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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03483/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27653-2016, proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– Controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , p.i. 00833920150, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Intimata della sentenza n. 554/2016 della Co mmissione t ributaria regionale del Piemonte,depositata il 2 8 aprile 201 6 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 settembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , IVA –Controllo ex art. 54 bis dPR 633/1972 –Detrazioni – Disconoscimento per omessa dichiarazione anno precedente – Perdita –Esclusione -Condizioni RGN 27653/2016 Consigliere rel.

Federici [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza e dagli atti difensivi delle parti costituite emerge che alla società ricorrente fu inviata una comunicazione ex art. 54 bis, d.P.R. n. 633/1972, per controllo automatizzato della dichiarazione Iva 2008, relativa al periodo d’imposta 2007.

Con essa l’Amministrazione finanziaria contestò un minor credito, nella misura di € 117,024,00 rispetto a quello complessivo dichiarato, pari ad € 275.143,00.

Di quel minor credito l’ufficio chiedeva il versamento.

Successivamente l’agente della riscossione notificò alla società la cartella di pagamento, con cui chiese il versamento di € 196.870,73.

Tale importo era relativo al minor credito contestato con la comunicazione, oltre che sanzioni e interessi, nonché al mancato pagamento di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate.

La società, che riteneva spettante il credito Iva di € 117.024,00 disconosciuto, e che contestava che,anche a voler considerare quell’importo non spettante, risultava comunque incomprensibile una richiesta di versamento, atteso che, rispetto al maggior credito d’imposta di € 275.143,00, l’Ufficio poteva rettificarne in riduzione l’importo, ma non pretendere versamenti, adì la Commissione tributaria provinciale di Novara, che con sentenza n. 104/2012 accolse parzialmente le ragioni della contribuente.

A fronte di ulteriori ragioni creditorie evidenziate dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’anno d’imposta 2006, reputò corretta la riduzione del credito d’imposta dichiarato per l’anno 2007, senza tuttavia riconoscere pretese di versamento come richiesto dalla difesa erariale, rilevò che ulteriori contestazioni per l’anno d’imposta 2006 non potevano essere fatte valere con il controllo automatizzato, ma con uno specifico avviso d’accertamento.

Annullò pertanto la cartella di pagamento.

L’Amministrazione finanziaria propose appello avverso le statuizioni del giudice di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che ne accolse parzialmente le ragioni.

In particolare,ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria avesse dato prova della insussistenza del credito Iva, sebbenela sopravvivenza di un saldo creditorio della società rendesse legittima l’operatività della compensazione.

Inoltre, con riguardo agli ulteriori accertamenti erariali sulla contabilizzazione ed esposizione dell’Iva con riferimento all’anno 2006, il giudice regionale, non apprezzando le controdeduzioni della società, ha parimenti ritenuto ragionevole la RGN 27653/2016 Consigliere rel.

Federici compensazione dei reciproci crediti anche per questa ipotesi, disconoscendo tuttavia, e per conseguenza, gli interessi pretesi dall’Agenzia delle entrate, per insussistenza di ritardi nei pagamenti, ma non le sanzioni, che risultavano invece dovute.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

L’agente della riscossione è rimasto intimato.

All’esito dell’adunanza camerale del 24 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del D.P.R. n.° 322 del 1998, 19 del D.P.R. n.° 633 del 1972, 30 del D.P.R. n.° 633 del 1972 e 55 del D.P.R. 633/1972, per mancato riconoscimento (non spettanza) della detrazione del credito I.V.A di € 117.024,00, nella dichiarazione 2008 per l’anno d’imposta 2007, nonché per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, sia in ordine all’“an”, che al “quantum” del recupero, con compensazioni, del credito I.V.A., da effettuarsi per le annualità successive, in relazione all’art. 360 c.p.c. sub 3 e 5».

I giudici della Commissione tributaria regionale di Torino, nella sentenza qui impugnata, pur riconoscendo l’esistenza di un credito Ivain favore della F.D.G. (“permanenza di un saldo creditorio”), hanno concluso -in violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n.° 322 del 1998 e dell’art. 19 del D.P.R. n.° 633 del 1972 -nel senso di escludere la spettanza del credito di € 117.024,00, indicato nella dichiarazione 2008 per l’anno d’imposta 2007, disponendo, per effetto, il suo recupero compensativo (con decurtazione) per le annualità successive.Ciò sulla base della mancata continuità cartolare tra la dichiarazione Iva riferita al 2007 e quelle relative agli anni antecedenti.

Con il secondo motivo ha lamentato la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt 36 bis D.P.R. 600/73-art. 54 D.P.R. 633/1972 e dell’art. 55 del D.P.R. n.° 633/1972, in relazione all’art. 360 c.p.c. sub 3 e 5» La sentenza sarebbe erronea perché, con motivazione del tutto incomprendibile, perché errata e non corrispondente alle risultanze probatorie acquisite nel giudizio,i giudici d’appello hanno affermano che: «l’Agenzia ha comunque accertato la insussistenza del credito I.V.A.

RGN 27653/2016 Consigliere rel.

Federici fornendo in proposito le relative risultanze in termini precisi con analitici prospetti non confutati dalla controparte e per tale fatto pienamente apprezzabili giusta il principio di non contestazione.

Tale circostanza, [a] prescindere dalla procedura che si ritiene doversi adottare si manifesta dirimente” (cfr. pag. 3 della sentenza, n.° 554/01/2016 della C.T.R. di Torino)» [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Torino non avrebbeconsiderato che, al contrario, la F.D.G. aveva ampiamente provato la sussistenza del credito I.V.A., depositando le scritture contabili per la verifica delle liquidazioni periodiche, senza che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia opposto -e avrebbe potuto farlo - alcuna contestazione.

Deve preliminarmente rilevarsi che, successivamente alla introduzione della controversia, ed in prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato documentazione dalla quale si evince che sono intervenuti pagamenti, eseguiti in favore dell’agente della riscossione dalla [OSCURATO:SOCIETA] in Amministrazione straordinaria.

Questa ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ex art. 390 c.p.c.

La rinuncia risulta comunicata alle altre parti a mezzo pec.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio.

Nulla va regolato in ordine alle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Il ricorso in definitiva va di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27653-2016, proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– Controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , p.i. 00833920150, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Intimata della sentenza n. 554/2016 della Co mmissione t ributaria regionale del Piemonte,depositata il 2 8 aprile 201 6 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 settembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , IVA –Controllo ex art. 54 bis dPR 633/1972 –Detrazioni – Disconoscimento per omessa dichiarazione anno precedente – Perdita –Esclusione -Condizioni RGN 27653/2016 Consigliere rel. Federici [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza e dagli atti difensivi delle parti costituite emerge che alla società ricorrente fu inviata una comunicazione ex art. 54 bis, d.P.R. n. 633/1972, per controllo automatizzato della dichiarazione Iva 2008, relativa al periodo d’imposta 2007. Con essa l’Amministrazione finanziaria contestò un minor credito, nella misura di € 117,024,00 rispetto a quello complessivo dichiarato, pari ad € 275.143,00. Di quel minor credito l’ufficio chiedeva il versamento. Successivamente l’agente della riscossione notificò alla società la cartella di pagamento, con cui chiese il versamento di € 196.870,73. Tale importo era relativo al minor credito contestato con la comunicazione, oltre che sanzioni e interessi, nonché al mancato pagamento di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate. La società, che riteneva spettante il credito Iva di € 117.024,00 disconosciuto, e che contestava che,anche a voler considerare quell’importo non spettante, risultava comunque incomprensibile una richiesta di versamento, atteso che, rispetto al maggior credito d’imposta di € 275.143,00, l’Ufficio poteva rettificarne in riduzione l’importo, ma non pretendere versamenti, adì la Commissione tributaria provinciale di Novara, che con sentenza n. 104/2012 accolse parzialmente le ragioni della contribuente. A fronte di ulteriori ragioni creditorie evidenziate dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’anno d’imposta 2006, reputò corretta la riduzione del credito d’imposta dichiarato per l’anno 2007, senza tuttavia riconoscere pretese di versamento come richiesto dalla difesa erariale, rilevò che ulteriori contestazioni per l’anno d’imposta 2006 non potevano essere fatte valere con il controllo automatizzato, ma con uno specifico avviso d’accertamento. Annullò pertanto la cartella di pagamento. L’Amministrazione finanziaria propose appello avverso le statuizioni del giudice di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che ne accolse parzialmente le ragioni. In particolare,ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria avesse dato prova della insussistenza del credito Iva, sebbenela sopravvivenza di un saldo creditorio della società rendesse legittima l’operatività della compensazione. Inoltre, con riguardo agli ulteriori accertamenti erariali sulla contabilizzazione ed esposizione dell’Iva con riferimento all’anno 2006, il giudice regionale, non apprezzando le controdeduzioni della società, ha parimenti ritenuto ragionevole la RGN 27653/2016 Consigliere rel. Federici compensazione dei reciproci crediti anche per questa ipotesi, disconoscendo tuttavia, e per conseguenza, gli interessi pretesi dall’Agenzia delle entrate, per insussistenza di ritardi nei pagamenti, ma non le sanzioni, che risultavano invece dovute. Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. L’agente della riscossione è rimasto intimato. All’esito dell’adunanza camerale del 24 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del D.P.R. n.° 322 del 1998, 19 del D.P.R. n.° 633 del 1972, 30 del D.P.R. n.° 633 del 1972 e 55 del D.P.R. 633/1972, per mancato riconoscimento (non spettanza) della detrazione del credito I.V.A di € 117.024,00, nella dichiarazione 2008 per l’anno d’imposta 2007, nonché per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, sia in ordine all’“an”, che al “quantum” del recupero, con compensazioni, del credito I.V.A., da effettuarsi per le annualità successive, in relazione all’art. 360 c.p.c. sub 3 e 5». I giudici della Commissione tributaria regionale di Torino, nella sentenza qui impugnata, pur riconoscendo l’esistenza di un credito Ivain favore della F.D.G. (“permanenza di un saldo creditorio”), hanno concluso -in violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n.° 322 del 1998 e dell’art. 19 del D.P.R. n.° 633 del 1972 -nel senso di escludere la spettanza del credito di € 117.024,00, indicato nella dichiarazione 2008 per l’anno d’imposta 2007, disponendo, per effetto, il suo recupero compensativo (con decurtazione) per le annualità successive.Ciò sulla base della mancata continuità cartolare tra la dichiarazione Iva riferita al 2007 e quelle relative agli anni antecedenti. Con il secondo motivo ha lamentato la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt 36 bis D.P.R. 600/73-art. 54 D.P.R. 633/1972 e dell’art. 55 del D.P.R. n.° 633/1972, in relazione all’art. 360 c.p.c. sub 3 e 5» La sentenza sarebbe erronea perché, con motivazione del tutto incomprendibile, perché errata e non corrispondente alle risultanze probatorie acquisite nel giudizio,i giudici d’appello hanno affermano che: «l’Agenzia ha comunque accertato la insussistenza del credito I.V.A. RGN 27653/2016 Consigliere rel. Federici fornendo in proposito le relative risultanze in termini precisi con analitici prospetti non confutati dalla controparte e per tale fatto pienamente apprezzabili giusta il principio di non contestazione. Tale circostanza, [a] prescindere dalla procedura che si ritiene doversi adottare si manifesta dirimente” (cfr. pag. 3 della sentenza, n.° 554/01/2016 della C.T.R. di Torino)» [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Torino non avrebbeconsiderato che, al contrario, la F.D.G. aveva ampiamente provato la sussistenza del credito I.V.A., depositando le scritture contabili per la verifica delle liquidazioni periodiche, senza che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia opposto -e avrebbe potuto farlo - alcuna contestazione. Deve preliminarmente rilevarsi che, successivamente alla introduzione della controversia, ed in prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato documentazione dalla quale si evince che sono intervenuti pagamenti, eseguiti in favore dell’agente della riscossione dalla [OSCURATO:SOCIETA] in Amministrazione straordinaria. Questa ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ex art. 390 c.p.c. La rinuncia risulta comunicata alle altre parti a mezzo pec. Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio. Nulla va regolato in ordine alle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Il ricorso in definitiva va di
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