CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché indeterminato e costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che appare corretta la motivazione della Corte di merito sulla misura dell'espulsione incentrata sulla carenza di allegazioni specifiche circa la possibilità che, nel Paese di origine, l'imputato corra pericolo per la sua vita e incolumità fisica; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre