Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:319
Testo integrale del provvedimento
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 aprile 2022 –
Commissione/Francia (Valori limite – PM10)
(Causa C
‑
286/21)
(
1
)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite stabiliti per il microparticolato (PM10) in determinate zone della Francia – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate»
1.
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Adattamento in ragione di un cambiamento nel diritto dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI; direttiva del Consiglio 1999/30, art. 5 e allegato III)
(v. punto 38)
2.
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati
(Art. 258 TFUE)
(v. punto 39)
3.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e persistente – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI)
(v. punti 41
‑
48, dispositivo 1)
4.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Materiale particolato PM10 – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, e 23, § 1, e allegati XI e XV)
(v. punti 62
‑
78, dispositivo 1)
Dispositivo
1)
La Repubblica francese,
– non avendo garantito che non fosse superato, in maniera sistematica e persistente, il valore limite giornaliero applicabile alle concentrazioni di microparticolato (PM10), dal 1° gennaio 2005 fino al 2019 incluso, nell’agglomerato e nella zona di qualità Parigi (FR04A01/FR11ZAG01) e, dal 1° gennaio 2005 fino al 2016 incluso, ad eccezione del 2008, nell’agglomerato e nella zona di qualità Martinica/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI della stessa direttiva, e
– non avendo garantito che i piani per la qualità dell’aria prevedessero misure appropriate affinché il periodo di superamento di tale valore limite fosse il più breve possibile, è venuta meno, in queste due zone, dall’11 giugno 2010, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, in combinato disposto con l’allegato XV della medesima.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
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GU C 252 del 28.6.2021.