CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 06107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 7160/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – F.[OSCURATO:PERSONA] s.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 490-20, depositata in data 07/12/2020, notificata in data 13/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso - Motivazione apparente - Rimessione all'interprete per l'integrazione della sentenza - Esclusione – Conseguenze. 1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla F.lli Milia società agricola semplice (di seguito, F.lli Milia s.s.) l’avviso di accertamento n. TW5024H01577/2011, con il quale, in relazione all’anno 2006, aveva recuperato a tassazione maggiori imposte a titolo di Ires, Irap e Iva, in ragione di un canone di locazione immobiliare non dichiarato, di prelevamenti e versamenti bancari non giustificati, nonché dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Venivano altresì notificati ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci sia della F.lli Milia s.s. che della [OSCURATO:SOCIETA]., gli avvisi di accertamento aventi rispettivamente n. TW5014H01778/2011, n. TW5014H01779/2011 e n. TW5014H01780/2011, con i quali l’Ufficio, in relazione all’anno d’imposta 2006, contestava una maggiore Irpef sia per gli utili extracontabili presuntivamente distribuiti in ragione della ristretta base partecipativa della [OSCURATO:SOCIETA]., sia per i redditi da partecipazione alla F.lli Milia s.s. ex art. 5 t.u.i.r. La F.lli Milia s.s. ed i suoi soci, con separati ricorsi, impugnavano gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, ritenendo fondato, in particolare, in relazione alla società, il solo motivo relativo ai canoni di locazione con esclusivo riferimento all’Iva, e, in relazione al socio [OSCURATO:PERSONA], il motivo inerente all’errore di calcolo sulla quantificazione delle sanzioni. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello sia l’Agenzia delle entrate -in relazione alla statuizione che aveva ritenuto estensibile ai soci, ai fini della determinazione del reddito da partecipazione, l’esenzione dall’Iva dei canoni di locazione – che i tre soci, in relazione al reddito di capitale accertato a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sardegna, riuniti tutti gli appelli, accoglieva i gravami dei soci ed annullava i quattro avvisi di accertamento, ritenendo che i soci avessero superato la presunzione di emissione di fatture per operazioni inesistenti compiute dalla società, e quindi del maggior reddito calcolato in capo agli stessi. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasta intimata la F.lli Milia s.s. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con la quale hanno chiesto, tra l’altro, dichiararsi l’estinzione del giudizio nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’adesione di questo alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/2022. 1.1 Invero, in data 10/12/2025 il difensore del predetto contribuente ha prodotto la documentazione attestante la presentazione (in data 19/09/2023) ed avvenuta ricezione dell’istanza di definizione agevolata, in relazione all’avviso di accertamento n. TW5014H01780/2011, nonché la quietanza di pagamento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], attestante l’integrale versamento della somma dovuta entro il termine del 30/06/2023, previsto dall’art. 1, comma 194, della legge n. 197/2022. 1.2 Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dal comma 198 del citato art. 1. 2. Venendo alla posizione processuale delle altre parti, deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell'Agenzia, che appare rispettoso, contrariamente a quanto assunto dai controricorrenti, del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, che tuttavia non esclude radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo (Cass. 04/04/2018, n. 8245; Cass. 25/11/2020, n. 26837; Cass. 30/11/2023, n. 33353). Nel caso di specie, le argomentazioni dell'Ufficio – nonostante la mole del ricorso, composto in gran parte tramite l’assemblaggio di atti dei precedenti gradi di giudizio - sono chiaramente evincibili, in quanto comunque basate su un'adeguata sintesi dei fatti di causa e una chiara ed autonoma esposizione dei motivi di censura, la cui intellegibilità non è pregiudicata dall’inserimento dei documenti assemblati, essendo questi agevolmente isolabili dai motivi proposti. 3. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 132, secondo comma, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, sesto comma, Cost., e 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR erroneamente riprodotto, nella parte iniziale della motivazione, argomentazioni tratte da altra sentenza dalla stessa resa, una settimana prima, in relazione alla lite tra la F.lli Milia s.s. e l’Ufficio, riferita però all’anno d’imposta 2005. In particolare, le argomentazioni esposte nell’incipit della motivazione attengono alla questione del raddoppio dei termini per l’accertamento fiscale, che era stata affrontata nel precedente giudizio, ma è rimasta del tutto estranea al procedimento in esame. In sostanza, la CTR ha motivato la propria sentenza “copiando” quella dell’anno precedente e ciò rende la stessa irrimediabilmente viziata nel processo di formazione e convincimento dei giudici, i quali hanno evidentemente statuito sulla base di dati ed elementi non specifici della controversia portata alla loro attenzione. 4. Con il secondo motivo si deduce, in subordine al primo, la nullità della sentenza per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR esaminato la questione, mai proposta dalla difesa della F.lli Milia s.s. e dei soci di questa, dell’applicabilità del raddoppio dei termini all’azione di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. 5. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 5.1 Effettivamente la prima parte della motivazione dell’impugnata sentenza si sofferma sulla questione dell’applicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini Iva e Irap, che risulta estranea al thema decidendumdel presente giudizio, come si evince dal contenuto dei ricorsi introduttivi e dell’atto di appello dell’Agenzia delle entrate, inseriti nel ricorso per cassazione. Tuttavia, la ratio decidendi della sentenza della CTR, che ha portato all’annullamento degli atti impositivi impugnati, non risiede nelle argomentazioni inerenti alla predetta questione, bensì, come si desume dal prosieguo della motivazione, nella asserita fondatezza nel merito dell’appello con cui i contribuenti hanno superato, offrendo prova contraria, la presunzione di emissione di fatture per prestazioni inesistenti da parte della società, posta a fondamento della ripresa fiscale da parte dell’Ufficio. La sentenza d’appello, quindi, non è inficiata, sul piano della motivazione, sorretta da ben altre argomentazioni, dall’erroneo inserimento nella stessa di questioni estranee al giudizio. 