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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 42730/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello, riqualificato in istanza di riesame, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, preso atto dell'impossibilità di esecuzione della misura degli arresti domiciliari disposti in precedenza, aveva applicato la misura della custodia in carcere.

A ragione osservava che ricorrevano sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari, gli uni e le altre, d'altra parte, contestati solo in via implicita, e che la misura disposta era adeguata e proporzionata in considerazione delle modalità del fatto e della personalità negativa dell'indagato. )0'n 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi sintetizzabili, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., come segue. 2.1 Con il primo si deduce violazione di legge processuale, segnatamente degli artt. 310 e 568 cod. proc. pen., assumendo che il Tribunale non poteva procedere alla conversione in richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen dell'originario atto di impugnazione, qualificato dalla difesa come atto appello avverso provvedimento di aggravamento della misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 284 cod. proc. pen. e 97-bis disp. att. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame dell'unica doglianza sollevata con l'atto di impugnazione, relativa all'insussistenza del presupposto posto a fondamento dell'aggravamento della misura, ossia l'impossibilità oggettiva di esecuzione" degli arresti domiciliari.

In particolare, il Tribunale non ha valutato la circostanza, pur documentata, che la famiglia del Cusimano era riuscita a sottoscrivere un contratto di locazione in un comune lontano dal luogo di consumazione del reato, rendendo, in tal modo, eseguibile l'originaria ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, priva di indicazioni specifiche sul luogo del domicilio coatto.

In ogni caso, il Tribunale si è pronunciato sull'adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria andando di contrario avviso al provvedimento impugnato che aveva ritenuto fronteggiabili le medesime esigenze cautelari con una misura meno afflittiva.

2.3. Con il terzo motivo la difesa denunzia vizio di motivazione, dolendosi che l'ordinanza gravata abbia omesso di valutare l'applicazione della misura meno gravosa degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico da eseguire presso un domicilio diverso e lontano da quello della vittima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo pone una questione di natura processuale manifestamente infondata.

Ritiene il Collegio che nella peculiare situazione determinatasi nella fattispecie concreta, in cui la esecuzione della originaria misura degli arresti domiciliari, disposta con provvedimento in data 11 marzo 2021, non è mai avvenuta per una causa ostativa di carattere obbiettivo - l'impossibilità di individuare il luogo degli arresti domiciliari (indicato soltanto in modo approssimativo con il riferimento al comune di ubicazione) - ed in cui, in luogo di quello originariamente adottato ma ineseguibile, ha avuto regolare esecuzione soltanto il successivo provvedimento di restrizione in carcere, adottato in data 12 marzo 2021, l'anteriorità della emissione della misura non costituisca il dato rilevante ai fini della verifica del mezzo di impugnazione esperibile dall'interessato.

Il provvedimento intervenuto successivamente non ha valore di modifica ex art. 299, cod. proc. pen., come tale appellabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen Al di là del nomen juris attribuito dal Giudice per le indagini preliminari al provvedimento, l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere al Cusumano non rientra che formalmente nel paradigma dell'aggravamento, ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen. posto che il presupposto a fondamento della misura peggiorativa dello status libertatis non è stata né la inadeguatezza in concreto per elementi sopravvenuti della misura meno afflittiva in corso di esecuzione né il mutamento sostanziale degli elementi valutati nell'ordinanza genetica, ma esclusivamente un difetto originario nel provvedimento applicativo, ossia l'omessa indicazione del domicilio presso cui trasferire l'indagato dopo la convalida della misura precautelare dell'arresto in flagranza.

Pertanto, soltanto il secondo provvedimento, in quanto applicato effettivamente, rientra nella categoria di atto valutabile in sede di giudizio cautelare incidentale ai sensi al disposto dell'art. 309 cod. proc. pen. che prevede la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione o esecuzione del provvedimento che dispone una misura coercitiva.

In ogni caso, il denunciato errore di qualificazione del mezzo di impugnazione non ha in alcun modo inciso sul diritto di difesa posto che il riesame di cui all'art.309 cod. proc. pen. consente un controllo più penetrante del provvedimento cautelare oggetto di verifica e introduce un giudizio non confinato dal principio devolutivo.

2. Il secondo motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla sussistenza della situazione che ha giustificato la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare, è manifestamente infondato.

