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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36710/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/11/2020 del Tribunale di Sondrio, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13 novembre 2019 il Tribunale di Sondrio ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 679 cod. pen., perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., aveva omesso la denuncia della detenzione di materiale esplodente, costituito da gasolio per autotrazione, materia infiammabile comunque pericolosa per la sua quantità e qualità, e per la contravvenzione dell'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, perché aveva omesso di richiedere il certificato di prevenzione incendi e/o di presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, perché il serbatoio non era soggetto al rilascio del certificato di prevenzione incendi nonché la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 139 del 2006 in relazione all'art. 10 del d.P.R. n. 151 del 2011.

Ripercorre la normativa in materia e si sofferma sull'Allegato I al d.P.R. n. 151 del 2011 contenente l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Al numero 12 dell'elenco, l'Allegato contemplava "i depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 metro cubo" e collocava nella categoria A, quelli con capacità compresa tra 1 e 9 metri cubi, nella categoria B, quelli con capacità da 9 a 50 metri cubi, nella categoria C, quelli con capacità oltre i 50 metri cubi.

Pertanto, sostiene che erano soggetti agli obblighi di prevenzione incendi solo i soggetti detentori di depositi di combustibile con capacità superiore ad 1 metro cubo.

Tale soluzione trovava altresì conferma nell'art. 2, commi 3 e 4, d.P.R. n. 151 del 2011.

Aggiunge che, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità per il reato dell'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, era determinante la collocazione delle attività tra quelle individuate nell'Allegato I al d.P.R. n. 151 del 2011.

Nel caso di specie, l'istruttoria dibattimentale aveva permesso di accertare che il deposito contenente gasolio aveva la capacità di 1 metro cubo, quindi non superiore ad 1 metro cubo, circostanza questa non presa in considerazione dal Giudice di merito nella sentenza gravata che aveva collocato l'attività esercitata nelle categorie A, B e C. Precisa che non bisognava confondere i controlli di prevenzione incendi, cui erano sottoposte tutte le attività dell'Allegato I del Regolamento con la specifica richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), da richiedersi obbligatoriamente e rilasciato solo per le attività a rischio elevato indicate nella categoria C dell'Allegato

I. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, la non applicazione del beneficio della pena sospesa, intendendo pagare l'ammenda irrogata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Preliminarmente si osserva che è stata impugnata solo la parte di sentenza relativa alla contravvenzione dell'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006.

Ai sensi del primo comma della norma citata, nella formulazione vigente al momento della consumazione del reato (contestato come commesso fino al 18 maggio 2017), "Chiunque, in qualita di titolare di una delle attivita' soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1".

Ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 10 agosto 2011, n. 151, Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 49, comma 4 quater, conv. con modificazioni dalla

I. 30 luglio 2010 n. 122, tutte le attività indicate nell'Allegato I sono sottoposte al controllo preventivo antincendi, secondo modalità operative differenziate da parte dei Vigili del Fuoco indicate nell'art. 4, secondo che si tratti di un'attività rientrante nelle categorie AeBo di un'attività rientrante nella categoria C. Pertanto, tutte le attività sottoposte a controllo necessitano del certificato di prevenzione antincendio, non giustificandosi la differenza dedotta dalla difesa tra controllo e certificato di prevenzione.

Nella sentenza impugnata il Giudice - richiamata la sentenza di questa Sezione n. 13201 del 23/11/2016, dep. 2017, Filippi, Rv. 269511, secondo cui in materia di prevenzione incendi, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 30.07.2011 n. 151, integra il reato di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 139 del 2006 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I, ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi - ha accertato che l'attività espletata di detenzione del materiale esplodente richiedeva il certificato che pacificamente il'imputato non aveva.

Secondo la difesa, l'attività in questione rientrava nel campo di esenzione dell'art. 12 della categoria A dell'Allegato I, poiché il deposito aveva una capienza non superiore al metro cubo.

Tale circostanza di fatto, tuttavia, non è coerente con l'accertamento compiuto dal Giudice, che, pur non avendo disquisito sulle dimensioni del deposito, ha concluso nel senso della sussistenza del presupposto normativo per la richiesta del certificato.

Il ricorrente avrebbe dovuto quindi formulare una doglianza specifica, spiegando esattamente perché, alla stregua dei documenti prodotti, le conclusioni del Giudice erano errate.

In particolare, va evidenziato che se il deposito rientra nelle categorie B o C, rileva anche la misura pari a 1 mc, mentre se rientra nel numero 13, impianti fissi di distribuzione carburante, come indicato nel capo d'imputazione, i limiti sono altri.

Per come articolata, sotto forma di erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, la censura finisce con il devolvere al giudice di legittimità l'accertamento di un fatto che è precluso alla sua cognizione: senz'altro, la motivazione è esistente, mentre non è possibile apprezzare l'erronea applicazione della legge penale sulla base dell'esiguo dato riportato nel ricorso, perché la dimensione del deposito non è elemento decisivo ai fini della classificazione.

Quanto alla richiesta di revoca del beneficio della pena sospesa, si è consolidato di recente l'orientamento secondo cui è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, Marchi, Rv. 277280 - 02).

Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non ha dedotto alcun interesse significativamente apprezzabile per giustificare l'istanza che pare fondata piuttosto su motivi di convenienza (pagare la sanzione pecuniaria, senza sprecare il beneficio).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/11/2020 del Tribunale di Sondrio, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 novembre 2019 il Tribunale di Sondrio ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 679 cod. pen., perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., aveva omesso la denuncia della detenzione di materiale esplodente, costituito da gasolio per autotrazione, materia infiammabile comunque pericolosa per la sua quantità e qualità, e per la contravvenzione dell'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, perché aveva omesso di richiedere il certificato di prevenzione incendi e/o di presentare la segnalazione certificata di inizio attività. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, perché il serbatoio non era soggetto al rilascio del certificato di prevenzione incendi nonché la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 139 del 2006 in relazione all'art. 10 del d.P.R. n. 151 del 2011. Ripercorre la normativa in materia e si sofferma sull'Allegato I al d.P.R. n. 151 del 2011 contenente l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Al numero 12 dell'elenco, l'Allegato contemplava "i depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 metro cubo" e collocava nella categoria A, quelli con capacità compresa tra 1 e 9 metri cubi, nella categoria B, quelli con capacità da 9 a 50 metri cubi, nella categoria C, quelli con capacità oltre i 50 metri cubi. Pertanto, sostiene che erano soggetti agli obblighi di prevenzione incendi solo i soggetti detentori di depositi di combustibile con capacità superiore ad 1 metro cubo. Tale soluzione trovava altresì conferma nell'art. 2, commi 3 e 4, d.P.R. n. 151 del 2011. Aggiunge che, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità per il reato dell'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, era determinante la collocazione delle attività tra quelle individuate nell'Allegato I al d.P.R. n. 151 del 2011. Nel caso di specie, l'istruttoria dibattimentale aveva permesso di accertare che il deposito contenente gasolio aveva la capacità di 1 metro cubo, quindi non superiore ad 1 metro cubo, circostanza questa non presa in considerazione dal Giudice di merito nella sentenza gravata che aveva collocato l'attività esercitata nelle categorie A, B e C. Precisa che non bisognava confondere i controlli di prevenzione incendi, cui erano sottoposte tutte le attività dell'Allegato I del Regolamento con la specifica richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), da richiedersi obbligatoriamente e rilasciato solo per le attività a rischio elevato indicate nella categoria C dell'Allegato I. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, la non applicazione del beneficio della pena sospesa, intendendo pagare l'ammenda irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Preliminarmente si osserva che è stata impugnata solo la parte di sentenza relativa alla contravvenzione dell'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006. Ai sensi del primo comma della norma citata, nella formulazione vigente al momento della consumazione del reato (contestato come commesso fino al 18 maggio 2017), "Chiunque, in qualita di titolare di una delle attivita' soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1". Ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 10 agosto 2011, n. 151, Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 49, comma 4 quater, conv. con modificazioni dalla I. 30 luglio 2010 n. 122, tutte le attività indicate nell'Allegato I sono sottoposte al controllo preventivo antincendi, secondo modalità operative differenziate da parte dei Vigili del Fuoco indicate nell'art. 4, secondo che si tratti di un'attività rientrante nelle categorie AeBo di un'attività rientrante nella categoria C. Pertanto, tutte le attività sottoposte a controllo necessitano del certificato di prevenzione antincendio, non giustificandosi la differenza dedotta dalla difesa tra controllo e certificato di prevenzione. Nella sentenza impugnata il Giudice - richiamata la sentenza di questa Sezione n. 13201 del 23/11/2016, dep. 2017, Filippi, Rv. 269511, secondo cui in materia di prevenzione incendi, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 30.07.2011 n. 151, integra il reato di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 139 del 2006 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I, ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi - ha accertato che l'attività espletata di detenzione del materiale esplodente richiedeva il certificato che pacificamente il'imputato non aveva. Secondo la difesa, l'attività in questione rientrava nel campo di esenzione dell'art. 12 della categoria A dell'Allegato I, poiché il deposito aveva una capienza non superiore al metro cubo. Tale circostanza di fatto, tuttavia, non è coerente con l'accertamento compiuto dal Giudice, che, pur non avendo disquisito sulle dimensioni del deposito, ha concluso nel senso della sussistenza del presupposto normativo per la richiesta del certificato. Il ricorrente avrebbe dovuto quindi formulare una doglianza specifica, spiegando esattamente perché, alla stregua dei documenti prodotti, le conclusioni del Giudice erano errate. In particolare, va evidenziato che se il deposito rientra nelle categorie B o C, rileva anche la misura pari a 1 mc, mentre se rientra nel numero 13, impianti fissi di distribuzione carburante, come indicato nel capo d'imputazione, i limiti sono altri. Per come articolata, sotto forma di erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, la censura finisce con il devolvere al giudice di legittimità l'accertamento di un fatto che è precluso alla sua cognizione: senz'altro, la motivazione è esistente, mentre non è possibile apprezzare l'erronea applicazione della legge penale sulla base dell'esiguo dato riportato nel ricorso, perché la dimensione del deposito non è elemento decisivo ai fini della classificazione. Quanto alla richiesta di revoca del beneficio della pena sospesa, si è consolidato di recente l'orientamento secondo cui è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, Marchi, Rv. 277280 - 02). Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non ha dedotto alcun interesse significativamente apprezzabile per giustificare l'istanza che pare fondata piuttosto su motivi di convenienza (pagare la sanzione pecuniaria, senza sprecare il beneficio). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende