Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17865/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Codroipo avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 8 gennaio 2020 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella del Tribunale di Udine del 3 luglio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv, 646 e 316-bis cod. pen. (capi A e B dell'imputazione), a lui ascritti fino al 17 ottobre 2011, per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per gli ulteriori analoghi reati, commessi in prosieguo di tempo, in mesi otto di reclusione.

2. Ha presentato ricorso Biasatti tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla posizione processuale dei testi.

La Corte di appello, alla luce di un percorso argomentativo che dava atto delle possibili interpretazioni dei fatti verificatisi, aveva erroneamente riconosciuto la veste di testimoni a soggetti, sacerdoti dell'Arcidiocesi di Udine, che avrebbero dovuto, invece, assumere il ruolo di soggetti gravati da indizi di reità.

Invero, era possibile rinvenire all'interno del quadro probatorio diversi indizi, rappresentati dalle ricevute sottoscritte dai sacerdoti e dal documento comprovante l'effettivo versamento delle somme sul conto corrente della parrocchia di Tarcento, a cui si aggiungevano altresì le dichiarazioni rese dal teste Mons.

Corgnali, le quali risultavano totalmente in contrasto con quelle rese dagli altri testi.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'attendibilità dei testi.

La Corte di appello aveva confermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni dei testi, la cui attendibilità era stata desunta principalmente dalla convergenza del loro contenuto e dalla impossibilità che i testi, essendo stati esaminati in diverse giornate di udienza, avessero potuto concordare una versione comune.

Appare, tuttavia, inverosimile che, ancorché non avessero concordato una versione comune, il primo dei testi ad essere sentito non avesse tempestivamente informato tutti gli altri della versione fornita, così consentendo loro di uniformarvisi.

Del resto, a minare l'attendibilità delle testimonianze rese concorrevano due circostanze: che i versamenti non erano stati eseguiti sui conti correnti delle parrocchie e che uno dei testi era addirittura il vice-presidente dell'associazione culturale [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato una memoria con le conclusioni l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la liquidazione delle spese del grado.5.

Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo reitera genericamente deduzioni che sono state già vagliate dalla Corte territoriale e risulta comunque manifestamente infondato.

La Corte ha invero dato atto di come l'accertamento delle condotte appropriative, contestate al ricorrente, sia avvenuto attraverso l'essenziale contributo dichiarativo reso dai parroci in veste di testimoni, rilevando che costoro non erano mai stati iscritti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e che a loro carico non erano ravvisabili né erano emersi nel corso della deposizione indizi di correità o di reità con riferimento ad un reato connesso o collegato.

Su tali basi è stato dunque escluso che potesse applicarsi l'art. 63 cod. proc. pen. e che in ragione di preesistenti riconoscibili indizi dovessero reputarsi in radice inutilizzabili quelle deposizioni.

Va del resto osservato che spetta al giudice il potere di verificare l'attribuibilità al dichiarante della qualità sostanziale di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese e che il relativo accertamento sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato (Sez.

U., n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246584).

D'altro canto, perché possa farsi luogo all'applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. occorre che siano acquisiti non equivoci indizi, derivanti da elementi noti al giudice procedente, non essendo sufficienti elementi di sospetto o intuizioni personali dell'interrogante (in tal senso, Sez.

U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417; Sez.

U. n. 21832 del 22/2/2007, Morea, Rv. 236370; Sez. 2, n. 39380 del 2/10/2008, Galletta, Rv. 241867).

In tale prospettiva le deduzioni difensive sono volte assertivamente a contestare la non illogica valutazione della Corte che ha escluso che potessero desumersi inequivoci indizi a carico dei dichiaranti dalle sottoscrizioni da essi apposte e dalle diverse dichiarazioni rese da Mons.

Corgnali, essendo stato sottolineato come sulla scorta di tali elementi potessero formularsi mere congetture, senza che potessero concretamente apprezzarsi precisi e conducenti indizi, tali da corroborare un'ipotesi di accusa.3.

Altrettanto inammissibile risulta il secondo motivo, volto a sollecitare, peraltro sulla base di elementi già valutati dalla Corte, una diversa lettura del quadro probatorio, funzionale ad un più favorevole giudizio, inerente al merito e non consentito in questa sede.

Nella motivazione si rileva che le convergenti dichiarazioni dei testimoni sono attendibili e intrinsecamente verosimili in ragione della fiducia da tutti riposta nel ricorrente, alla base della sottoscrizione di documenti corrispondenti a ricevute, rilasciate prima del concreto versamento delle somme di denaro, essendo stata valorizzata a piena conferma dell'assunto l'impostazione grafica e la tecnica redazionale delle note di addebito, tale far pensare a documenti firmati in bianco prima che una stessa mano compilasse le ulteriori indicazioni circa la causale e l'importo.

Ed ancora è stata sottolineata la convergenza di plurime dichiarazioni rese da soggetti che sarebbe stato implausibile ritenere partecipi di un collettivo progetto illecito.

A fronte di ciò il ricorrente ha riproposto l'elemento dissonante, costituito dai documenti sottoscritti e dal diverso tenore delle dichiarazioni rese da uno dei parroci, ma non individua vizi logici del ragionamento della Corte e non si confronta con l'intero contenuto della motivazione, tale da dar conto delle ragioni del giudizio formulato, dovendosi ribadire il principio per cui «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U. n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Il ricorrente va infine condannato a rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa del presente grado, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Codroipo avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 8 gennaio 2020 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella del Tribunale di Udine del 3 luglio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv, 646 e 316-bis cod. pen. (capi A e B dell'imputazione), a lui ascritti fino al 17 ottobre 2011, per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per gli ulteriori analoghi reati, commessi in prosieguo di tempo, in mesi otto di reclusione. 2. Ha presentato ricorso Biasatti tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla posizione processuale dei testi. La Corte di appello, alla luce di un percorso argomentativo che dava atto delle possibili interpretazioni dei fatti verificatisi, aveva erroneamente riconosciuto la veste di testimoni a soggetti, sacerdoti dell'Arcidiocesi di Udine, che avrebbero dovuto, invece, assumere il ruolo di soggetti gravati da indizi di reità. Invero, era possibile rinvenire all'interno del quadro probatorio diversi indizi, rappresentati dalle ricevute sottoscritte dai sacerdoti e dal documento comprovante l'effettivo versamento delle somme sul conto corrente della parrocchia di Tarcento, a cui si aggiungevano altresì le dichiarazioni rese dal teste Mons. Corgnali, le quali risultavano totalmente in contrasto con quelle rese dagli altri testi. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'attendibilità dei testi. La Corte di appello aveva confermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni dei testi, la cui attendibilità era stata desunta principalmente dalla convergenza del loro contenuto e dalla impossibilità che i testi, essendo stati esaminati in diverse giornate di udienza, avessero potuto concordare una versione comune. Appare, tuttavia, inverosimile che, ancorché non avessero concordato una versione comune, il primo dei testi ad essere sentito non avesse tempestivamente informato tutti gli altri della versione fornita, così consentendo loro di uniformarvisi. Del resto, a minare l'attendibilità delle testimonianze rese concorrevano due circostanze: che i versamenti non erano stati eseguiti sui conti correnti delle parrocchie e che uno dei testi era addirittura il vice-presidente dell'associazione culturale [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato una memoria con le conclusioni l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la liquidazione delle spese del grado.5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo reitera genericamente deduzioni che sono state già vagliate dalla Corte territoriale e risulta comunque manifestamente infondato. La Corte ha invero dato atto di come l'accertamento delle condotte appropriative, contestate al ricorrente, sia avvenuto attraverso l'essenziale contributo dichiarativo reso dai parroci in veste di testimoni, rilevando che costoro non erano mai stati iscritti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e che a loro carico non erano ravvisabili né erano emersi nel corso della deposizione indizi di correità o di reità con riferimento ad un reato connesso o collegato. Su tali basi è stato dunque escluso che potesse applicarsi l'art. 63 cod. proc. pen. e che in ragione di preesistenti riconoscibili indizi dovessero reputarsi in radice inutilizzabili quelle deposizioni. Va del resto osservato che spetta al giudice il potere di verificare l'attribuibilità al dichiarante della qualità sostanziale di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese e che il relativo accertamento sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato (Sez. U., n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246584). D'altro canto, perché possa farsi luogo all'applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. occorre che siano acquisiti non equivoci indizi, derivanti da elementi noti al giudice procedente, non essendo sufficienti elementi di sospetto o intuizioni personali dell'interrogante (in tal senso, Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417; Sez. U. n. 21832 del 22/2/2007, Morea, Rv. 236370; Sez. 2, n. 39380 del 2/10/2008, Galletta, Rv. 241867). In tale prospettiva le deduzioni difensive sono volte assertivamente a contestare la non illogica valutazione della Corte che ha escluso che potessero desumersi inequivoci indizi a carico dei dichiaranti dalle sottoscrizioni da essi apposte e dalle diverse dichiarazioni rese da Mons. Corgnali, essendo stato sottolineato come sulla scorta di tali elementi potessero formularsi mere congetture, senza che potessero concretamente apprezzarsi precisi e conducenti indizi, tali da corroborare un'ipotesi di accusa.3. Altrettanto inammissibile risulta il secondo motivo, volto a sollecitare, peraltro sulla base di elementi già valutati dalla Corte, una diversa lettura del quadro probatorio, funzionale ad un più favorevole giudizio, inerente al merito e non consentito in questa sede. Nella motivazione si rileva che le convergenti dichiarazioni dei testimoni sono attendibili e intrinsecamente verosimili in ragione della fiducia da tutti riposta nel ricorrente, alla base della sottoscrizione di documenti corrispondenti a ricevute, rilasciate prima del concreto versamento delle somme di denaro, essendo stata valorizzata a piena conferma dell'assunto l'impostazione grafica e la tecnica redazionale delle note di addebito, tale far pensare a documenti firmati in bianco prima che una stessa mano compilasse le ulteriori indicazioni circa la causale e l'importo. Ed ancora è stata sottolineata la convergenza di plurime dichiarazioni rese da soggetti che sarebbe stato implausibile ritenere partecipi di un collettivo progetto illecito. A fronte di ciò il ricorrente ha riproposto l'elemento dissonante, costituito dai documenti sottoscritti e dal diverso tenore delle dichiarazioni rese da uno dei parroci, ma non individua vizi logici del ragionamento della Corte e non si confronta con l'intero contenuto della motivazione, tale da dar conto delle ragioni del giudizio formulato, dovendosi ribadire il principio per cui «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Il ricorrente va infine condannato a rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa del presente grado, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori
Sentenza Cassazione n. 17865/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris