CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2016
Cassazione n. 38346/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente EC. ORDINANZA sul ricorso 25290-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale erede d ca vA-Apric.), l'IC/ IRENE e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi F ca do rapprsentate e difese dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]ì EJJ VALEIZi EC elettivamente domiciliate presso il suo stuc o 'n RON.A, [OSCURATO:PERSONA] 3 ricocrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso cal17-5 ,v,)calo GIUA ed elettivamente domiciliato presso il su ,) ,stulio [OSCURATO:PERSONA] 4 - conti- 4corren - avverso la sentenza n. 2371/2016 della CO ,. 1-E ,VAPPFL.LC, ROMA, pubblicata il 15.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella cam,IrE Ji considlio de 03/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in Cata -t[00, i coriId [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conveli, .n coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza non definitiva del 27.6.20U13 i Tribuna ;e Roma, accolta l'eccezione di parte convenuta-. cal difetto legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], già in pani:al€ .acccglimente della domanda, trasferiva in favore degli attori .a ');'opretà oe metà indivisa dell'appartamento sito in Roma, n. 26, scala B, interno 12, e condannava 'l convenutc a_ risarcimento del danno, commisurato al ,!lore OCatiVe dell'immobile dalla data della domanda sino ala prnunca dei sentenza non definitiva, la cui determi,...321(ir3 rirnettevi all'espletanda CTU. Avverso detta sentenza veniva formulaL. -::;2i- tta. di appei,t all'udienza del 16.10.2003. Con sentenza definitiva del 27.2.2C01, i Tribu:-,ale Roma, respinta ogni domanda proposta nei um.--rund ci Eerz. Possidoni, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagarne:HA n fa/ore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di C. :g..2. -15,00,.. interessi legali dal 24.5.2003 e al pagamentc, spese r:eL: misura di tre quarti ponendo definitivarrente a ea:lco ciMarc. Pica le spese di CTU. Avverso detta sentenza proponeva Pica, a. quale resistevano [OSCURATO:PERSONA] e Barbara 13:n propcnence altresì appello incidentale con cui chiedev0 L daciarnentc. dell'indennità per il godimento esclusive controparte. dell'immobile sino alla definizione della contro9esia, Con sentenza n. 2371/2016, depositata data 15.4.2016, la Corte d'Appello di Roma, in accognmentb eell'appello„ riforma delle impugnate sentenze, confermate 3c:tanto quanto a rigetto delle domande proposte nei confronti d. [OSCURATO:PERSONA] per difetto di impugnazione, e respinto l.:p et) incidentai: proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rice.b:.3‘a le domanci. proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: inte7vehutis: prescrizione; confermava il rigetto delle doma - cord.orti [OSCURATO:PERSONA] per difetto di impugnazione; ‘."ttor c Pica e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla resTtuz.cne, ir favoru di [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 14.759,43, ote gli in::eress: legali dalla data del 28.7.2006 sino al salde, compensava intero le spese di lite di primo e seconc.c.) por -iene:e definitivamente le spese di CTU come già lica.i'dai-e per 'E meG ciascuno a carico di [OSCURATO:PERSONA], da una :D atte, v:ttoric [OSCURATO:PERSONA], dall'altra. In particolare, la 1:2a:t. terito,ia rilevava che dalla sentenza non definitiva risu .t,va che ccr: scrittura privata del 15.4.1981 i germani c e Ma -io Pibi. avavano promesso di acquistare comunerni.:.! ,,:,.2 I: mmobile [OSCURATO:PERSONA]; che alla stipula della r,a-rp.-aien•ita„ data 7.5.1981, [OSCURATO:PERSONA] non era potuto intey .,/elire; che ccr. scrittura privata di pari data i germani Pica :-i:on,)scevano l'une rispetto all'altro la comproprietà dell'imrr..obile: J e il Tribunale. accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e Bar:ra Eoni, ritenevi -, che la fattispecie andasse qualificata come 'r ozio mediante interposizione reale di persona", per c:-.)veva es,ierc rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto di -itto ci [OSCURATO:PERSONA] a chiedere il trasferimento della comorcprier:à si prescrive' solo dal momento in cui [OSCURATO:PERSONA], avutar,=:-.T - iesta, si er rifiutato di ritrasferire la quota, nessuna provd essendo staN-T fornita di una tale richiesta e del relativo dnieco. [OSCURATO:PERSONA] d'Appello richiamava il principio che, in -,:"le di contratte preliminare di compravendita, il diritto ala :3tipulazione d:.e» contratto definitivo non può essere preteso prirri3 lla scaidenzi del termine previsto per la stipula e che, quirdi 'estinzione de• diritto decorre solo dopo la scadenza del teir-rni,la p-evisto per i: rogito (Cass. n. 19871 del 2009). Aggiungeva i e CI:Crta d rneirift. - che nella scrittura privata del 7.5.1981, cont—ie.:-,-7.e ez parte di [OSCURATO:PERSONA] di trasferire la comproprie ir favore del fratello Vittorio, nessun termine e evisto per i: contratto di trasferimento della comproprieta EsiEndo previstiH la semplice richiesta di [OSCURATO:PERSONA], per cui oJesti potev - a esercitare il suo diritto a ottenere il tras'erimerto sr dall'indomani della stessa scrittura privata del 7..3_1981, con conseguenza che alla notifica della citazior.i. d primo grad(' 1'8.1.2000 il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a otteriii -E `é,olempirnentc coattivo era ormai prescritto. Avverso detta sentenza propongono rico -so 96,r cassaziore [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di Fica. 1:RENE-i PICA e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Vittoric, Sti i a C:)ase di un motivo, illustrato da memoria. Res:st irio Pica ccr controricorso. RAGIONI DELLA DECISIOrittl 1. - Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di parte controricorrente in ordine alla asserita ovvero nullità insanabile della notifica del ric.:.rs;. rionché aLé: inammissibilità del ricorso medesimo ex art. -165 e art. 36L-bi:: c.p.c. 1.1. - Quanto alla prima eccezione, e it.i'erte rlevare che l'insegnamento secondo cui «l'inesistenza 'leta notificazore del ricorso per cassazione è configurabile, ai principi i strumentalità delle forme degli atti proces ,r. dei giuste processo, oltre che in caso di totale rr ca"1:a mate la dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in E-s,-E.1-€ unattvilz priva degli elementi costitutivi essenziali i:ore: a i-endere riconoscibile un atto qualificabile come notficE,::::une, ricadeice ogni altra ipotesi di difformità dal modello legfte della nullità. Tali elementi consistono: I wil'attbt.à trasmissione, svolta da un soggetto qualifica -J) cos.ato: in bas:e alla legge, della possibilità giuridica di comp:erl a-t-Uv ta, modo da poter ritenere esistente e indiv luaiple il po.:ere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa en5o lato c3me:.. raggiungimento di uno qualsiasi degli e osit;vi cei notificazione previsti dall'ordinamento (in vHtLI de Livali, ci stessa debba comunque considerarsi, ex rec.:e., ese,;(.P7..a) restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in i l'atto venc,z. restituito puramente e semplicemente al mitt it osì da d i ve reputare la notificazione meramente tentata n ccripLta cioè, in definitiva, omessa» (Cass., sez. un., -_L-5::16 del Ii:133 secondo la quale «il luogo in cui la notificazic ,:e iEl ricuso pe -- cassazione viene eseguita non attiene agli (E.E.ei-:gelti CoStitJtLJ essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla ne anche quando esso si riveli privo di alcun e3amento destinatario, ricadono sempre nell'ambito deK: come tale sanabile, con efficacia ex tunc„ o ungftnente dello scopo, a seguito della costituzione deHa J.Eirte itimat (anche se compiuta al solo fine di ecceph-e conseguenza della rinnovazione della rot1;i:iu.ic re, eC'e7:tuatz spontaneamente dalla parte stessa oppure su :i d ra dei giudice ex art. 291 c.p.c.»). Nel caso in esame, il ricoiso re ,.:a comunque la firma dell'avvocato [in calce, sotto la procJi -à1 e attesazion: sul notificante. 1.2. - Quanto alla dedotta inammissibili:à loorso pe - mancanza dei fondamentali requisiti di cui aT -s-,rt. 7_6,5 c.p.c., doglianze del controricorrete risultano basat --,_: sa. una 3-sseritz--, contraddittorietà ed illogicità della sua nonché si una generica censura, priva di alcuna specifics A ITI:azio:e cea;11 atti processuali e dei documenti sui quali il fondà,Tebbe laddove altrettanto immotivata risulta Le:::e:3 dell'art. 360-bis c.p.c., trasformandosi così l'à3saa lto di parte : una mera petizione di principio. 2. - Con l'unico motivo, i ricorre.--ti lamentano «Violazione degli artt. 1705 e 2935 c.c, illogicità della motivazione», osservando che ia "attis--ecie esame integra gli elementi caratterizzanti fiduciario, attraverso il quale le parti rnirann a ealizzare (;1 - effetti della loro manifestazione di volor -.11, s:a pure SJ . presupposto che l'acquirente sia obl»gat:., a un L tieriorc trasferimento a favore del beneficiario e el 2:pbectb Secondo i ricorrenti, la Corte di merito iferr C: . errato r. qualificare la scrittura del 7.5.1981 come contrae--.2 preliminare compravendita, e non come parte di un neg:ic ciDrnple-sso re quale si rinvenivano un negozio a effetti reali tra ')aro Pica e :a venditrice e uno di carattere obbligatorio inte -vera a p tra Vttorc e [OSCURATO:PERSONA]. Veniva quindi posto in evidenza I -y-incipio ier cJi dall'intestazione fiduciaria nasce un cbbla:,-() ci restluziore - quando si realizzano le condizioni previste ca cai-ti ovvero, difetto di specifica previsione, a semplice rclies.la C.21 fiduciante Non era quindi possibile ipotizzare una co:Thic:i nne in mori: prima della richiesta di trasferimento dell'immc. 2.1. - Il motivo è fondato. 2.2. - La fattispecie integra gli element de: c.d. negozio fiduciario con il quale un s&:- c trasferisce o fa acquistare a un altro soggeLc (1-;:luciario) uN, posizione di titolarità o di potere giuridic _--; pegn:31do fiduciario a ritrasferire quella titolarità allo stegse appena saranno venute meno le cond zichl che hanro r -esc necessario e opportuno il trasferimento. Co: tEl cont: ittL) parti mirano dunque a realizzare gli de,la lorc manifestazione di volontà, sia pure sul p --es, ip2ost:o l'acquirente sia obbligato a un ulteriore trasferi cito a favor( del beneficiario finale del rapporto (cfr. circa e re.::uiari:à ce figura negoziale in esame; nonché quarto él ,:ifi'ererze cc analogie con la simulazione, avuto riguavic !pe.!cifi..::. a c: iterposizione fittizia o reale di persona: Cass_ del 199:. - Cass. n. 535 del 1985; Cass. n. 6423 del 1984). Nel caso di specie, ricorrevano tutte le o.-:indizioni ca negozio fiduciario [[OSCURATO:PERSONA] non poteva :f'!'"if r re al 'atto; i trasferimento avveniva in forma reale e VittDro i O consegr la metà del prezzo di acquisto, oltre alle nota(Hi i registro direttamente al fratello, che provvede.'.: -Kersare aL venditrice perfezionando così l'acquisto; racq(.Le.n.:e si orb:rc,a ,„i- a ritrasferire la metà dell'immobile a Vittork) o a - suoi avert causa non appena questi avesse ritenuto rrE:!nc condizioni che avevano impedito la sua parucip azione all'acquisto]. Secondo i ricorrenti errava la CD -.:e 7,1 mer to r.3 qualificare la scrittura del 7.5.1981 piuttosto ,=)-ne contr attc. - preliminare di compravendita, e non come pw-t:! -,eopzic complesso nel quale si rinvenivano un negozi,: Fedi tra [OSCURATO:PERSONA] e la venditrice e uno di car: .ere cbbligatorc intervenuto tra Vittorio e [OSCURATO:PERSONA] (pertart: it cern:e:TE:n:e i richiamo a Cass. n. 19871 del 2009 che fE contratto preliminare di compravendita). 2.3. - Come correttamente ritenuto dal -.Tri:;tsrale,1.1 prm grado, il contratto stipulato in data 7.5.192 -1 ,Icriloura.va jr ipotesi di interposizione reale, accompagnata nella stessa data, di una scrittura privata, -.V cabile pactum fiduciae, con cui [OSCURATO:PERSONA] [fiducian)-:rterponentel impegnava a ritrasferire, "in qualsiasi rriort-1---1() .H sr-npilic:( richiesta, per atto pubblico, la compropriet.:,-: ::k!1 Irnrnobile. fratello Vittorio" [fiduciante iterposto], esrr i sort.) cali scrittura privata del 7.5.1981, in capo a Mar:c) obbligo 1 trasferimento della comproprietà a richiesta del fiduciante [OSCURATO:PERSONA]. Sicché, s.-111-a base di tal - considerazioni, il Tribunale aveva rigetta•:1 'eccezi:Ine prescrizione sollevata dai convenuti, considera:: ,.-te il cli;-ittp [OSCURATO:PERSONA] a chiedere il trasferimento delk, ;:orriprcpr et a s prescriveva con il passaggio del termine or:ira -i) dechriale decorrente soltanto dal momento in cui Iv1 1 ca, Hktutar( richiesta si era rifiutato di ritraferire la qt:ol ..rie-ssuna ly o'. essendo stata fornita di una richiesta in tal ser 3c, del rel&i,, diniego precedenti alla domanda gLit-. l (sentenlé: impugnata, pag. 3). 2.4. - Secondo la giurisprudenza di diritte. del fiduciante alla restituzione dei beni intes.3 t. 3- fduciaric- prescrive, dunque, con il decorso dell'.-:rc 't ::ermire decennale, che decorre, in difetto di una "31- previsiDne re pactum fiduciae, dal giorno in cui il fiduciaria, .rilhiesta abbia rifiutato il trasferimento del bene» (C...3si; 14375 de: 2001; cfr. altresì, quanto all'analoga previsio -w decorren.n: del termine prescrizionale, Cass. n. 1772 del Li ;- , ViCeVCr'Sd ., massima di legittimità evocata dalla Corte di 3 _:- -)e-.1c) 19871 del 2009) si riferisce ad altra ipotesi a terzi Ce; bene] e, quindi, non è pertinente nella specie. 3. - In conclusione il ricorso va acccIt: e la senteruz.J: impugnata deve essere cassata e rinviata ad Elir 3ezione ce. ,z Corte d'appello di Roma, che, attenendos provvederà anche alla liquidazione delle Jel giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso; cassa la ser.:?.. :r.z r-Tipu:;:la-la (- rinvia alla Corte d'appello di Roma che, in d.ve,--s-a provvederà anche alla liquidazione delle pr ,.sent. -:€ giudizio. Così deciso in Roma, nella ca