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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32563/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte d'appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza del 15 marzo 2022 dal Tribunale di Roma, con la quale Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 e condannati alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ciascuno.

Considerato che avverso tale sentenza i ricorrenti, congiuntamente, hanno presentato ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, l'erronea applicazione di disposizioni di legge penale e processuale, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità a fronte di elementi probatori che non comproverebbero, oltre ogni ragionevole dubbio, la loro responsabilità, in quanto gli elementi di prova acquisiti non dimostrerebbero che le fatture oggetto della contestazione siano riferibili a operazioni inesistenti; con il secondo motivo hanno denunciato la manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata accertata la retrocessione delle somme di cui alle fatture giudicate afferenti a operazioni inesistenti, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la loro responsabilità basandosi esclusivamente su quanto emergente dal processo verbale di constatazione; con il terzo motivo hanno lamentato il travisamento delle prove fornite dalla difesa.

Rilevato che tutti detti motivi sono riproduttivi dei corrispondenti motivi di appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, e sono privi del prescritto confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguente loro inammissibilità, in quanto il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v.

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Considerato, inoltre, che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale non ha affatto basato il proprio giudizio sul solo processo verbale di constatazione ma anche su altri dati probatori, idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture di cui alla imputazione, tra cui le diverse testimonianze di clienti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] emittente dette fatture (che hanno dichiarato di non conoscerla), l'assenza di documentazione contabile relativa alle operazioni commerciali sottostanti dette fatture, gli accertamenti bancari svolti sul conto dell'emittente, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'emittente medesima, sottolineando come quest'ultima non avesse presentato dichiarazioni dei redditi dal 2008, fosse priva di dipendenti e non disponesse di alcuna documentazione amministrativa o contabile, non reperita neppure nella abitazione del liquidatore a seguito di perquisizione.Osservato, quanto al secondo motivo, che la Corte d'appello non ha affatto omesso di esaminare la doglianza relativa alla mancata dimostrazione della retrocessione delle somme in contanti dallo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla Telemaco s.r.I., evidenziando l'irrilevanza della individuazione del soggetto cui materialmente dette somme furono consegnate, essendo pacifica la loro retrocessione a favore della società amministrata dai ricorrenti.

Rilevato, infine, che il terzo motivo presenta doglianze del tutto generiche, prive di alcuna critica analisi in diritto e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, cosicché risulta anch'esso inammissibile.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascuno dei due ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte d'appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza del 15 marzo 2022 dal Tribunale di Roma, con la quale Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 e condannati alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ciascuno. Considerato che avverso tale sentenza i ricorrenti, congiuntamente, hanno presentato ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, l'erronea applicazione di disposizioni di legge penale e processuale, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità a fronte di elementi probatori che non comproverebbero, oltre ogni ragionevole dubbio, la loro responsabilità, in quanto gli elementi di prova acquisiti non dimostrerebbero che le fatture oggetto della contestazione siano riferibili a operazioni inesistenti; con il secondo motivo hanno denunciato la manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata accertata la retrocessione delle somme di cui alle fatture giudicate afferenti a operazioni inesistenti, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la loro responsabilità basandosi esclusivamente su quanto emergente dal processo verbale di constatazione; con il terzo motivo hanno lamentato il travisamento delle prove fornite dalla difesa. Rilevato che tutti detti motivi sono riproduttivi dei corrispondenti motivi di appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, e sono privi del prescritto confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguente loro inammissibilità, in quanto il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Considerato, inoltre, che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale non ha affatto basato il proprio giudizio sul solo processo verbale di constatazione ma anche su altri dati probatori, idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture di cui alla imputazione, tra cui le diverse testimonianze di clienti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] emittente dette fatture (che hanno dichiarato di non conoscerla), l'assenza di documentazione contabile relativa alle operazioni commerciali sottostanti dette fatture, gli accertamenti bancari svolti sul conto dell'emittente, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'emittente medesima, sottolineando come quest'ultima non avesse presentato dichiarazioni dei redditi dal 2008, fosse priva di dipendenti e non disponesse di alcuna documentazione amministrativa o contabile, non reperita neppure nella abitazione del liquidatore a seguito di perquisizione.Osservato, quanto al secondo motivo, che la Corte d'appello non ha affatto omesso di esaminare la doglianza relativa alla mancata dimostrazione della retrocessione delle somme in contanti dallo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla Telemaco s.r.I., evidenziando l'irrilevanza della individuazione del soggetto cui materialmente dette somme furono consegnate, essendo pacifica la loro retrocessione a favore della società amministrata dai ricorrenti. Rilevato, infine, che il terzo motivo presenta doglianze del tutto generiche, prive di alcuna critica analisi in diritto e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, cosicché risulta anch'esso inammissibile. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascuno dei due ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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