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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28782/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità degli altri ricorsi. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore deposita nomine a sostituto processuale e chiede l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° febbraio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Cosenza del 19 marzo 2021 - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha: assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 32) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di anni due di reclusione; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestatogli al capo 1) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena inflitta nei suoi riguardi in mesi dieci di reclusione; rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, in anni cinque di reclusione; rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenute prevalenti le già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, in anni uno e mesi otto di reclusione; confermato nel resto la sentenza impugnata.

1.1. I suddetti prevenuti sono stati ritenuti responsabili - ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] - del reato ex art. 416 cod. pen. loro ascritto al capo 1), per essersi associati allo scopo di commettere una pluralità di delitti contro il patrimonio, in particolare [OSCURATO:PERSONA] in qualità di promotore e organizzatore del gruppo ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come partecipi del sodalizio criminoso.

Tutti e quattro gli imputati sono stati, poi, riconosciuti colpevoli di alcuni delitti di furto commessi ai sensi degli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5, cod. pen. presso differenti esercizi commerciali, con le aggravanti di aver fatto uso di violenza sulle cose e di aver commesso il fatto in più di tre persone con il volto travisato.

In particolare, sono stati considerati colpevoli di tali fattispecie: [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai capi 2), 4), 5), 18), 31), 34), 35), 36) e 37); [OSCURATO:PERSONA] per i capi 18) e 64); [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi 2), 4), 5), 18), 31), 32), 34), 35), 36), 37), 43) e 53); [OSCURATO:PERSONA] per i capi 2), 18), 31), 32), 34), 35), 36), 37), 43) e 53).

E' stata, inoltre, ritenuta la responsabilità di: [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 378 cod. pen. contestatogli al capo 48), per aver aiutato [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alle ricerche delle forze dell'ordine dopo l'avvenuta perpetrazione di un furto; [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli art. 110 e 648 cod. pen. rubricati sub 61) e 65), per avere, rispettivamente, acquisito un autoveicolo e le targhe di un'autovettura oggetto di precedenti furti.2.

Avverso la sentenza del giudice di appello sono stati proposti quattro distinti ricorsi per cassazione dai suddetti imputati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito quattro motivi di ricorso, con il primo dei quali ha dedotto violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta la sua responsabilità penale sulla base di un dato probatorio inesistente, oltre che di una motivazione insufficiente e meramente apparente.

Risulterebbe, in particolare, erronea la modalità con cui sarebbe stata accertata la sua partecipazione agli episodi di furto contestatigli, in quanto fondata sulla ritenuta riferibilità alla sua persona di un'utenza telefonica invece non nella sua disponibilità.

Ciò sarebbe stato accertato, infatti, unicamente sulla scorta di quanto da lui dichiarato alle forze dell'ordine, in occasione di un controllo preventivamente eseguito sulla sua persona, senza, tuttavia, che sia stato effettuato alcuno specifico riscontro e senza considerare come fosse uso tra i suoi connazionali scambiarsi i telefoni, onde rendere difficoltosa la loro effettiva identificazione.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per essere stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art.416 cod. pen. pur in assenza dei suoi elementi costitutivi e per essergli stato erroneamente ascritto, in carenza di motivazione adeguata, il ruolo di promotore e organizzatore del sodalizio criminoso. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare, l'insussistenza di un vincolo associativo permanente e stabile, destinato a durare oltre la realizzazione dei singoli reati fine, nonché l'assoluta indeterminatezza di un programma criminoso.

Si sarebbe trattato, pertanto, solo di episodi delittuosi singoli, da qualificare come concorso di persone in reato continuato, altresì considerato che, nella specie, si sarebbe trattato di un gruppo di persone che, in un lasso temporale estremamente ridotto, avrebbe perpetrato crimini nei confronti di obiettivi specifici, situati in una determinata area geografica, senza alcun preventivo accordo neanche in ordine alla ripartizione degli utili conseguiti dai commessi furti.

Nessuna argomentazione sarebbe stata espressa, poi, in ordine alla ritenuta partecipazione del Teglas quale promotore e organizzatore della struttura associativa, di cui, al più, avrebbe rivestito il ruolo di mero partecipe.

Con la terza doglianza sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge per essere stata ritenuta la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione contestatogli al capo 65) pur in carenza di sussistenza dei relativi elementi costitutivi, nonché sulla scorta di una motivazione illogica.

Sarebbe stata configurata, infatti, la sua responsabilità penale sul mero dato neutro di essersi trovato, quale soggetto trasportato, all'interno di un'autovettura, senza la prova dell'esistenza della sua consapevolezza circa la provenienza furtiva delle targhe apposte sull'autoveicolo, in sostituzione di quelle originali.

Con l'ultimo motivo il Teglas ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ravvisando, sul punto, la presenza di una motivazione insufficiente e meramente apparente.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi di censura.

Con il primo ha eccepito mancanza di motivazione in relazione all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132.

Lamenta il ricorrente che la sua responsabilità per gli episodi di furto ascrittigli sarebbe stata unicamente accertata su dati esteriori relativi a comunicazioni telefoniche invero non utilizzabili, in quanto acquisite anteriormente al 30 settembre 2021, in base a decreto motivato del P.M., senza il conforto di ulteriori elementi di prova, di riscontro dei dati relativi ai tabulati telefonici e della conseguente localizzazione satellitare dell'apparecchio telefonico presuntivamente in uso al Parus - tale non potendo essere considerata un'annotazione di P.G. del 14 aprile 2018, in quanto espunta dalla Corte di appello tra gli elementi a carico del prevenuto -.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurazione della sua responsabilità per il delitto di furto rubricato sub 2), deducendo che la Corte di merito lo avrebbe ritenuto interlocutore dell'unica intercettazione posta a suo carico, laddove, invece, la polizia giudiziaria avrebbe ritenuto un altro soggetto come partecipe di tale conversazione.

La Corte di appello, infatti, avrebbe del tutto immotivatamente ritenuto la ricorrenza di un errore materiale in cui sarebbe incorsa la P.G. per avere riportato il nominativo di un'altra persona, invece che del Parus, quale soggetto utilizzatore della scheda telefonica oggetto della suddetta significativa captazione.

Con l'ultimo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, erroneamente non riconosciuta dalla Corte di appello, senza esprimere nessuna motivazione al riguardo, pur a seguito della effettuata rideterminazione della pena in misura non eccedente i previsti limiti di legge.

2.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi di doglianza.

Con il primo è stata eccepita manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché travisamento della prova in relazione alla configurabilità dell'art. 416 cod. pen.La Corte territoriale non avrebbe adempiuto all'obbligo motivazionale su di essa gravante omettendo di vagliare le censure presentate dal Muresan in ordine alla sussistenza della struttura associativa contestata al capo 1), di cui non ricorrerebbero i presupposti costitutivi, ed alla sua partecipazione ad essa, non comprovando gli elementi probatori acquisiti la consapevolezza da parte dell'imputato di appartenere all'associazione a delinquere.

Le fattispecie di furto ascrittegli avrebbero dovuto essere qualificate, più correttamente, come ipotesi di concorso di persone in reato continuato.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché travisamento della prova in relazione alla ritenuta configurabilità dei furti aggravati a lui contestati.

Lamenta il Muresan che il ritenuto suo concorso nella perpetrazione dei suddetti reati sarebbe stato erroneamente dedotto dalla mera localizzazione di celle impegnate dal traffico telefonico, senza il conforto di ulteriori necessari elementi di riscontro, nonché in carenza di prova in ordine al fatto che l'utenza a lui riferita fosse stata effettivamente nella sua disponibilità.

Con l'ultima doglianza è stata eccepita manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e travisamento della prova in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di favoreggiamento personale contestatogli al capo 48).

Non sarebbe stata comprovata, infatti, con motivazione congrua, la sussistenza della sua consapevolezza di avere aiutato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alle ricerche delle forze dell'ordine dopo l'avvenuta perpetrazione del furto aggravato di cui al capo 46), neanche essendo stata conferita adeguata considerazione al fatto che, nella circostanza, il Teglas non si era recato presso la sua abitazione in quanto suo sodale, ma solo perché convivente di sua madre [OSCURATO:PERSONA].

2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha, infine, dedotto tre motivi di ricorso.

Con il primo ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 63, 64, comma 3, 350, commi 5, 6 e 7, cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

A dire del ricorrente, il riconoscimento della sua responsabilità penale in ordine all'integrazione del delitto di furto aggravato rubricato al capo 64) sarebbe stata effettuata sulla scorta di dichiarazioni spontanee, di natura auto ed etero accusatoria, rese dagli imputati, erroneamente ritenute utilizzabili dai giudici di merito, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., pur in carenza di formulazione di un'adeguata motivazione sul punto.

Si sarebbe trattato, infatti, di propalazioni sollecitate dalla polizia giudiziaria, in quanto contrastanti con quelle rese agli operanti nell'immediatezza del fatto, come tali non documentabili né utilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 6, cod. proc. pen.

Con la seconda censura il Teglas ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflittogli, per come rideterminato dalla sentenza di secondo grado all'esito dell'intervenuta assoluzione dal più grave reato associativo contestatogli sub 1), assumendo che la pena base riconosciutagli per il delitto di furto rubricato al capo 18) sarebbe stata incongruamente calcolata, in quanto di gran lunga superiore rispetto al minimo edittale, peraltro in carenza di adozione di adeguata motivazione.

Con l'ultima doglianza, infine, il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione Sarebbe, infatti, viziata la sentenza impugnata per non aver disposto il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui ricorrerebbero, invece, i presupposti applicativi, stante l'esiguità del valore del bene sottratto, con riferimento al delitto di furto ascritto al prevenuto al capo 64) della rubrica.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusione scritte, con cui ha chiesto che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché rigettato quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte di fatto siano la ripetizione di analoghe doglianze dedotte nel giudizio di appello.La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le varie censure proposte dai ricorrenti in ordine alla configurazione dei singoli reati loro ascritti nella sostanza afferiscano alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

4. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dal giudice di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto di escludere la propria responsabilità, ovvero di ridurne le conseguenze, essendo state diffusamente esplicate le ragioni di configurazione della loro colpevolezza, nonché della determinazione della pena nella misura loro concretamente applicata.

4.1. Ciò vale, in primo luogo, con riguardo alla lamentata insussistenza del reato associativo ex art. 416 cod. pen. - dedotta sia da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo motivo che da [OSCURATO:PERSONA] nella prima censura - in ragione della ritenuta mancata ricorrenza di un vincolo associativo permanente e stabile, potendosi configurare, al più, solo l'estemporanea perpetrazione in concorso di singoli delitti.

Difformemente da quanto sostenuto dagli imputati, infatti, la Corte territoriale ha diffusamente esplicato, con argomentazioni logiche e prive dei dedotti vizi, come gli inequivoci esiti scaturiti dalle svolte attività di intercettazione abbiano consentito di ritenere comprovata, in ragione di plurimi elementi di riscontro, l'esistenza e l'operatività, sia pure per un arco temporale non esteso, di un'associazione dedita alla commissione di una serie indeterminata di furti nell'hinterland della provincia cosentina, mediante l'organizzazione di una struttura idonea al perseguimento del preordinato programma criminoso, con suddivisione di compiti e dotazione dei mezzi necessari.

E' stata, altresì, accertata, da numerose risultanze captative, la partecipazione consapevole e volontaria di più soggetti ad essa, con apporto di un significativo contributo alla realizzazione degli scopi illeciti dell'organizzazione, per come congruamente ravvisato sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto al vertice della struttura associativa - di cui è risultato essere promotore e organizzatore - che di [OSCURATO:PERSONA], pienamente coinvolto nel sodalizio in qualità di partecipe.

D'altro canto, l'adeguatezza della motivazione resa sul punto - come detto fondata su una diffusa valutazione delle risultanze scaturite dalle conversazioni intercettate - non può essere sottoposta a una diversa considerazione rispetto a come è stata interpretata da parte dei giudici di merito.

In materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso - non ravvisabile nella fattispecie - in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).

5. Identico giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riferimento alle diverse doglianze inerenti alla lamentata mancata integrazione dei singoli reati fine ascritti ai ricorrenti.

5.1. Tale conclusione vale, innanzi tutto, con riguardo all'introduttiva censura di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla erronea configurazione delle sue condotte quale conseguenza della avvenuta riferibilità alla sua persona di un'utenza telefonica invece non posta nella sua disponibilità.

A fronte, infatti, delle genericità della doglianza eccepita, non fondata su elementi idonei a comprovare il travisamento lamentato, il Collegio rileva come la Corte di appello sia pervenuta alla individuazione del ricorrente quale effettivo utilizzatore dell'indicata utenza sulla scorta di un ragionamento logico, sostenuto da plurimi riscontri oggettivi, diffusamente rappresentati in sentenza - come, ad esempio, l'avere in passato indicato tale utenza come propria alla polizia giudiziaria, ovvero l'essere stata riconosciuta la sua voce nel corso delle captazioni effettuate su tale numero -.

5.2. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al primo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], riguardante la presunta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche su cui è stata accertata la sua responsabilità penale, asseritamente acquisite in base a un decreto motivato del P.M., senza il conforto di ulteriori elementi di prova.

A prescindere dal fatto che la doglianza, posta nei termini indicati, è da ritenersi qui eccepita per la prima volta nel presente giudizio, con conseguente impossibilità di essere vagliata da parte di questa Corte di legittimità (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01), deve essere osservato, in ogni modo, come la Corte di merito abbia ritenuto la responsabilità dell'imputato per i delitti sub 34), 35), 36) e 37) sulla scorta di inequivoci riscontri obiettivi, non solo evincibili dai contenuti delle conversazioni captate, ma anche dalla localizzazione della utenza in uso all'imputato.

5.3. Manifestamente infondata, quindi, è la doglianza dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nel suo terzo motivo, con riguardo al vizio di motivazione presente in ordine al delitto di ricettazione contestatogli al capo 65), sul presupposto della mancata prova della sua consapevolezza della provenienza furtiva delle targhe apposte sull'autoveicolo a bordo del quale era stato avvistato.

Orbene, a fronte della generica censura in tal maniera eccepita, il Collegio rileva, in termini contrari, come la Corte di merito abbia congruamente desunto la sussistenza dell'indicata consapevolezza facendo richiamo ai parametri interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale la prova del dolo del delitto di ricettazione può essere desunta anche dalla sola presenza di elementi sintomatici e convergenti in ordine alla ricorrenza della piena conoscenza della provenienza delittuosa del bene acquisito.

Ciò, nel caso di specie, è stato adeguatamente ravvisato, con prova logica e congrua, dalle stesse modalità della condotta imputata al Teglas, consistita nell'apposizione delle suddette targhe, al posto di quelle originali, sull'autoveicolo abitualmente utilizzato da lui (anche in precedenza, con le targhe originarie) e dai suoi sodali al fine di commettere le contestate attività criminose.

5.4. Del tutto infondato, ancora, è il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di denuncia della contraddittorietà della motivazione in ordine all'avvenuta configurazione della sua responsabilità penale per il delitto rubricato al capo 2), per essere stato erroneamente ritenuto come uno degli interlocutori nell'ambito dell'unica intercettazione posta a suo carico.

In proposito, infatti, è del tutto adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha esplicato come la responsabilità del Parus per l'indicato delitto trovi fondamento nell'inequivoco contenuto di alcune conversazioni captate, costituenti prova certa del suo concorso materiale nella consumazione del crimine.

Con riguardo, poi, alla dedotta presunta incertezza circa la sua identificazione, asseritamente derivante dalla contraddittorietà di due decisive intercettazioni, la Corte di merito ha esplicato, in termini pienamente logici e congrui, come tale discrasia sia solo la conseguenza di un'inversione materiale dei dati riportati graficamente nei due verbali di trascrizione da parte degli operanti, che, per mero errore materiale, avevano scambiato le generalità dei due utilizzatori dei numeri intercettati.

5.5. Parimenti priva di ogni pregio è anche la censura con cui [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con il secondo motivo di ricorso, l'avvenuta erronea individuazione della sua persona quale autore dei reati fine contestatigli sulla scorta della sola intervenuta localizzazione delle celle impegnate dal traffico telefonico dell'utenza a lui intestata, in carenza di ulteriori riscontri, nonché della prova del suo utilizzo di tale utenza.

Ed infatti, del tutto difformemente rispetto a quanto assertivamente contestato da parte del prevenuto — peraltro incapace di fornire una logica ricostruzione alternativa circa l'identificazione del soggetto avente l'effettiva disponibilità dell'utenza a lui intestata - la Corte territoriale ha diffusamente esplicato, con motivazione ampia e dettagliata, come sia stata desunta da plurimi elementi di riscontro l'intervenuta partecipazione del Parus ai singoli reati ascrittigli, per come, in particolare, desunto dall'inequivoco tenore di diversi dialoghi captati, oltre che dalle risultanze delle attività di osservazione svolte da parte delle forze dell'ordine.

5.6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene del tutto infondato pure il terzo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla lamentata insussistenza del delitto di favoreggiamento personale contestatogli al capo 48).

Per il ricorrente, infatti, non vi sarebbe stata consapevolezza, da parte sua, di fornire aiuto a [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alle indagini, atteso che il Teglas, dopo aver commesso il furto di cui al capo 46) della rubrica, si sarebbe limitato a trovare riparo presso l'abitazione della madre [OSCURATO:PERSONA], convivente del [OSCURATO:PERSONA] termini contrari, invece, la Corte territoriale ha esplicato, con argomentazione adeguata e logica, come la condotta del Muresan, anche alla stregua delle captazioni effettuate, avesse integrato non solo la materialità del delitto di favoreggiamento personale, ma anche del relativo profilo psicologico, evincibile da talune circostanze esteriori proprie della sua condotta, per essere stato il Muresan abituale compartecipe delle azioni criminali realizzate dal suo sodale, ed avendo, nella circostanza, fornito un concreto aiuto al Teglas, fuggito a piedi dopo la consumazione del furto, ospitandolo subito presso la sua abitazione.

Ciò si conforma, d'altro canto, all'interpretazione espressa da questa Corte di legittimità, per cui ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316-01; Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015, Aquino, Rv. 263524-01).

5.7. Stesso giudizio di manifesta infondatezza, infine, deve essere espresso anche con riguardo alla censura con cui [OSCURATO:PERSONA], nel suo primo motivo di ricorso, ha dedotto l'avvenuta erronea configurazione della sua responsabilità per il delitto di furto rubricato al capo 64), in quanto, a suo dire, fondata solo su non utilizzabili dichiarazioni spontanee rese dagli imputati, in ossequio a quanto previsto dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. • Orbene, per come adeguatamente esplicato dai giudici di merito, dalle emergenze processuali risulta evincibile come tali dichiarazioni fossero state rese dai prevenuti in piena libertà di autodeterminazione, senza esercizio di nessuna coercizione nei loro confronti.

Ed allora, considerato che trattasi di processo deciso con giudizio abbreviato, deve concludersi che tali propalazioni accusatorie siano state validamente utilizzate da parte dei giudici di merito, dovendo trovare applicazione il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, per cui sono utilizzabili nella fase procedinnentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (cfr., in questi termini: Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409-01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242-01).

Più specificamente, con riferimento al rito applicato nel caso in esame, è stato affermato che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125-01).

6. Passando, quindi, all'esame dell'ultima doglianza eccepita da [OSCURATO:PERSONA], il Collegio rileva come la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche nella loro massima estensione non imponga al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475-01).

Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale, rilevando come non vi fossero ragioni giustificative del riconoscimento dell'indicato beneficio, peraltro neanche prospettate da parte del ricorrente, limitatosi a chiederne il riconoscimento nelle richieste conclusive dedotte in sede di appello, senza indicazione di alcuna adeguata motivazione a supporto.

Le censure mosse dal Teglas appaiono, dunque, meramente assertive, inconsistenti, oltre che orientate a sollecitare una nuova e non consentita valutazione, in questa sede, della congruità della pena.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244-01).

7. Con riguardo al conclusivo motivo dedotto da Parus ion, riguardante la mancata concessione in suo favore della sospensione condizionale della pena, deve essere osservato come tale doglianza non sia stata adeguatamente eccepita mediante la proposizione dell'atto di appello, essendovi stata solo una generica e conclusiva richiesta di concessione dei benefici di legge, del tutto priva di argomentazioni a supporto.

La mancata devoluzione, in termini congrui, della indicata censura rende la stessa inammissibile, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente espresso da questa Suprema Corte, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

8. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, altresì, pure con riguardo al secondo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflittogli, sul presupposto che la pena base per il delitto di furto rubricato al capo 18) sarebbe stata calcolata in maniera assai superiore rispetto al minimo edittale, senza fornire nessuna adeguata argomentazione a supporto. [OSCURATO:PERSONA] rileva, invece, come la motivazione, sia pur sinteticamente espressa attraverso il richiamo ai parametri valutativi stabiliti dall'art. 133 cod. pen., risulti del tutto congrua e logica, nonché esente dai dedotti vizi.

D'altro canto, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena — come nel caso di specie - in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

9. Risulta, infine, manifestamente infondata pure l'ultima doglianza eccepita da [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in relazione al delitto di furto ascrittogli al capo 64) della rubrica.

La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell'indicata attenuante per essere risultata accertata l'avvenuta sottrazione di quaranta litri di gasolio, e cioè di un non indifferente quantitativo di un bene che, per sua natura costoso e soggetto a continui rincari, non può essere considerato di valore economico pressoché irrilevante.

Trattasi di argomentazione che si pone in termini di piena conformità rispetto all'interpretazione, reiteratamente espressa da questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01).

10. In ragione delle espresse considerazioni, deve, allora, essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità degli altri ricorsi. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita nomine a sostituto processuale e chiede l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° febbraio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Cosenza del 19 marzo 2021 - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha: assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 32) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di anni due di reclusione; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestatogli al capo 1) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena inflitta nei suoi riguardi in mesi dieci di reclusione; rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, in anni cinque di reclusione; rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenute prevalenti le già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, in anni uno e mesi otto di reclusione; confermato nel resto la sentenza impugnata. 1.1. I suddetti prevenuti sono stati ritenuti responsabili - ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] - del reato ex art. 416 cod. pen. loro ascritto al capo 1), per essersi associati allo scopo di commettere una pluralità di delitti contro il patrimonio, in particolare [OSCURATO:PERSONA] in qualità di promotore e organizzatore del gruppo ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come partecipi del sodalizio criminoso. Tutti e quattro gli imputati sono stati, poi, riconosciuti colpevoli di alcuni delitti di furto commessi ai sensi degli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5, cod. pen. presso differenti esercizi commerciali, con le aggravanti di aver fatto uso di violenza sulle cose e di aver commesso il fatto in più di tre persone con il volto travisato. In particolare, sono stati considerati colpevoli di tali fattispecie: [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai capi 2), 4), 5), 18), 31), 34), 35), 36) e 37); [OSCURATO:PERSONA] per i capi 18) e 64); [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi 2), 4), 5), 18), 31), 32), 34), 35), 36), 37), 43) e 53); [OSCURATO:PERSONA] per i capi 2), 18), 31), 32), 34), 35), 36), 37), 43) e 53). E' stata, inoltre, ritenuta la responsabilità di: [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 378 cod. pen. contestatogli al capo 48), per aver aiutato [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alle ricerche delle forze dell'ordine dopo l'avvenuta perpetrazione di un furto; [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli art. 110 e 648 cod. pen. rubricati sub 61) e 65), per avere, rispettivamente, acquisito un autoveicolo e le targhe di un'autovettura oggetto di precedenti furti.2. Avverso la sentenza del giudice di appello sono stati proposti quattro distinti ricorsi per cassazione dai suddetti imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito quattro motivi di ricorso, con il primo dei quali ha dedotto violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta la sua responsabilità penale sulla base di un dato probatorio inesistente, oltre che di una motivazione insufficiente e meramente apparente. Risulterebbe, in particolare, erronea la modalità con cui sarebbe stata accertata la sua partecipazione agli episodi di furto contestatigli, in quanto fondata sulla ritenuta riferibilità alla sua persona di un'utenza telefonica invece non nella sua disponibilità. Ciò sarebbe stato accertato, infatti, unicamente sulla scorta di quanto da lui dichiarato alle forze dell'ordine, in occasione di un controllo preventivamente eseguito sulla sua persona, senza, tuttavia, che sia stato effettuato alcuno specifico riscontro e senza considerare come fosse uso tra i suoi connazionali scambiarsi i telefoni, onde rendere difficoltosa la loro effettiva identificazione. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per essere stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art.416 cod. pen. pur in assenza dei suoi elementi costitutivi e per essergli stato erroneamente ascritto, in carenza di motivazione adeguata, il ruolo di promotore e organizzatore del sodalizio criminoso. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare, l'insussistenza di un vincolo associativo permanente e stabile, destinato a durare oltre la realizzazione dei singoli reati fine, nonché l'assoluta indeterminatezza di un programma criminoso. Si sarebbe trattato, pertanto, solo di episodi delittuosi singoli, da qualificare come concorso di persone in reato continuato, altresì considerato che, nella specie, si sarebbe trattato di un gruppo di persone che, in un lasso temporale estremamente ridotto, avrebbe perpetrato crimini nei confronti di obiettivi specifici, situati in una determinata area geografica, senza alcun preventivo accordo neanche in ordine alla ripartizione degli utili conseguiti dai commessi furti. Nessuna argomentazione sarebbe stata espressa, poi, in ordine alla ritenuta partecipazione del Teglas quale promotore e organizzatore della struttura associativa, di cui, al più, avrebbe rivestito il ruolo di mero partecipe. Con la terza doglianza sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge per essere stata ritenuta la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione contestatogli al capo 65) pur in carenza di sussistenza dei relativi elementi costitutivi, nonché sulla scorta di una motivazione illogica. Sarebbe stata configurata, infatti, la sua responsabilità penale sul mero dato neutro di essersi trovato, quale soggetto trasportato, all'interno di un'autovettura, senza la prova dell'esistenza della sua consapevolezza circa la provenienza furtiva delle targhe apposte sull'autoveicolo, in sostituzione di quelle originali. Con l'ultimo motivo il Teglas ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ravvisando, sul punto, la presenza di una motivazione insufficiente e meramente apparente. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi di censura. Con il primo ha eccepito mancanza di motivazione in relazione all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132. Lamenta il ricorrente che la sua responsabilità per gli episodi di furto ascrittigli sarebbe stata unicamente accertata su dati esteriori relativi a comunicazioni telefoniche invero non utilizzabili, in quanto acquisite anteriormente al 30 settembre 2021, in base a decreto motivato del P.M., senza il conforto di ulteriori elementi di prova, di riscontro dei dati relativi ai tabulati telefonici e della conseguente localizzazione satellitare dell'apparecchio telefonico presuntivamente in uso al Parus - tale non potendo essere considerata un'annotazione di P.G. del 14 aprile 2018, in quanto espunta dalla Corte di appello tra gli elementi a carico del prevenuto -. Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurazione della sua responsabilità per il delitto di furto rubricato sub 2), deducendo che la Corte di merito lo avrebbe ritenuto interlocutore dell'unica intercettazione posta a suo carico, laddove, invece, la polizia giudiziaria avrebbe ritenuto un altro soggetto come partecipe di tale conversazione. La Corte di appello, infatti, avrebbe del tutto immotivatamente ritenuto la ricorrenza di un errore materiale in cui sarebbe incorsa la P.G. per avere riportato il nominativo di un'altra persona, invece che del Parus, quale soggetto utilizzatore della scheda telefonica oggetto della suddetta significativa captazione. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, erroneamente non riconosciuta dalla Corte di appello, senza esprimere nessuna motivazione al riguardo, pur a seguito della effettuata rideterminazione della pena in misura non eccedente i previsti limiti di legge. 2.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché travisamento della prova in relazione alla configurabilità dell'art. 416 cod. pen.La Corte territoriale non avrebbe adempiuto all'obbligo motivazionale su di essa gravante omettendo di vagliare le censure presentate dal Muresan in ordine alla sussistenza della struttura associativa contestata al capo 1), di cui non ricorrerebbero i presupposti costitutivi, ed alla sua partecipazione ad essa, non comprovando gli elementi probatori acquisiti la consapevolezza da parte dell'imputato di appartenere all'associazione a delinquere. Le fattispecie di furto ascrittegli avrebbero dovuto essere qualificate, più correttamente, come ipotesi di concorso di persone in reato continuato. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché travisamento della prova in relazione alla ritenuta configurabilità dei furti aggravati a lui contestati. Lamenta il Muresan che il ritenuto suo concorso nella perpetrazione dei suddetti reati sarebbe stato erroneamente dedotto dalla mera localizzazione di celle impegnate dal traffico telefonico, senza il conforto di ulteriori necessari elementi di riscontro, nonché in carenza di prova in ordine al fatto che l'utenza a lui riferita fosse stata effettivamente nella sua disponibilità. Con l'ultima doglianza è stata eccepita manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e travisamento della prova in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di favoreggiamento personale contestatogli al capo 48). Non sarebbe stata comprovata, infatti, con motivazione congrua, la sussistenza della sua consapevolezza di avere aiutato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alle ricerche delle forze dell'ordine dopo l'avvenuta perpetrazione del furto aggravato di cui al capo 46), neanche essendo stata conferita adeguata considerazione al fatto che, nella circostanza, il Teglas non si era recato presso la sua abitazione in quanto suo sodale, ma solo perché convivente di sua madre [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha, infine, dedotto tre motivi di ricorso. Con il primo ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 63, 64, comma 3, 350, commi 5, 6 e 7, cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A dire del ricorrente, il riconoscimento della sua responsabilità penale in ordine all'integrazione del delitto di furto aggravato rubricato al capo 64) sarebbe stata effettuata sulla scorta di dichiarazioni spontanee, di natura auto ed etero accusatoria, rese dagli imputati, erroneamente ritenute utilizzabili dai giudici di merito, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., pur in carenza di formulazione di un'adeguata motivazione sul punto. Si sarebbe trattato, infatti, di propalazioni sollecitate dalla polizia giudiziaria, in quanto contrastanti con quelle rese agli operanti nell'immediatezza del fatto, come tali non documentabili né utilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 6, cod. proc. pen. Con la seconda censura il Teglas ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflittogli, per come rideterminato dalla sentenza di secondo grado all'esito dell'intervenuta assoluzione dal più grave reato associativo contestatogli sub 1), assumendo che la pena base riconosciutagli per il delitto di furto rubricato al capo 18) sarebbe stata incongruamente calcolata, in quanto di gran lunga superiore rispetto al minimo edittale, peraltro in carenza di adozione di adeguata motivazione. Con l'ultima doglianza, infine, il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione Sarebbe, infatti, viziata la sentenza impugnata per non aver disposto il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui ricorrerebbero, invece, i presupposti applicativi, stante l'esiguità del valore del bene sottratto, con riferimento al delitto di furto ascritto al prevenuto al capo 64) della rubrica. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusione scritte, con cui ha chiesto che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché rigettato quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte di fatto siano la ripetizione di analoghe doglianze dedotte nel giudizio di appello.La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le varie censure proposte dai ricorrenti in ordine alla configurazione dei singoli reati loro ascritti nella sostanza afferiscano alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dal giudice di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto di escludere la propria responsabilità, ovvero di ridurne le conseguenze, essendo state diffusamente esplicate le ragioni di configurazione della loro colpevolezza, nonché della determinazione della pena nella misura loro concretamente applicata. 4.1. Ciò vale, in primo luogo, con riguardo alla lamentata insussistenza del reato associativo ex art. 416 cod. pen. - dedotta sia da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo motivo che da [OSCURATO:PERSONA] nella prima censura - in ragione della ritenuta mancata ricorrenza di un vincolo associativo permanente e stabile, potendosi configurare, al più, solo l'estemporanea perpetrazione in concorso di singoli delitti. Difformemente da quanto sostenuto dagli imputati, infatti, la Corte territoriale ha diffusamente esplicato, con argomentazioni logiche e prive dei dedotti vizi, come gli inequivoci esiti scaturiti dalle svolte attività di intercettazione abbiano consentito di ritenere comprovata, in ragione di plurimi elementi di riscontro, l'esistenza e l'operatività, sia pure per un arco temporale non esteso, di un'associazione dedita alla commissione di una serie indeterminata di furti nell'hinterland della provincia cosentina, mediante l'organizzazione di una struttura idonea al perseguimento del preordinato programma criminoso, con suddivisione di compiti e dotazione dei mezzi necessari. E' stata, altresì, accertata, da numerose risultanze captative, la partecipazione consapevole e volontaria di più soggetti ad essa, con apporto di un significativo contributo alla realizzazione degli scopi illeciti dell'organizzazione, per come congruamente ravvisato sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto al vertice della struttura associativa - di cui è risultato essere promotore e organizzatore - che di [OSCURATO:PERSONA], pienamente coinvolto nel sodalizio in qualità di partecipe. D'altro canto, l'adeguatezza della motivazione resa sul punto - come detto fondata su una diffusa valutazione delle risultanze scaturite dalle conversazioni intercettate - non può essere sottoposta a una diversa considerazione rispetto a come è stata interpretata da parte dei giudici di merito. In materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso - non ravvisabile nella fattispecie - in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 5. Identico giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riferimento alle diverse doglianze inerenti alla lamentata mancata integrazione dei singoli reati fine ascritti ai ricorrenti. 5.1. Tale conclusione vale, innanzi tutto, con riguardo all'introduttiva censura di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla erronea configurazione delle sue condotte quale conseguenza della avvenuta riferibilità alla sua persona di un'utenza telefonica invece non posta nella sua disponibilità. A fronte, infatti, delle genericità della doglianza eccepita, non fondata su elementi idonei a comprovare il travisamento lamentato, il Collegio rileva come la Corte di appello sia pervenuta alla individuazione del ricorrente quale effettivo utilizzatore dell'indicata utenza sulla scorta di un ragionamento logico, sostenuto da plurimi riscontri oggettivi, diffusamente rappresentati in sentenza - come, ad esempio, l'avere in passato indicato tale utenza come propria alla polizia giudiziaria, ovvero l'essere stata riconosciuta la sua voce nel corso delle captazioni effettuate su tale numero -. 5.2. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al primo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], riguardante la presunta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche su cui è stata accertata la sua responsabilità penale, asseritamente acquisite in base a un decreto motivato del P.M., senza il conforto di ulteriori elementi di prova. A prescindere dal fatto che la doglianza, posta nei termini indicati, è da ritenersi qui eccepita per la prima volta nel presente giudizio, con conseguente impossibilità di essere vagliata da parte di questa Corte di legittimità (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01), deve essere osservato, in ogni modo, come la Corte di merito abbia ritenuto la responsabilità dell'imputato per i delitti sub 34), 35), 36) e 37) sulla scorta di inequivoci riscontri obiettivi, non solo evincibili dai contenuti delle conversazioni captate, ma anche dalla localizzazione della utenza in uso all'imputato. 5.3. Manifestamente infondata, quindi, è la doglianza dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nel suo terzo motivo, con riguardo al vizio di motivazione presente in ordine al delitto di ricettazione contestatogli al capo 65), sul presupposto della mancata prova della sua consapevolezza della provenienza furtiva delle targhe apposte sull'autoveicolo a bordo del quale era stato avvistato. Orbene, a fronte della generica censura in tal maniera eccepita, il Collegio rileva, in termini contrari, come la Corte di merito abbia congruamente desunto la sussistenza dell'indicata consapevolezza facendo richiamo ai parametri interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale la prova del dolo del delitto di ricettazione può essere desunta anche dalla sola presenza di elementi sintomatici e convergenti in ordine alla ricorrenza della piena conoscenza della provenienza delittuosa del bene acquisito. Ciò, nel caso di specie, è stato adeguatamente ravvisato, con prova logica e congrua, dalle stesse modalità della condotta imputata al Teglas, consistita nell'apposizione delle suddette targhe, al posto di quelle originali, sull'autoveicolo abitualmente utilizzato da lui (anche in precedenza, con le targhe originarie) e dai suoi sodali al fine di commettere le contestate attività criminose. 5.4. Del tutto infondato, ancora, è il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di denuncia della contraddittorietà della motivazione in ordine all'avvenuta configurazione della sua responsabilità penale per il delitto rubricato al capo 2), per essere stato erroneamente ritenuto come uno degli interlocutori nell'ambito dell'unica intercettazione posta a suo carico. In proposito, infatti, è del tutto adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha esplicato come la responsabilità del Parus per l'indicato delitto trovi fondamento nell'inequivoco contenuto di alcune conversazioni captate, costituenti prova certa del suo concorso materiale nella consumazione del crimine. Con riguardo, poi, alla dedotta presunta incertezza circa la sua identificazione, asseritamente derivante dalla contraddittorietà di due decisive intercettazioni, la Corte di merito ha esplicato, in termini pienamente logici e congrui, come tale discrasia sia solo la conseguenza di un'inversione materiale dei dati riportati graficamente nei due verbali di trascrizione da parte degli operanti, che, per mero errore materiale, avevano scambiato le generalità dei due utilizzatori dei numeri intercettati. 5.5. Parimenti priva di ogni pregio è anche la censura con cui [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con il secondo motivo di ricorso, l'avvenuta erronea individuazione della sua persona quale autore dei reati fine contestatigli sulla scorta della sola intervenuta localizzazione delle celle impegnate dal traffico telefonico dell'utenza a lui intestata, in carenza di ulteriori riscontri, nonché della prova del suo utilizzo di tale utenza. Ed infatti, del tutto difformemente rispetto a quanto assertivamente contestato da parte del prevenuto — peraltro incapace di fornire una logica ricostruzione alternativa circa l'identificazione del soggetto avente l'effettiva disponibilità dell'utenza a lui intestata - la Corte territoriale ha diffusamente esplicato, con motivazione ampia e dettagliata, come sia stata desunta da plurimi elementi di riscontro l'intervenuta partecipazione del Parus ai singoli reati ascrittigli, per come, in particolare, desunto dall'inequivoco tenore di diversi dialoghi captati, oltre che dalle risultanze delle attività di osservazione svolte da parte delle forze dell'ordine. 