CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110-582- 585 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso apparentemente deduce violazione di legge ma in realtà attacca (comunque inammissibilmente) la motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe erroneamente riconosciuto il concorso in relazione alla posizione di due imputati (non sembra dunque messo in discussione il concorso degli altri): esso è inammissibile in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4), mentre quella confusamente proposta è una mera rivalutazione delle prove; rilevato che vi è un'apodittica richiesta di "attenuanti generiche per tutti gli imputati", non sostenuta da alcun motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa>el ammende. Così decis