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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28170/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.9368/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso da se stesso; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia , dife s o dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistente- avversol’ordinanza del Tribunale di Parma n. 4833/2021 depositata il 24/03/2022.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26/09/2023.

Fatti di causa Nel 2021 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, conve- niva dinanzi al Tribunale di Parma il Ministero della Giustizia, rimasto poi contumace, in opposizione a decreto di pagamento (art. 84 e 170 d.p.r. 115/2002, art. 15 d.lgs. 150/2011) occasionato dal disconosci- mento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale, quale 2di 3 – 93 68 /20 2 2 – 2 – 26/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in pro- cedimento penale presso il Tribunale di Parma.

L’opposizione veniva rigettata.

Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo, illustrato da memo- ria.

Deposita atto di costituzione il Ministero della Giustizia.

Ragioni della decisione

1. - Con il ricorso in cassazione si censura il disconoscimento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale.

Si deduce la viola- zione degli artt. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014(attività penale), nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c.

Censurato è il ragionamento con il quale si è ritenuto di liquidare la sola fase di studio, poiché nel caso di specie il difensore ha partecipato ad una sola udienza in cui è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove con rinvio ad altra data per l’inizio dell’istruttoria essendosi quindi «consumata l’attività difensiva […] in una fase ante- cedente e preliminare rispetto alla fase istruttoria».

2. -Il ricorso è fondato.

In relazione all’attività penale, l’art. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014 prevedeche per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplifi- cativamente:le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze rela- tive ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari,rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, chesono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione d ella prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati direato connesso o collegato .

Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (cfr. tra l’altroil riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, an- che di carattere preliminare ) , per tacere che nel caso di specie si è 3di 3 – 93 68 /20 2 2 – 2 – 26/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. svolta un’udienza.

In questo senso,Cass. 3889/2023, tra le altre.

Ine- ludibile è pertanto la correlativa rimunerazione.

3. Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassat o , la causa è rinviata al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa allaTribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.9368/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso da se stesso; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia , dife s o dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistente- avversol’ordinanza del Tribunale di Parma n. 4833/2021 depositata il 24/03/2022. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26/09/2023. Fatti di causa Nel 2021 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, conve- niva dinanzi al Tribunale di Parma il Ministero della Giustizia, rimasto poi contumace, in opposizione a decreto di pagamento (art. 84 e 170 d.p.r. 115/2002, art. 15 d.lgs. 150/2011) occasionato dal disconosci- mento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale, quale 2di 3 – 93 68 /20 2 2 – 2 – 26/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in pro- cedimento penale presso il Tribunale di Parma. L’opposizione veniva rigettata. Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo, illustrato da memo- ria. Deposita atto di costituzione il Ministero della Giustizia. Ragioni della decisione 1. - Con il ricorso in cassazione si censura il disconoscimento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale. Si deduce la viola- zione degli artt. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014(attività penale), nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c. Censurato è il ragionamento con il quale si è ritenuto di liquidare la sola fase di studio, poiché nel caso di specie il difensore ha partecipato ad una sola udienza in cui è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove con rinvio ad altra data per l’inizio dell’istruttoria essendosi quindi «consumata l’attività difensiva […] in una fase ante- cedente e preliminare rispetto alla fase istruttoria». 2. -Il ricorso è fondato. In relazione all’attività penale, l’art. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014 prevedeche per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplifi- cativamente:le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze rela- tive ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari,rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, chesono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione d ella prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati direato connesso o collegato . Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (cfr. tra l’altroil riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, an- che di carattere preliminare ) , per tacere che nel caso di specie si è 3di 3 – 93 68 /20 2 2 – 2 – 26/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. svolta un’udienza. In questo senso,Cass. 3889/2023, tra le altre. Ine- ludibile è pertanto la correlativa rimunerazione. 3. Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassat o , la causa è rinviata al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa allaTribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì la
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