CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 36206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11686-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11686/2019 Cron. Rep. Ud. 03/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - SOC. COOP. A R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 358/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/10/2018 R.G.N. 18/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Venezia ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa confermando la pronuncia di primo grado che, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato degli attuali ricorrenti (formalmente dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] – Soc. coop. arl in liquidazione) alle dipendenze di Poste, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con inquadramento nel livello D del c.c.n.l. e condanna della società alla riammissione in servizio e al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni arretrate e fino all’effettivo ripristino. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha escluso la genuinità dell’appalto affidato da [OSCURATO:PERSONA] spa alle società datrici di lavoro degli appellati osservando, in conformità al primo giudice: che già il testo contrattuale rivelasse la sostanziale riconducibilità alla parte committente della direzione delle attività rimesse all'appaltatore; che i Modelli di [OSCURATO:PERSONA] (MPT) predisposti da Poste e in uso al personale dipendente dell’appaltatore stabilivano in maniera dettagliata i percorsi, la sequenza degli ordini, gli orari di arrivo e partenza di ciascun autista, la durata complessiva oraria per l'espletamento dell'intero servizio giornaliero; che tali Modelli non contenevano “generali istruzioni operative” finalizzate a “standardizzare il servizio”, come preteso dalla società appellante, ma specifici ordini inerenti alle concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative da parte del personale impiegato nell'appalto; che in caso di necessità di variazioni il personale di Poste contattava direttamente l'autista inviato dalla appaltatrice; che i dipendenti di Poste effettuavano i controlli e le verifiche sull'operato dei lavoratori; che tutti gli strumenti e le attrezzature per lo svolgimento del servizio appaltato era messo a disposizione da Poste, eccetto i furgoni. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. I lavoratori indicati in epigrafe e il [OSCURATO:PERSONA] – Soc. coop. arl in liquidazione hanno resistito con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] spa e il Consorzio hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003 e dell’art. 1662 c.c. 5. Si censura la sentenza d'appello per l'erronea esclusione dei requisiti previsti dal citato art. 29 ai fini della configurabilità di un genuino rapporto di appalto e per erronea individuazione e applicazione degli elementi indiziari in ordine all'ingerenza della committente nell'esecuzione dell'appalto. 6. Si afferma che i Modelli MPT predisposti dalla committente erano comunicati sempre e solo alla ditta appaltatrice e non ai dipendenti; che tali Modelli contenevano prescrizioni sulle modalità e sugli orari di svolgimento del servizio in quanto funzionali alla individuazione della prestazione dedotta in contratto; che oggetto del contratto di appalto era il servizio di” trasporto di effetti postali” da e verso uffici della committente e ciò rendeva necessario lo svolgimento delle attività appaltate negli orari di apertura degli uffici postali, dovendo gli autisti interfacciarsi col personale ivi in servizio; che il risultato delle prestazioni dei dipendenti dell'appaltatore era il trasporto ed esso era perseguito dall'appaltatore senza alcuna commistione del proprio personale dipendente con il personale della committente; che le mansioni di autista svolte dai dipendenti dell’appaltatore erano espletabili solo all'esterno degli uffici postali e non sovrapponibili a quelle del personale addetto a tali uffici; che l'effettuazione di controlli e verifiche sull'operato dei dipendenti dell'appaltatore era pienamente compatibile con un regolare contratto di appalto in quanto finalizzato a verifiche sul risultato dell'attività appaltata e non sul personale dipendente dell'appaltatore; che Poste non ha mai adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto ma si è limitata a segnalare disservizi e irregolarità al fine dell'adozione da parte delle ditte medesime di eventuali provvedimenti disciplinari; che i mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto e cioè al trasporto degli effetti postali erano i furgoni, messi a disposizione dalla appaltatrice; che il giudice d'appello ha omesso ogni riferimento al rischio d'impresa. 7. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 132 c.p.c., per l'esame incongruo e incompleto del materiale probatorio ai fini dell'esclusione della sussistenza di un appalto genuino e per motivazione incoerente con le risultanze istruttorie. 8. Si richiamano i documenti prodotti nei gradi di merito e le deposizioni testimoniali al fine di rilevare come il regolamento contrattuale affidasse all'appaltatore in via esclusiva la determinazione del numero di unità produttive da applicare nei singoli servizi; che l'appaltatrice rispondeva dell'operato dei propri dipendenti e dei danni arrecati a Poste; che il compenso dell'appaltatore poteva subire diminuzioni per l'applicazione di penali o altre detrazioni; che la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'ingerenza di Poste nell'esecuzione del servizio appaltato senza alcuna connessione con quanto riferito dai testi e quanto emergente dai documenti in atti. 9. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi, sono inammissibili. 10. La sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i requisiti di cui all’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, di genuinità dell’appalto avendo accertato “l'eterodirezione della prestazione e l'inserimento stabile e costante dei ricorrenti in primo grado nell'assetto produttivo aziendale di Poste, nonché l'organizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio appaltato e l'esercizio da parte di Poste del potere organizzativo e disciplinare nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” (pag. 17 della sentenza d’appello). Ha quindi escluso che la ditta appaltatrice fosse dotata di sufficiente organizzazione di impresa impiegata nell'esecuzione dell'appalto e accertato che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'appaltatrice fosse gestito direttamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. disponendo quest'ultima delle prestazioni dei lavoratori medesimi.11. I parametri utilizzati dal giudice di appello nella verifica della genuinità dell'appalto sono coerenti con la condivisibile elaborazione giurisprudenziale di legittimità sul tema; in particolare, la valorizzazione, al fine della esclusione della genuinità dell'appalto, dell'assenza di una organizzazione di impresa impiegata nello stesso e della riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla appaltatrice si pone in linea con l''insegnamento di questa Corte secondo cui il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (v. Cass. n. 27105 del 2018; Cass. n. 7820 del 2013; Cass. n. 6343 del 2013; Cass. n. 19920 del 2011; Cass. n. 7898 del 2011; Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 16788 del 2006). 12. La ricostruzione della Corte di merito secondo cui l’esecuzione dell'appalto è stata realizzata in assenza di organizzazione effettiva ed autonoma in capo alla società appaltatrice e con assoggettamento dei relativi dipendenti alla direzione tecnica e al controllo della committente Poste, costituisce accertamento di fatto, astrattamente incrinabile, in base al novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione tra le parti (ex plurimis, v. Cass., S. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), deduzione neppure formulata dalla odierna ricorrente. 13. Non vi è spazio per ritenere integrata la violazione dell’art. 115 c.p.c. Tale disposizione richiede che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo e vieta al giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d'indagine (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014), mentre esula dal suo ambito applicativo ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti; su tale profilo il controllo di legittimità può svolgersi solo in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., in presenza dei requisiti rigorosamente delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014 cit.), non ricorrenti nella fattispecie in esame in cui la motivazione adottata dalla Corte di merito soddisfa ampiamente il cd. minimo costituzionale e le critiche mosse si limitano a giustapporre alla valutazione dei singoli elementi indiziari e del loro complessivo significato, una valutazione differente, favorevole alla società ricorrente. 14. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.15. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U. n. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, nei confronti di ciascuna parte controricorrente, in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti proces