Il Tribunale non ha correttamente preso in esame le deduzioni della difesa sul sopravvenuto superamento della situazione che aveva impedito di dare esecuzione all'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con il reperimento di un domicilio adeguato da parte della famiglia dell'arrestato.

Esse, infatti, erano fondate, secondo la stessa prospettazione difensiva, su atti acquisti dopo la pronuncia del provvedimento impugnato (il contratto di locazione) e, pertanto, potevano essere poste a fondamento soltanto della richiesta di revoca ex art. 299 cod. proc. pen.

Si legge, infatti, nell'ordinanza genetica, sul punto non contestata, che il Giudice per le indagini preliminari, prima dell'emissione del provvedimento di sostituzione, aveva sollecitato la precisa indicazione del domicilio di Balestrate genericamente indicato nell'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, ma che tale sollecitazione era rimasta priva di riscontro "per l'intero arco della mattinata" del 12 marzo 2021.

L'ordinanza, comunque, in assenza di doglianze valutabili, si è implicitamente riportata al provvedimento oggetto della richiesta di riesame, che aveva ampiamente dato conto dell'impossibilità di esecuzione degli arresti domiciliari per come già chiarito.

3. Il terzo motivo, relativo all'adeguatezza della misura carceraria, è manifestamente infondato.

Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato che la scelta del Giudice per le indagini preliminari di applicare la più afflittiva delle misure coercitive, oltre ad essere necessitata per l'impossibilità di applicare gli arresti domiciliari in qualunque forma, quindi anche con l'ausilio del braccialetto elettronico, per l'assenza di un domicilio idoneo, era anche l'unica idonea a contenere la libertà di movimento di relazione dell'indagato e, conseguentemente, a fronteggiare l'elevato pericolo di recidivanza e di fuga desunto da dati fattuali assai pregnanti, come le modalità e circostanze dell'azione criminosa (esplosione i più colpi i arma da fuoco per un motivo banale) che denotavano l'incapacità di autocontrollo, la condotta successiva al reato (il Cusimano si era allontanato rendendosi irreperibile per diverse ore).

Si tratta di apparato argomentativo perfettamente in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello, riqualificato in istanza di riesame, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, preso atto dell'impossibilità di esecuzione della misura degli arresti domiciliari disposti in precedenza, aveva applicato la misura della custodia in carcere. A ragione osservava che ricorrevano sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari, gli uni e le altre, d'altra parte, contestati solo in via implicita, e che la misura disposta era adeguata e proporzionata in considerazione delle modalità del fatto e della personalità negativa dell'indagato. )0'n 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi sintetizzabili, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., come segue. 2.1 Con il primo si deduce violazione di legge processuale, segnatamente degli artt. 310 e 568 cod. proc. pen., assumendo che il Tribunale non poteva procedere alla conversione in richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen dell'originario atto di impugnazione, qualificato dalla difesa come atto appello avverso provvedimento di aggravamento della misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 284 cod. proc. pen. e 97-bis disp. att. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame dell'unica doglianza sollevata con l'atto di impugnazione, relativa all'insussistenza del presupposto posto a fondamento dell'aggravamento della misura, ossia l'impossibilità oggettiva di esecuzione" degli arresti domiciliari. In particolare, il Tribunale non ha valutato la circostanza, pur documentata, che la famiglia del Cusimano era riuscita a sottoscrivere un contratto di locazione in un comune lontano dal luogo di consumazione del reato, rendendo, in tal modo, eseguibile l'originaria ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, priva di indicazioni specifiche sul luogo del domicilio coatto. In ogni caso, il Tribunale si è pronunciato sull'adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria andando di contrario avviso al provvedimento impugnato che aveva ritenuto fronteggiabili le medesime esigenze cautelari con una misura meno afflittiva. 2.3. Con il terzo motivo la difesa denunzia vizio di motivazione, dolendosi che l'ordinanza gravata abbia omesso di valutare l'applicazione della misura meno gravosa degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico da eseguire presso un domicilio diverso e lontano da quello della vittima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo pone una questione di natura processuale manifestamente infondata. Ritiene il Collegio che nella peculiare situazione determinatasi nella fattispecie concreta, in cui la esecuzione della originaria misura degli arresti domiciliari, disposta con provvedimento in data 11 marzo 2021, non è mai avvenuta per una causa ostativa di carattere obbiettivo - l'impossibilità di individuare il luogo degli arresti domiciliari (indicato soltanto in modo approssimativo con il riferimento al comune di ubicazione) - ed in cui, in luogo di quello originariamente adottato ma ineseguibile, ha avuto regolare esecuzione soltanto il successivo provvedimento di restrizione in carcere, adottato in data 12 marzo 2021, l'anteriorità della emissione della misura non costituisca il dato rilevante ai fini della verifica del mezzo di impugnazione esperibile dall'interessato. Il provvedimento intervenuto successivamente non ha valore di modifica ex art. 299, cod. proc. pen., come tale appellabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen Al di là del nomen juris attribuito dal Giudice per le indagini preliminari al provvedimento, l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere al Cusumano non rientra che formalmente nel paradigma dell'aggravamento, ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen. posto che il presupposto a fondamento della misura peggiorativa dello status libertatis non è stata né la inadeguatezza in concreto per elementi sopravvenuti della misura meno afflittiva in corso di esecuzione né il mutamento sostanziale degli elementi valutati nell'ordinanza genetica, ma esclusivamente un difetto originario nel provvedimento applicativo, ossia l'omessa indicazione del domicilio presso cui trasferire l'indagato dopo la convalida della misura precautelare dell'arresto in flagranza. Pertanto, soltanto il secondo provvedimento, in quanto applicato effettivamente, rientra nella categoria di atto valutabile in sede di giudizio cautelare incidentale ai sensi al disposto dell'art. 309 cod. proc. pen. che prevede la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione o esecuzione del provvedimento che dispone una misura coercitiva. In ogni caso, il denunciato errore di qualificazione del mezzo di impugnazione non ha in alcun modo inciso sul diritto di difesa posto che il riesame di cui all'art.309 cod. proc. pen. consente un controllo più penetrante del provvedimento cautelare oggetto di verifica e introduce un giudizio non confinato dal principio devolutivo. 2. Il secondo motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla sussistenza della situazione che ha giustificato la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare, è manifestamente infondato. Il Tribunale non ha correttamente preso in esame le deduzioni della difesa sul sopravvenuto superamento della situazione che aveva impedito di dare esecuzione all'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con il reperimento di un domicilio adeguato da parte della famiglia dell'arrestato. Esse, infatti, erano fondate, secondo la stessa prospettazione difensiva, su atti acquisti dopo la pronuncia del provvedimento impugnato (il contratto di locazione) e, pertanto, potevano essere poste a fondamento soltanto della richiesta di revoca ex art. 299 cod. proc. pen. Si legge, infatti, nell'ordinanza genetica, sul punto non contestata, che il Giudice per le indagini preliminari, prima dell'emissione del provvedimento di sostituzione, aveva sollecitato la precisa indicazione del domicilio di Balestrate genericamente indicato nell'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, ma che tale sollecitazione era rimasta priva di riscontro "per l'intero arco della mattinata" del 12 marzo 2021. L'ordinanza, comunque, in assenza di doglianze valutabili, si è implicitamente riportata al provvedimento oggetto della richiesta di riesame, che aveva ampiamente dato conto dell'impossibilità di esecuzione degli arresti domiciliari per come già chiarito. 3. Il terzo motivo, relativo all'adeguatezza della misura carceraria, è manifestamente infondato. Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato che la scelta del Giudice per le indagini preliminari di applicare la più afflittiva delle misure coercitive, oltre ad essere necessitata per l'impossibilità di applicare gli arresti domiciliari in qualunque forma, quindi anche con l'ausilio del braccialetto elettronico, per l'assenza di un domicilio idoneo, era anche l'unica idonea a contenere la libertà di movimento di relazione dell'indagato e, conseguentemente, a fronteggiare l'elevato pericolo di recidivanza e di fuga desunto da dati fattuali assai pregnanti, come le modalità e circostanze dell'azione criminosa (esplosione i più colpi i arma da fuoco per un motivo banale) che denotavano l'incapacità di autocontrollo, la condotta successiva al reato (il Cusimano si era allontanato rendendosi irreperibile per diverse ore). Si tratta di apparato argomentativo perfettamente in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 ott