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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 42547/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 109) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Il motivo proposto sul capo c) attiene alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla asserita insussistenza del furto della bicicletta - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 109) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il motivo proposto sul capo c) attiene alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla asserita insussistenza del furto della bicicletta - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede. In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e e