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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06254/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34738/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , PRANDELLI Eugenio, PRANDELLI Giorgio, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Caruso; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 3598/2018,depositata il 10 agosto 2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Da un controllo effettuato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale , esercente attività di fusione di altri metalli ferrosi, emergeva un sistema finalizzato alla perpetrazione di illeciti fiscali attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’interposizione fittizia di una o più società nelle operazioni di compravendita, nel settore della commercializzazione di metalli ferrosi e non ferrosi.[OSCURATO:PERSONA] 2 di [OSCURATO:SOCIETA]. risultava tra le imprese utilizzatrici delle fatture emesse dalla predetta società, avendo contabilizzato nell’anno 2011 fatture emesse per un totale imponibile di euro 1.176.950,50 (tra le quali fatture per euro 8.017,05 emesse in regime di esenzione IVA ).

Con l’avviso di accertamento n.

T9H03B105764/2016 per l’anno 2011 e con gli avvisi di accertamento n.

T9H01B105776/2016 e T9H01B105788/2016 notificati ai soci, l’Ufficio contestava alla società il maggior valore della produzione ai fini IRAP e l’ indebita detrazione dell’IVA ex art. 19 d.P.R. 633/72; per l’I RES veniva esercitata l’opzione per il regime di trasparenza, onde venivano notificati gli avvisi di accertamento anche nei confronti dei due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La società e i soci impugnavano separatamente gli avvisi di accertamento.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio insistendo per la legittimità e fondatezza della pretesa fiscale.

Riuniti i ricorsi, la Commissione tributaria provinciale di Brescia, con sentenza numero 816/2017,respingeva il ricorso della società e quelli dei soci.

2. –I contribuenti impugnavano la sentenza.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio insistendo per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza 3598/23/2018, ha accolto i ricorsi.

3. –L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.

I contribuenti si sono costituiticon controricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 23 luglio 2021, n. 2118 7 , emessa a seguito di proposta di definizione accelerata del Consigliere relatore,il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

I controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/72, 109 d.P.R. 917/86, nonché degli artt. 2727 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.

La sentenza sarebbe errata nella parte in cui afferma che l’Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova decisiva dell'inesistenza delle operazioni.

Al contrario, si deduce che, nel caso di specie, l’Ufficio avrebbe fornito gli elementi di fatto e di diritto idonei a costituire prova dell’inesistenza delle o perazioni formalmente contabilizzate e parte avversa nulla di concreto avrebberiferito al fine di superare le presunzioni dell’Ufficio.

Parte ricorrente evidenzia che sui fatti di causa erano emersi, sia in sede di verifica che in sede di accertamento, una serie di elementi, debitamente esposti nella parte motiva dell’atto impositivo, che costituiscono quelle presunzioni gravi, precise e concordanti richieste dalle normativa per ritenere inesistenti le operazioni fatturate.

In particolare, parte ricorrente ha sottolinea t o come l’immobile indicato come sede legale fosse in realtà destinato a deposito e commercio all’ingrosso di abbigliamento, con esplicito divieto di sublocazione o mutamento di destinazione nel contratto di locazione.

Non risultavano attivati contratti di utenza elettrica a nome della società e, in sede di contraddittorio con l’Ufficio, non è stata prodotta alcuna documentazione relativa all’acquisto o alla manutenzione di beni strumentali necessari per l’attività d’impresa.

Le interrogazioni effettuate non hanno portato al rinvenimento di beni strumentali di proprietà o in leasing, come attrezzature, mezzi di trasporto o macchinari, indispensabili per l’esercizio dell’attività.

Inoltre, non risultano stipulati contratti assicurativi né la presenza di dipendenti a carico della [OSCURATO:SOCIETA].

Si è riscontrata una notevole sproporzione tra il valore dei beni merce acquistati (€ 22.428,00) e il volume d’affari conseguito (€ 2.526.384,00), mai dichiarato.

Non è stato prodotto alcun registro contabile né presentate le dichiarazioni fiscali annuali obbligatorie.

Nonostante il volume d’affari rilevante, i clienti della società erano soltanto tre, tra cui i principali, per importo fatturato, risultavano l’attuale resistente, [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], entrambe riconducibili al medesimo soggetto per oltre due milioni di euro.

Questi elementi costitui rebber o quei validi elementi di riscontro, anche semplicemente indiziari che legittimano l’accertamento per cui è causa, fermo restando il diritto/onere della parte di confutare questa ricostruzione dimostrando l’effettività delle operazioni contestate.

L’Ufficio, valutata la documentazione prodotta (fatture, DDT, documenti di trasporto e mezzi di pagamento), ha ritenuto che essa, alla luce della insussistenza dell’apparato aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]., non fosse sufficientemente dirimente, anche considerando che i materiali ceduti non presentavano un codice identificativo univoco, trattandosi di beni fungibili.

1.1. – Il motivo è fondato.

L’orientamento consolidato della Corte di cassazione (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 25891/2023; in linea con Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte di giustizia, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o ., C - 281/20), individua due oggetti di prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare: l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitoreed è tenuta a provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.

La prova può essere anche solo indiziaria e quanto alla “consapevolezza del destinatario” l’oggetto specifico dell’onere incombente sull’erario non è costituito dalla prova della partecipazione del soggetto all’accordo criminoso né dalla prova della sua piena consapevolezza della frode ma solo che il contribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale”.

In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntuale elemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà della partecipazione e/o dell’esistenza della frode ma l’osservanza di un parametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta per l’attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia si precisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”) .

Le modalità per assolvere a tale onere da parte dell’Ufficio non possono tradursi nel solo fatto che il fornitore sia fittizio, elemento che ha sì idoneità probatoria ma va suffragato da obbiettivi riscontri, quali, ad esempio, l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti.

Correlativamente, sorge in capo al contribuente l’onere della prova contraria, ossia che il fornitore non è fittizio e che egli ha agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale perché ha adoperato - per non essere coinvolto in una tale situazione - la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Quali mezzi di prova utili è però escluso che siano invocabili la regolarità della contabilitào la regolarità e congruità dei pagamenti o la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi .

Questo perché si tratta di circostanze - le prime - già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relative a dati e documenti facilmente falsificabili), e - l’ultima - perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie ed inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.

Nel caso di specie, a fronte delle articolate deduzioni poste alla base della pretesa tributaria, la sentenza evidenzia un mal governo delle regole sull'onere della prova, risultando intrinsecamente contraddittoria nel valutare gli elementi dedotti dalle parti che, in realtà, evidenziano l ’ inesistenza delle operazioni, risultando sufficiente a tal fine la presenza dielementi presuntivi.

2. –L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo con cui si invoca la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

3. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34738/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , PRANDELLI Eugenio, PRANDELLI Giorgio, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Caruso; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 3598/2018,depositata il 10 agosto 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Da un controllo effettuato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale , esercente attività di fusione di altri metalli ferrosi, emergeva un sistema finalizzato alla perpetrazione di illeciti fiscali attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’interposizione fittizia di una o più società nelle operazioni di compravendita, nel settore della commercializzazione di metalli ferrosi e non ferrosi.[OSCURATO:PERSONA] 2 di [OSCURATO:SOCIETA]. risultava tra le imprese utilizzatrici delle fatture emesse dalla predetta società, avendo contabilizzato nell’anno 2011 fatture emesse per un totale imponibile di euro 1.176.950,50 (tra le quali fatture per euro 8.017,05 emesse in regime di esenzione IVA ). Con l’avviso di accertamento n. T9H03B105764/2016 per l’anno 2011 e con gli avvisi di accertamento n. T9H01B105776/2016 e T9H01B105788/2016 notificati ai soci, l’Ufficio contestava alla società il maggior valore della produzione ai fini IRAP e l’ indebita detrazione dell’IVA ex art. 19 d.P.R. 633/72; per l’I RES veniva esercitata l’opzione per il regime di trasparenza, onde venivano notificati gli avvisi di accertamento anche nei confronti dei due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La società e i soci impugnavano separatamente gli avvisi di accertamento. Si costituiva in giudizio l’Ufficio insistendo per la legittimità e fondatezza della pretesa fiscale. Riuniti i ricorsi, la Commissione tributaria provinciale di Brescia, con sentenza numero 816/2017,respingeva il ricorso della società e quelli dei soci. 2. –I contribuenti impugnavano la sentenza. Si costituiva in giudizio l’Ufficio insistendo per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza 3598/23/2018, ha accolto i ricorsi. 3. –L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. I contribuenti si sono costituiticon controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 23 luglio 2021, n. 2118 7 , emessa a seguito di proposta di definizione accelerata del Consigliere relatore,il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. I controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/72, 109 d.P.R. 917/86, nonché degli artt. 2727 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. La sentenza sarebbe errata nella parte in cui afferma che l’Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova decisiva dell'inesistenza delle operazioni. Al contrario, si deduce che, nel caso di specie, l’Ufficio avrebbe fornito gli elementi di fatto e di diritto idonei a costituire prova dell’inesistenza delle o perazioni formalmente contabilizzate e parte avversa nulla di concreto avrebberiferito al fine di superare le presunzioni dell’Ufficio. Parte ricorrente evidenzia che sui fatti di causa erano emersi, sia in sede di verifica che in sede di accertamento, una serie di elementi, debitamente esposti nella parte motiva dell’atto impositivo, che costituiscono quelle presunzioni gravi, precise e concordanti richieste dalle normativa per ritenere inesistenti le operazioni fatturate. In particolare, parte ricorrente ha sottolinea t o come l’immobile indicato come sede legale fosse in realtà destinato a deposito e commercio all’ingrosso di abbigliamento, con esplicito divieto di sublocazione o mutamento di destinazione nel contratto di locazione. Non risultavano attivati contratti di utenza elettrica a nome della società e, in sede di contraddittorio con l’Ufficio, non è stata prodotta alcuna documentazione relativa all’acquisto o alla manutenzione di beni strumentali necessari per l’attività d’impresa. Le interrogazioni effettuate non hanno portato al rinvenimento di beni strumentali di proprietà o in leasing, come attrezzature, mezzi di trasporto o macchinari, indispensabili per l’esercizio dell’attività. Inoltre, non risultano stipulati contratti assicurativi né la presenza di dipendenti a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. Si è riscontrata una notevole sproporzione tra il valore dei beni merce acquistati (€ 22.428,00) e il volume d’affari conseguito (€ 2.526.384,00), mai dichiarato. Non è stato prodotto alcun registro contabile né presentate le dichiarazioni fiscali annuali obbligatorie. Nonostante il volume d’affari rilevante, i clienti della società erano soltanto tre, tra cui i principali, per importo fatturato, risultavano l’attuale resistente, [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], entrambe riconducibili al medesimo soggetto per oltre due milioni di euro. Questi elementi costitui rebber o quei validi elementi di riscontro, anche semplicemente indiziari che legittimano l’accertamento per cui è causa, fermo restando il diritto/onere della parte di confutare questa ricostruzione dimostrando l’effettività delle operazioni contestate. L’Ufficio, valutata la documentazione prodotta (fatture, DDT, documenti di trasporto e mezzi di pagamento), ha ritenuto che essa, alla luce della insussistenza dell’apparato aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]., non fosse sufficientemente dirimente, anche considerando che i materiali ceduti non presentavano un codice identificativo univoco, trattandosi di beni fungibili. 1.1. – Il motivo è fondato. L’orientamento consolidato della Corte di cassazione (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 25891/2023; in linea con Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte di giustizia, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o ., C - 281/20), individua due oggetti di prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare: l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitoreed è tenuta a provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova può essere anche solo indiziaria e quanto alla “consapevolezza del destinatario” l’oggetto specifico dell’onere incombente sull’erario non è costituito dalla prova della partecipazione del soggetto all’accordo criminoso né dalla prova della sua piena consapevolezza della frode ma solo che il contribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale”. In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntuale elemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà della partecipazione e/o dell’esistenza della frode ma l’osservanza di un parametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta per l’attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia si precisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”) . Le modalità per assolvere a tale onere da parte dell’Ufficio non possono tradursi nel solo fatto che il fornitore sia fittizio, elemento che ha sì idoneità probatoria ma va suffragato da obbiettivi riscontri, quali, ad esempio, l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti. Correlativamente, sorge in capo al contribuente l’onere della prova contraria, ossia che il fornitore non è fittizio e che egli ha agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale perché ha adoperato - per non essere coinvolto in una tale situazione - la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Quali mezzi di prova utili è però escluso che siano invocabili la regolarità della contabilitào la regolarità e congruità dei pagamenti o la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi . Questo perché si tratta di circostanze - le prime - già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relative a dati e documenti facilmente falsificabili), e - l’ultima - perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie ed inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode. Nel caso di specie, a fronte delle articolate deduzioni poste alla base della pretesa tributaria, la sentenza evidenzia un mal governo delle regole sull'onere della prova, risultando intrinsecamente contraddittoria nel valutare gli elementi dedotti dalle parti che, in realtà, evidenziano l ’ inesistenza delle operazioni, risultando sufficiente a tal fine la presenza dielementi presuntivi. 2. –L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo con cui si invoca la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. 3. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia
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