5.6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene del tutto infondato pure il terzo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla lamentata insussistenza del delitto di favoreggiamento personale contestatogli al capo 48). Per il ricorrente, infatti, non vi sarebbe stata consapevolezza, da parte sua, di fornire aiuto a [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alle indagini, atteso che il Teglas, dopo aver commesso il furto di cui al capo 46) della rubrica, si sarebbe limitato a trovare riparo presso l'abitazione della madre [OSCURATO:PERSONA], convivente del [OSCURATO:PERSONA] termini contrari, invece, la Corte territoriale ha esplicato, con argomentazione adeguata e logica, come la condotta del Muresan, anche alla stregua delle captazioni effettuate, avesse integrato non solo la materialità del delitto di favoreggiamento personale, ma anche del relativo profilo psicologico, evincibile da talune circostanze esteriori proprie della sua condotta, per essere stato il Muresan abituale compartecipe delle azioni criminali realizzate dal suo sodale, ed avendo, nella circostanza, fornito un concreto aiuto al Teglas, fuggito a piedi dopo la consumazione del furto, ospitandolo subito presso la sua abitazione. Ciò si conforma, d'altro canto, all'interpretazione espressa da questa Corte di legittimità, per cui ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316-01; Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015, Aquino, Rv. 263524-01). 5.7. Stesso giudizio di manifesta infondatezza, infine, deve essere espresso anche con riguardo alla censura con cui [OSCURATO:PERSONA], nel suo primo motivo di ricorso, ha dedotto l'avvenuta erronea configurazione della sua responsabilità per il delitto di furto rubricato al capo 64), in quanto, a suo dire, fondata solo su non utilizzabili dichiarazioni spontanee rese dagli imputati, in ossequio a quanto previsto dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. • Orbene, per come adeguatamente esplicato dai giudici di merito, dalle emergenze processuali risulta evincibile come tali dichiarazioni fossero state rese dai prevenuti in piena libertà di autodeterminazione, senza esercizio di nessuna coercizione nei loro confronti. Ed allora, considerato che trattasi di processo deciso con giudizio abbreviato, deve concludersi che tali propalazioni accusatorie siano state validamente utilizzate da parte dei giudici di merito, dovendo trovare applicazione il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, per cui sono utilizzabili nella fase procedinnentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (cfr., in questi termini: Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409-01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242-01). Più specificamente, con riferimento al rito applicato nel caso in esame, è stato affermato che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125-01). 6. Passando, quindi, all'esame dell'ultima doglianza eccepita da [OSCURATO:PERSONA], il Collegio rileva come la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche nella loro massima estensione non imponga al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475-01). Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale, rilevando come non vi fossero ragioni giustificative del riconoscimento dell'indicato beneficio, peraltro neanche prospettate da parte del ricorrente, limitatosi a chiederne il riconoscimento nelle richieste conclusive dedotte in sede di appello, senza indicazione di alcuna adeguata motivazione a supporto. Le censure mosse dal Teglas appaiono, dunque, meramente assertive, inconsistenti, oltre che orientate a sollecitare una nuova e non consentita valutazione, in questa sede, della congruità della pena. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244-01). 7. Con riguardo al conclusivo motivo dedotto da Parus ion, riguardante la mancata concessione in suo favore della sospensione condizionale della pena, deve essere osservato come tale doglianza non sia stata adeguatamente eccepita mediante la proposizione dell'atto di appello, essendovi stata solo una generica e conclusiva richiesta di concessione dei benefici di legge, del tutto priva di argomentazioni a supporto. La mancata devoluzione, in termini congrui, della indicata censura rende la stessa inammissibile, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente espresso da questa Suprema Corte, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 8. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, altresì, pure con riguardo al secondo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflittogli, sul presupposto che la pena base per il delitto di furto rubricato al capo 18) sarebbe stata calcolata in maniera assai superiore rispetto al minimo edittale, senza fornire nessuna adeguata argomentazione a supporto. [OSCURATO:PERSONA] rileva, invece, come la motivazione, sia pur sinteticamente espressa attraverso il richiamo ai parametri valutativi stabiliti dall'art. 133 cod. pen., risulti del tutto congrua e logica, nonché esente dai dedotti vizi. D'altro canto, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena — come nel caso di specie - in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 9. Risulta, infine, manifestamente infondata pure l'ultima doglianza eccepita da [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in relazione al delitto di furto ascrittogli al capo 64) della rubrica. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell'indicata attenuante per essere risultata accertata l'avvenuta sottrazione di quaranta litri di gasolio, e cioè di un non indifferente quantitativo di un bene che, per sua natura costoso e soggetto a continui rincari, non può essere considerato di valore economico pressoché irrilevante. Trattasi di argomentazione che si pone in termini di piena conformità rispetto all'interpretazione, reiteratamente espressa da questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). 10. In ragione delle espresse considerazioni, deve, allora, essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei
Sentenza Cassazione n. 28782/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris