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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 03856/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto privo di specificità e manifestamente infondato in quanto le predette attenuanti erano già state concesse dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto privo di specificità e manifestamente infondato in quanto le predette attenuanti erano già state concesse dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 03856/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris