CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 39671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento della condotta di evasione, basata su circostanze di fatto (luogo e orario dell'avvistamento) che sorreggono in modo non illogico la ricostruzione del fatto, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] i r