edificabili, in relazione ai quali le ricorrenti pretendevano, ex art. 5 d.lgs.504/92, fosse ulteriormente ridotta la base imponibile; 2. la ricorrente impugna la sentenza per "violazione dell'art.5, comma 5, del d.lgs. 30.12.1992, n.504 e dell'art.115 c.p.c.". Sostiene che la prova negata dalla CTR era stata in realtà fornita mediante un computo metrico estimativo, prodotto nel giudizio di primo grado come documento 11 (e parzialmente riportato in ricorso), recante gli importi dei lavori svolti; aggiungono che l'esecuzione dei lavori non era mai stata contestata dal Comune. Afferma che, con lodo arbitrale reso inter partes il 26 ottobre 2015, definitivo, era stata accertata l'esecuzione delle opere [di adattamento] e ne era stato quantificato il valore; 3. il comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; considerato che: 1. il motivo è inammissibile in quanto privo di correlazione con il contenuto della sentenza impugnata. Nella sentenza impugnata la CTR ha dichiarato che non era stata data dalla ricorrente la prova dei costi "sostenuti" delle opere di adattamento de quibus. La ricorrente insiste sul fatto -diverso dalla (in)sussistenza della prova del pagamento- che vi era in atti prova dell'esecuzione dei lavori; 3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; 4. le spese seguono la soccombenza; PQM • r la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudicio di legittimità, liquidate in €4500,00, oltre spese forfetarie, accessori ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2021, svolta con modalità da remoto. DEPOSITATO Il Presidente