6. Con il terzo motivo si assume la nullità della sentenza per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR annullato interamente i quattro avvisi di accertamento impugnati sebbene i contribuenti avessero chiesto una riduzione solo parziale del maggior imponibile accertato. 6.1 Il motivo è fondato. 6.2 Come si evince dal ricorso originario della F.lli Milia s.s., questa aveva chiesto, in relazione sia alle movimentazioni bancarie che ai canoni di locazione immobiliare, la riduzione dei maggiori componenti positivi accertati ai fini Irap e dei maggiori ricavi accertati ai fini Iva, nonché che venisse applicata una sola sanzione, correlata alla pretesa Iva, sull’importo dei prelevamenti risultati ingiustificati. I soci, invece, con i rispettivi atti di appello, hanno chiesto l’annullamento degli avvisi di accertamento “limitatamente al reddito di capitale accertato” e, in via subordinata, che venisse disposta la massima riduzione dell’imponibile presuntivamente sottratto all’imposta. La CTR, tuttavia, pronunciando ultra petita , ha proceduto all’annullamento integrale degli avvisi di accertamento, senza tener conto della limitazione contenuta nelle stesse domande dei contribuenti. 7. Con il quarto motivo si assume la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 132, secondo comma, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, sesto comma, Cost., e 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione priva di una disamina puntuale e rigorosa degli elementi probatori indicati dalle parti e del percorso logico-giuridico seguito. In particolare, la motivazione ha ad oggetto le sole prestazioni inesistenti accertate dall’Ufficio in capo alla F.lli Milia s.s., mentre è stata completamente pretermessa la disamina del recupero a tassazione anche delle ulteriori operazioni emerse dalle indagini finanziarie di cui all’avviso di accertamento n. TW5024H01577/2011. La CTR, inoltre, sebbene i soci, nei loro appelli, avessero chiesto l’annullamento degli avvisi di accertamento “limitatamente al reddito di capitale accertato”, ossia in relazione agli utili extracontabili asseritamente percepiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e presuntivamente distribuiti in loro favore quali soci di quest’ultima, ha omesso la esplicita trattazione di tale questione ed, incomprensibilmente, ha fatto poi discendere dalla rideterminazione del reddito della F.lli Milia s.s. l’accoglimento anche delle doglianze dei soci, sebbene le operazioni inesistenti fossero state contestate alla F.lli Milia s.s., mentre i redditi sociali occulti riguardassero la diversa società [OSCURATO:SOCIETA]., sicché il superamento della presunzione di esistenza di operazioni inesistenti non poteva ripercuotersi sui contribuenti quali soci della [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Con il quinto motivo si assume l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto la CTR, se «si fosse avveduta della esistenza di indagini finanziarie che avevano accertato la mancata giustificazione di alcune operazioni bancarie, avrebbe applicato la presunzione legale e sarebbe addivenuta a diversa decisione favorevole all’Ufficio, stante l’assenza di prove contrarie idonee a vincere detta presunzione». 9. Il quarto motivo è fondato, con assorbimento del quinto. 9.1 La CTR si è soffermata nell’analisi della sola questione inerente all’emissione, da parte della F.lli Milia s.s., di fatture per operazioni inesistenti, sebbene tale problematica non rientrasse nel thema decidendum degli appelli proposti dai soci contribuenti, i quali avevano incentrato le doglianze mosse avverso la sentenza di primo grado sull’inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. I giudici d’appello, invece, in maniera del tutto incomprensibile, ricorrendo ad affermazioni tra loro inconciliabili, e quindi con motivazione apparente, pur non avendo trattato la questione sottoposta al loro esame dai contribuenti in sede di gravame, hanno affermato che «L’accoglimento delle ragioni in ordine alla rideterminazione del reddito della società comporta, a caduta, che siano fondate anche le argomentazioni dei soci, posto che in assenza di determinazione dei redditi sociali occulti non potrà pervenirsi alla determinazione di redditi personali dei soci»: tuttavia, con tale statuizione è stata confusa la questione delle operazioni inesistenti fatturate dalla F.lli Milia s.s., trattata dalla CTR sebbene non oggetto di gravame, con la diversa questione degli utili occulti asseritamente percepiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e presuntivamente distribuiti ai soci. Invero, l’accoglimento delle doglianze inerenti alla fatturazione di operazioni inesistenti avrebbe potuto incidere sulla rideterminazione del reddito dei soci da partecipazione alla F.lli Milia s.s. ex art. 5 t.u.i.r., ma, diversamente da quanto sostenuto nell’impugnata sentenza, non avrebbe potuto influire sulle maggiori imposte per “redditi sociali occulti”, trattandosi di contestazione relativa alla [OSCURATO:SOCIETA]. In proposito, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, tra le ultime, Cass.28/01/2025, n. 1986): tale ipotesi ricorre nel caso di specie, alla luce di quanto sopra rilevato. 10. In definitiva, in relazione ai contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e F.lli Milia s.s., vanno accolti il terzo ed il quarto motivo, rigettati il primo ed il secondo, assorbito il quinto. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, alla quale si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M dichiara estinto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; in relazione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e F.lli Milia s.s., accoglie il terzo ed il quarto motivo, rigettati il primo ed il secondo, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado