CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39847/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di appropriazione indebita ascritto in rubrica; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico in quanto reiterativo di doglianze che la Corte di merito ha analiticamente scrutinato (pag. 14-16) e disatteso sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica, con la quale il ricorrente non si rapporta in termini di specificità, limitandosi a dissentire dalla valutazione delle fonti dichiarative operata dai giudici di merito e a dedurre in termini assertivi l'omessa considerazione della tesi difensiva; che, in particolare, si assume l'omessa valutazione da parte del giudice d'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame senza precisare le doglianze asseritamente trascurate e senza spiegarne la decisività; che risultano, infine, manifestamente infondate le censure in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito evidenziato l'assenza di elementi atti a giustificare la rivisitazione del giudizio di comparazione e formulato nel contempo una valutazione di adeguatezza del trattamento sanzionatorio determinato in primo grado, dando altresì ragione della conferma della subordinazione del beneficio della sospensione al pagamento della provvisionale, statuizioni sostenute da motivazione congrua e incensurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere