CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 474 cod. pen., non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito alle pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la Corte di appello ha reso adeguata motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce la motivazione apparente del provvedimento impugnato, è manifestamente infondato, atteso che i giudici di appello non si sono limitati a riportare brani delle deposizioni testimoniali, omettendone il vaglio critico, ma dal loro esame hanno tratto congrue conclusioni; che, invero, hanno evidenziato - quali elementi sintomatici della contraffazione della merce esposta in vendita e di conseguenza della illecita provenienza della stessa - il prezzo di vendita irrisorio, la scarsa qualità dei prodotti e l'assenza di documentazione relativa all'acquisto di detta merce o di certificati di garanzia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. \Th\1 la Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,