CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, l'imputato, condannato alla pena di 15.000 euro di multa per essersi illegalmente trattenuto nel territorio nazionale in violazione del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti e del conseguente ordine di allontanamento, lamenta che il giudice di pace non ha tenuto conto della sussistenza di un giustificato motivo all'inadempimento, rappresentato dalla sua condizione di totale impossidenza, tale da precludergli la possibilità di munirsi del titolo di viaggio necessario per lasciare l'Italia; che la doglianza è tangibilmente generica, perché trascura che la decisione impugnata è chiara nell'escludere, in ossequio a consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico (cfr., di recente, Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216), che il mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante sprovvisto di permesso di soggiorno, integri, di per sé, il giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, e nell'imporre all'interessato l'allegazione di situazioni ostative incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi; che, in proposito, il giudice di pace ha correttamente rilevato che l'imputato avrebbe potuto, al fine di adempiere all'ordine di allontanamento, rivolgersi sollecitamente alla competente autorità consolare e diplomatica per chiedere il rilascio dei documenti all'uopo necessari, ivi compresi i titoli di viaggio, iniziativa in assenza della quale il giustificato motivo, dedotto sulla base delle sole precarie condizioni socio-economiche, non è configurabile (così, tra le altre, Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, Markovic, Rv. 277449; Sez. 1, n. 30779 del 07/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234883); che manifestamente infondato è, analogamente, il residuo motivo, vertente sull'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, che il giudice di pace ha coerentemente giustificato in ragione della non occasionalità della condotta — elemento ostativo all'apprezzamento della particolare tenuità del fatto (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 15374 del 15/02/2005, Orengo, Rv. 231549) — protrattasi per un lungo periodo di tempo e preceduta da una precedente condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; che il ricorrente, lungi dal confrontarsi con il tema da ultimo richiamato, si limita a segnalare la modesta offensività della condotta e l'assenza di suoi collegamenti con più vasti ambienti criminali, ciò che non incide sulla legittimità della motivazione del provvedimento impugnato, che appare scevra da fratture razionali e saldamente ancorata alle evidenze istruttorie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle