CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 46684/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Genova con sentenza 11 febbraio 2015.. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, BOURIS Karima, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata riqualificazione della fattispecie in termini di tentativo affermando esservi stata confusione tra sottrazione e impossessamento in quanto l'azione della donna sarebbe rimasta sempre sotto il controllo degli addetti alla sorveglianza dell'esercizio commerciale dove i fatti sono avvenuti. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo Arie il controllo del personale di vigilanza, unicamente idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa. (Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12/02/2021 Rv. 281117 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis [OSCURATO:PERSONA], il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]