CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 33409/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
curatore generale dott.ssaMarilia [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della società ricorrente,che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 maggio 2026, il Tribunale del riesame di Arezzodichiarava inammissibile l’istanza di riesame reale proposta il 30 aprile 2026nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., destinataria del decreto disequestro preventivo emesso il 22 gennaio 2026 dal G.I.P. del Tribunale di Arezzonell’ambito di un articolato procedimento penale, avente ad oggetto molteplicicontestazioni di reati tributari e illeciti amministrativi elevate a carico di unapluralità di persone fisiche e persone giuridiche, tra cui appunto la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., accusata di non aver adottato o comunque di non avereefficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenirei reati di cui agli art. 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, reati commessi dal suo legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio della predetta società, che avrebbe daciò tratto un rilevante profitto negli anni 2023, 2024 e 2025 (capo 39).2. Avverso il provvedimento del Tribunale toscano, la [OSCURATO:PERSONA].r.l., tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, ha ritualmenteproposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza degli art. 321, commi 3 bis e 3ter, cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché l’elusione della riserva di giurisdizione,evidenziando che nel caso di specie non risulta alcun autonomo decreto motivatodel G.I.P. riferito al conto corrente [OSCURATO:PERSONA] 0000347 e non vi è stata alcunaconvalida del nuovo vincolo apposto il 20 aprile 2026, per cui la declaratoria diinammissibilità della legittima richiesta di riesame avrebbe consentito lapermanenza di un vincolo patrimoniale privo del necessario vaglio del giudice, nonsostituibile da una mera richiesta di sostituzione del bene rivolta al P.M.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l’erronea qualificazione delverbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza il 20 aprile 2026 quale meroCon il terzo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 568, comma 5,322 bis e 324 cod. proc. pen., rilevandosi che, in via gradata, la difesa avevacomunque prospettato la possibilità di riqualificare il gravame quale appellocautelare reale, ove si fosse ritenuto non esperibile il riesame avverso il verbale diP.G., ma il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con tale istanza subordinata.Il quarto motivo di ricorso riguarda la violazione degli art. 125, comma 3, 321,324 cod. proc. pen. e 53 del d. lgs. n. 231 del 2001, dolendosi la difesa del fattoche l’ordinanza impugnata ha di fatto trasformato, con motivazione apparente, ildecreto genetico in una sorta di titolo elastico e permanente di apprensione delconto [OSCURATO:PERSONA], ossia di un rapporto originariamente non individuato.Il quinto motivo di ricorso concerne infine l’erronea negazione dell’interesse aimpugnare, osservandosi che l’inefficacia giuridica del sequestro di iniziativa nonconvalidato, ove non dichiarata e non comunicata al terzo, ossia all’istitutobancario, non elimina il pregiudizio sostanziale né consente alla società diriacquisire la piena disponibilità delle somme.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è meritevole di accoglimento.1. Occorre premettere che, con l’ordinanza impugnata, i giudici del riesamehanno fondato la declaratoria dell’istanza proposta nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sul rilievo che la stessa aveva riguardato il verbale di sequestrooperato dalla Guardia di Finanza il 20 aprile 2026, ritenuto tuttavia dal Tribunalenon un autonomo sequestro di iniziativa della P.G., da sottoporre alla necessariaconvalida dell’Autorità giudiziaria, ma un atto esecutivo dell’originario decreto disequestro preventivo del 22 gennaio 2026, fermo restando, hanno aggiunto igiudici del riesame, che, pur a voler ragionare diversamente, ritenendo cioè che sifosse in presenza di un sequestro di iniziativa non convalidato, la misura cautelarereale avrebbe perso automaticamente efficacia, essendo quindi la parte legittimataa chiedere direttamente al P.M. la restituzione della cosa sequestrata. È statoinfine rilevato che, anche nella prospettiva di intendere l’istanza rivolta non alverbale di sequestro, ma al decreto originario del 22 gennaio 2026, la richiesta diriesame era comunque inammissibile, perché assolutamente tardiva, posto che laGold [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era da tempo a conoscenza del sequestro.2. Orbene, osserva il Collegio che l’impostazione dell’ordinanza impugnatanon può essere ritenuta legittima. Al riguardo deve precisarsi che, come si evincedalla disamina del fascicolo processuale, consentita dal tenore delle doglianzesollevate, l’originario decreto di sequestro preventivo del 22 gennaio 2026 haavuto esecuzione tra il 5 e il 17 febbraio 2026, allorquando la Guardia di [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’apprensione di una serie di beni nella disponibilità dellasocietà ricorrente, nei cui confronti era stato disposto il sequestro preventivo,finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, della somma di 5.430.140,10euro. In seguito, ovvero in data 20 aprile 2026, la Guardia di Finanza di Arezzoprocedeva anche al sequestro della somma di 606.322,28 euro (già vincolata aseguito di pignoramento dell’Agenzia delle Entrate), presente sul conto correnten. 347 intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Nel predetto verbale si dava atto che si era proceduto a questo nuovo sequestro,in quanto, a seguito dell’annullamento del sequestro nei confronti dell’indagatoMario [OSCURATO:PERSONA], si era posta la necessità di raggiungere il quantum sequestrabile.3. Tanto premesso, pur condividendosi la premessa dell’ordinanza impugnatasecondo cui il riesame reale aveva ad oggetto non l’originario decreto di sequestrodel 22 gennaio 2026, ma il successivo vincolo reale apposto il 20 aprile 2026 dallaGuardia di Finanza, deve tuttavia ritenersi che, in forza di quest’ultimaapprensione, evidentemente correlata al provvedimento genetico, sussisteva unautonomo interesse in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di far valerele proprie ragioni ai sensi o dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., medianterichiesta di restituzione rivolta al Pubblico Ministero, o dell’art. 324 cod. proc pen.,secondo cui la richiesta di riesame è presentata entro dieci giorni dalla data diesecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data incui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa e costante affermazione di questaCorte (cfr. ex multis Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025, Rv. 287823, Sez. 3, n.17839 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275598), secondo cui è inammissibile larichiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia statoancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesseconcreto e attuale a proporre impugnazione, essendosi chiarito che, a contrario,l’interesse concreto e attuale deriva dalla menomazione, effettiva e tangibile, diuna qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincoloimpresso dal sequestro. Tale menomazione appare senz’altro ravvisabile nellavicenda in esame, nella quale l’iniziativa della P.G., successiva all’inizialeesecuzione del provvedimento genetico, ha avuto una diretta incidenza negativanella sfera patrimoniale della società ricorrente, che dunque era legittimata adesercitare, avverso il nuovo vincolo reale, i rimedi riconosciuti dall’ordinamento.4. Alla luce di tali considerazioni, stante l’illegittimità della declaratoriadell’inammissibilità dell’istanza di riesame reale proposta tempestivamente (ossiail 30 aprile 2026, a fronte del sequestro avvenuto il precedente 20 aprile)nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si impone pertanto l’annullamentodella ordinanza gravata, con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledel riesame di Arezzo. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzocompetente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.Così deciso il 14.07.2026Il Consigliere estensore Il Presidente