CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 23434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , per procura conferita in calce al ricorso per revoc azione , da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studiodel difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4 – ricorrent e per revocazione – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce alricorso per revocazione notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – R.G.N.6149/2020 Cron. Rep. C.C. 14/04/2023 giurisdizione Revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c.) -2 - per la revocazione dell ’ordinanza n. 1679 del 20 20 della C ORTE D I CASSAZIONE,sesta sezione civile, sottosezione lavoro, depositata il 24 gennaio2020 (R.G.N. 17177 /20 1 8 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 4 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ordinanza n. 1679 del 2020, depositata il 24 gennaio 2020, questa Corte (sesta sezione civile, sottosezione lavoro) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del 19 giugno 2017, n. 3053. 1.1.– Giudicando in sede di rinvio, la Corte territoriale h a rideterminato gl’importi dovuti all’INPS in base alla più favorevole disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ha «dimezzato le spese di lite liquidate nei gradi del giudizio di merito, anche liquidando le spese del giudizio di legittimità». 1.2.–Questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, articolato in un unico motivo e concernente le statuizioni in punto di spese, e ha argomentato, a fondamentodella decisione, che non è stata dimostrata la notificazione del ricorso alla controparte e che neppure è stato chiesto termine per rinnovarla. Ne consegue l’impossibilità di «verificare la tempestività dello stesso [ricorso] e la corretta instaurazione del contraddittorio». Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in quanto l’INPS è rimasto intimato. 2.– La società [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, ai sensi degli artt. 391-bise 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con ricorso notificato il 10 febbraio 2020 e illustrato da memoria. 3.–L’INPS ha depositato procura conferita in calce al ricorso per revocazione notificato. -3 - 4.–La trattazione del ricorso è stata da ultimo fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base alla disciplina dell’art. 391- biscod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della normativa transitoria di cui all’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 5.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–La società [OSCURATO:SOCIETA]., con l’unico motivo di ricorso, formulato in base agli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., impugna l’ordinanza n. 1679 del 2020, in quanto affetta da un errore revocatorio. 1.1.–Questa Corte, per «una svista o abbaglio dei sensi» (pagina 7 del ricorso), avrebbe supposto come inesistente la notifica del ricorso per cassazione, fatto, invece, «pacificamente riscontrabile dagli atti di causa» (pagina 5 del ricorso). 1.2.–Nel merito, la ricorrente reitera le doglianze sulla decisione della Corte d’appello di Roma, che, «nonostante il parziale accoglimento delle domande formulate dall’istante» (pagina 7 del ricorso), l’ha condannata a rifondere all’INPS metà delle spese di lite. 2.–La domanda di revocazione è ammissibile. La società ricorrente allega un errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, una svista percettiva immediatamente riscontrabile, che presuppone l’esistenza di due divergenti rappresentazioni del medesimo oggetto: l’una emerge dalla pronuncia impugnata, l’altra dagli atti e dai documenti di causa (fra le molte, sulla definizione dell’errore revocatorio, Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). -4 - Le doglianze della ricorrente non investono un errore di giudizio o di valutazione degli atti di causa e non attengono a un punto controverso, a un profilo che abbia formato oggetto della dialettica processuale (Cass., sez. VI-I, 26 gennaio 2022, n. 2236). 3.–Quanto alla fase rescindente, l’istanza è fondata. L’asserzione che non sia stata documentata la regolare instaurazione del contraddittorio è frutto di un travisamento, che si può ravvisare prima facie. Nel ricorso è stata puntualmente dedotta la regolare notificazione del ricorso mediante PEC alla controparte (pagine 5 e 6), presso il difensore costituito nella fase della riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Roma, e tale deduzione è stata supportata dalle attestazioni di accettazione e di consegna allegate all’originale dell’atto (documento A del fascicolo di parte nel giudizio di legittimità). L’errore revocatorio si palesa decisivo, in quanto ha determinato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. In conclusione, quanto al giudizio rescindente, il ricorso per revocazione dev’essere accolto e si deve revocarel’ordinanza n. 1679 del 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. 4.– Passando al giudizio rescissorio, che verte sul merito dell’impugnazione proposta in sede di legittimità, si deve rilevare che il ricorso per cassazione denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello di Roma avrebbe condannato la ricorrente, benché vittoriosa , a rifondere all’INPS soccombente metà delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio. 5.–Il ricorso è infondato. 6.–Giova ricostruire, nei suoi snodi essenziali, la controversia che ha visto contrappostil’INPS e l’odierna ricorrente , al fine di vagliare la conformità alla legge del riparto delle spese di lite. -5 - 6.1.– La società ha impugnato la cartella esattoriale, che ha ordinato il pagamento dell’importo di Euro 518.891,00, in relazione alla contribuzione dovutanell’arco temporale tra il 1992 e il 1996. In parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12792 del 2007, pronunciata il 27 giugno 2007, ha condannato la società a corrispondere la minor somma di Euro 283.922,11. 6.2.–La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4814 del 2012, depositata il 21 agosto 2012, ha rigettato il gravame principale proposto dalla società, che ha chiesto di riformare per intero la pronuncia di primo grado e, in subordine, di defalcare l’importo di Euro 25.213,33, e ha accolto il gravame incidentale dell’INPS, condannando la società a pagare la somma complessiva di Euro 410.245,18. 6.3.–Questa Corte, con sentenza n. 6001 del 2016, depositata il 25 marzo 2016,ha accolto il ricorso della società e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per la rideterminazione degl’importi dovuti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 6.4.–Con sentenza n. 3053 del 2017,depositata il 19 giugno 2017, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha condannato la società a corrispondere l’importo di Euro 283.922,11 e a rifondere all’INPS la metà delle spese di tutti i gradi di giudizio, compensando il residuo mezzo. La Corte territoriale, ai fini della compensazione, ha valorizzato «il sostanziale dimezzamento dell’importo inizialmente richiesto dall’INPS (Euro 518.313,09)». 6.5.–Di tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. si duole in sede di legittimità, solo in ordine all’erronea distribuzione dell’onere delle spese processuali e alla violazione del principio victus victori , enunciato dall’art. 91 cod. proc. civ. 7.–La censura non è fondata. -6 - 8.–Nel ricorso per cassazione (pagina 9), la ricorrente chiede di porre a carico dell’INPS metà delle spese del giudizio di primo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio e di compensare le spese delprimo giudizio d’appello, in cui si ravvisa una soccombenza reciproca. Tale richiesta è ribadita anche nel ricorso per revocazione e nella memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza camerale del 14 aprile 2023e poggia su un duplice ordine di ragioni: la soccombenza dell’INPS e la scindibilità delle fasi di primo grado, di legittimità e di rinvio rispetto al primo giudizio d’appello. Nessuna di tali ragioni, nondimeno,può essere condivisa. 9.–Non può essere condivisa, in primo luogo, la prospettazione, che configura l’INPS come parte soccombente. Il giudizio di opposizione a cartella esattoriale, introdotto dalla società, instaura un giudizio a cognizione piena, che verte sulla fondatezza della pretesa dell’INPS (fra le molte, Cass., sez. VI - L, 6 luglio 2018, n. 17858). È proprio tale pretesa che rappresenta l’oggetto precipuo del contendere e tale pretesa è stata riconosciuta, seppure in misura inferiore a quella richiesta con la cartella opposta. La riduzione, pur sensibile, della somma originariamente richiesta non consente di configurare in capo al creditore una posizione di soccombenza, come questa Corte ha già affermato in t ema di opposizione a decreto ingiuntivo e di accoglimento parziale, quand’anche in misura minima, della domanda monitoria (Cass., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9587). Tali conclusioni sono state confermate dalla recente pronuncia richiamata dalla parte ricorrente (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061), che, in caso di domanda articolata in unico capo e di suo accoglimento parziale, esclude la possibilità di configurare la parte -7 - istante come soccombente (in senso conforme, dopo l’intervento delle sezioni unite, anche Cass., sez. II, 28 dicembre 2022, n. 37857). 10.– Si deve poi considerare , in armonia con il principio di causalità, che presiede al riparto delle spese di lite (Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n. 52, punto 3.3. delle “Ragioni della decisione”), che la pretesa dell’INPS è stata radicalmente contestata dalla società nei diversi gradi di giudizio, con la richiesta, svolta in via principale, d’integrale annullamento della cartella opposta. 11.– N on si può condividere neppure l’ulteriore premessa argomentativa del motivo di ricorso, che reputa possibile una liquidazione parcellizzata delle spese di causa. La liquidazione delle spese, all’esito delle diverse fasi in cui il giudizio si è svolto, non può che essere impro ntata a u na considerazioneunitaria dell’epilogo del procedimento (da ultimo, Cass., sez. II, 14 febbraio 2023, n. 4477, che declina nel caso di specie le enunciazioni di principio di Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061, cit.). Da tali principi non si discosta la statuizione dei giudici d’appello, che scaturisce dauna disamina dell’esito conclusivo del procedimento, contraddistinto dall’accoglimento parziale della domanda, contestata in radice dalla società nell’intero dipanarsi del processo. La sentenza impugnata ha ponderato anche l’incidenza della discrepanza tra l’importooriginariamente richiesto e quello attribuito e ha formulato, a tale riguardo,una valutazione non implausibile, volta a commisurare al decisuml’ammontare delle spese. Tale valutazione è, dunque, esente dai vizi denunciati. 12.–Quanto alle spese dell’odierno giudizio , si deve ribadire che «A seguito dell’accoglimento dell’impugnazione per revocazione di una sentenza, il giudice della revocazione, definendo l’intero giudizio, ha poi il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria (cfr. Cass. Sez. 2, 12/03/1969, n. 786). -8 - La rescissione, anche parziale, della sentenza determina, inoltre, la caducazione delcapo che ha statuito sulle spese di lite; ne discende che occorre in questa sede procedere nuovamente altresì al regolamento delle spese del giudizio di cassazione». Si deve avere riguardo, nel riparto delle spese, anche alla posizione di sostanziale soccombenza della ricorrente, che dev’essere valutata alla stregua dell’esito della «fase rescissoria»(Cass., sez. II, 16 gennaio 2019, n. 975, punto IV delle “Ragioni della decisione”), che vede il rigetto dell’originario ricorso. Poiché la controparte non ha svoltosostanziale attività difensiva né nel giudizio di revocazione né nel giudizio di cassazione, definito con l’ordinanza oggi revocata, nessuna statuizione si deve adottare in punto di spese. 13.–Alla stregua del rigetto dell’originario ricorso per cassazione, occorre dare atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per lo stesso ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto(Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). Quanto al ricorso per revocazione, l’accoglimento del ricorso ai fini della pronuncia rescindente implica che l’impugnazione non possa dirsi “respinta integralmente”agli effetti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13. Non ricorrono, quindi , i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell ’ ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorsoper revocazione (Cass., sez. I, 2 maggio 2023, n. 11361, punto 5 delle “Ragioni della decisione”). P.Q.M. accoglie il ricorso per revocazionecontro l’ordinanza di questa Corte n. 1679 del 2020, depositata il 24 gennaio 2020; revoca l’ordinanza -9 - impugnata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; decidendo in sede rescissori a , rigetta il ricorso per cassazione ; dichiara che non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e delpresente giudizio di revocazione; d à atto che non sussistono i presupposti per il versamento,a carico del la ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe