CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 20297/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 844/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12426/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] (CUI 03I2YCC), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il 30/09/1993, 2.[OSCURATO:PERSONA] (CUI 039FBMP), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il 02/07/1987, avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento con il rito “de plano” [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20/02/2019 il G.I.P. del Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 2, 3 e 5, nonché dei fatti di cui ai capi 6 e 7, unificati in un unico reato; dei fatti di cui ai capi 8, 9, 10 e 11, a loro volta unificati in unico reato così come quelli di cui ai capi 12, 13, 14 e 15 sicché, esclusa l’aggravante contestata, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutte le suddette violazioni di legge, l’aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito premiale, alla pena finale di anni 4 di reclusione ed euro 1.400 di multa, oltre al pagamento delle CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20297/2025 Roma, lì, 30/05/2025 spese processuali; con la medesima sentenza, il G.I.P. del Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di cui ai capi 8, 9, 10 e 11, unificati in unico reato così come quelli di cui ai capi 12, 13, 14 e 15 sicché, esclusa l’aggravante contestata, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutte le suddette violazioni di legge, l’aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito premiale, alla pena finale di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 1.100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. La Corte di appello di Venezia, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto tra il difensore degli imputati, a tal fine munito di procura speciale, ed il Procuratore Generale, comprendente la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena in quella, concordata dalle parti e che ha in ogni caso stimato congrua, di anni 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e di anni 2, mesi 5 di reclusione ed euro 600 di multa per [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati a mezzo di un unico difensore e con un unico atto con cui deducono violazione di lege in punto di illegalità della pena e conseguente erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. 4. I ricorsi sono inammissibili. L’art. 599-bis cod. proc. pen., invero, detta una disciplina peculiare per il caso in cui alla rinuncia al motivo o ai motivi sulla responsabilità si aggiunga un accordo sulla pena che, a quel punto, risulta vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire alla individuazione di una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 – 01, in cui la Corte ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione; cfr., anche, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01; tra le non massimate, sul punto, Sez. 2, n. 23156 del 25/05/2021, Fidone). Questa Corte, nel suo massimo consenso, aveva affermato che le parti, attraverso l'omologo istituto già in precedenza previsto e disciplinato dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (cfr., Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01). Il limite “esterno” all’accordo processuale sulla misura della pena è quello della pena “illegale” su cui, come è noto, sono intervenute recentemente le Sezioni Unite penali con la sentenza “Sacchettino”, resa in una fattispecie di applicazione concordata della pena e massimata nel senso che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01). 5. L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]