CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 06904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11242-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –controricorrente – avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CATANZARO depositat a il 09/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 11242 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -2- [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 9 febbraio 2021 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale erano stati liquidati i compensi maturati per l’assistenza prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. A fronte della doglianza del ricorrente, che ha lamentato che la liquidazione fosse stata eccessivamente restrittiva ed in violazione dei parametri legali, il Tribunale ha ricordato che, il giudice ha la possibilità di discostarsi dal parametro tariffario applicabile, scendendo al di sotto di esso, ogni volta che ciò sia giustificato dalla natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell’assistito. Nella specie era da condividere la valutazione di cui al decreto opposto che aveva liquidato i compensi sulla base dello scaglione di cui al Dm n. 55/2014 riferito alle cause di valore tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, con le riduzioni applicate. 2. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 3. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del DPR n. 115/2002, nonché l’assenza, apparenza e manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, in quanto perplessa od incomprensibile, ai sensi dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e 118, disp. att., c.p.c. Ric. 2021 n. 11242 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -3- Si deduce che il Tribunale ha legittimato l’applicazione di un diverso scaglione tariffario rispetto a quello desumibile dalla causa presupposta senza alcuna effettiva motivazione, involgendo nella sua valutazione un giudizio che investe la valutazione circa l’impegno personalmente profuso dal ricorrente, e di fatto ancorando la riduzione al solo esito infausto della lite. Il motivo è inammissibile. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia con motivazione sintetica, ma comunque rispettosa del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8054/2014), concordato circa la necessità di dover procedere alla liquidazione in base ad un parametro tariffario inferiore rispetto a quello desumibile dal valore della controversia nella quale il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale, facendo riferimento all’impegno profuso ed al fatto che la causa presupposta si era conclusa con il rigetto della domanda avanzata dagli assisiti del ricorrente. Trattasi, peraltro, dei criteri che lo stesso legislatore all’art. 82 del DPR n. 115/2002 individua come idonei ad orientare il potere di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, essendo infatti evidente che il rigetto della domanda è questione che si pone in diretta correlazione con l’incidenza rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Una volta quindi esclusa la nullità della decisione per vizio di motivazione, l’ordinanza ha poi fatto applicazione del principio affermato da Cass. n. 10876/2016, puntualmente richiamata in motivazione, principio al quale questa Corte ha ritenuto di dare Ric. 2021 n. 11242 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -4- seguito (Cass. n. 9903/2019; Cass. n. 11259/2019), onde consentire la liquidazione sulla base di un parametro tariffario di valore inferiore a quello desumibile dall’oggetto della causa presupposta, ove ciò assicuri un adeguamento della liquidazione alle peculiarità della controversia, sulla base degli indici richiamati dal Tribunale nel proprio provvedimento. Né appare in tal senso invocabile il principio della assoluta inderogabilità dei minimi tariffari di cui al d.m. n. 55 del 2014, essendo lo stesso stato introdotto a seguito delle modifiche di cui al d.m. n. 147 del 2022 (che ha soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria), trattandosi nella specie di liquidazione relativa a prestazioni esauritesi in data anteriore alla modifica de qua Il motivo di ricorso si palesa in parte qua inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. in quanto contesta la correttezza di tale principio, senza però peritarsi di offrire elementi per indurre la Corte a mutare il proprio orientamento. 4. Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia, con la conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del DM n. 55/2014 e dell’art. 112 c.p.c. Si deduce che tra i motivi di opposizione era stato dedotto anche che il decreto opposto aveva omesso di considerare l’aumento stabilito dal comma 2 del citato art. 4, in ragione dell’assistenza plurima prestata dal ricorrente. Il provvedimento impugnato ha però del tutto omesso di fornire risposta a tale specifico motivo di opposizione, con la Ric. 2021 n. 11242 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -5- conseguenza che deve ritenersi affetto dal vizio di cui all’art. 112 c.p.c. Il motivo è fondato. A fronte della specifica deduzione dell’erroneità del decreto per non avere proceduto al riconoscimento dell’aumento per la plurima difesa, sebbene di natura discrezionale, l’ordinanza gravata risulta del tutto silente sul punto, limitandosi solo a riferire della legittimità delle riduzioni applicate, ma senza fare alcun cenno alla diversa questione della possibilità o meno di concedere l’aumento invocato da parte opponente. Deve pertanto reputarsi che effettivamente ricorra il vizio di omessa pronuncia su di un motivo di opposizione, non essendo dato in alcun modo ricavare una sia pur implicita decisione sulla questione posta con il motivo in esame. 5. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato in relazione a tale motivo, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Accoglie il secondo motivo e, dichiarato inammissibile il primo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per