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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26794/2026

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la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancatadeclaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizioneantecedentemente alla sentenza emessa dalla Corte territoriale, èmanifestamente infondato, in quanto il calcolo dei termini di prescrizioneprospettato dalla difesa non risulta corretto, non essendo stato considerato ilcosiddetto “doppio aumento” del termine prescrizionale, a fronte dalla recidivareiterata, specifica e infraquinquennale applicata nel caso di specie;che, infatti, deve ribadirsi che: “La recidiva reiterata, in quanto circostanza aeffetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo delreato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi,su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senzache tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem"sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dallasentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia,nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.” (Sez. 4, n. 44610del 21/09/2023, Bisicce’, Rv. 285267 – 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018,Pireddu, Rv. 273490 – 01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli,Rv. 272015 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancatadeclaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizioneantecedentemente alla sentenza emessa dalla Corte territoriale, èmanifestamente infondato, in quanto il calcolo dei termini di prescrizioneprospettato dalla difesa non risulta corretto, non essendo stato considerato ilcosiddetto “doppio aumento” del termine prescrizionale, a fronte dalla recidivareiterata, specifica e infraquinquennale applicata nel caso di specie;che, infatti, deve ribadirsi che: “La recidiva reiterata, in quanto circostanza aeffetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo delreato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi,su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senzache tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem"sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dallasentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia,nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.” (Sez. 4, n. 44610del 21/09/2023, Bisicce’, Rv. 285267 – 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018,Pireddu, Rv. 273490 – 01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli,Rv. 272015 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26794/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris