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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16383/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15946-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali successori a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1476/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15946 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 15946/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo con cui contesta la decisione della CTR della Liguria che ha accolto l'appello della contribuente avverso la pronuncia della CTP di Genova che aveva rigettato il ricorso della contribuente relativo ad un rettifica di classamento dell'unità immobiliare sita a Genova, via [OSCURATO:PERSONA] nr 6/4.

Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione dell'art 3

I. 241/1990 e dell'art 7 della

I. 212/2000 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 per avere la CTR ritenuto non adeguatamente motivato il provvedimento di rettifica malgrado la determinazione dell'Agenzia fosse dipesa dalla diversa valutazione degli elementi di fatto esposti dal contribuente e quindi dallo stesso conosciuti.

Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,quali successori a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato.

In tema di estimo catastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente.

La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto.

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell'immobile, avviene con la presentazione all'Agenzia del Territorio competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd.

"DOCFA"; a fronte di tali dichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari. i Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez. 6, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2021, n. 4955).

Si è osservato in relazione a tale ultimo profilo che quando "la rendita proposta con la Dofca non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente" "l'Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate; principio questo che si pone in consonanza con la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9626 del 2012; ord. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014),.

Nel caso in questione la commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione di tali principi, assumendo che l' avviso di accertamento opposto non poteva ritenersi congruamente motivato.L'avviso di accertamento in questione disattendeva infatti la proposta variazione in categoria A2 proprio sulla base di una divergente valutazione degli elementi di fatto addotti dai contribuenti con procedura Docfa, e costituiti dall'asserito deterioramento degli immobili; dalla mancanza in essi delle caratteristiche tipologiche di lusso e, comunque, legittimanti il classamento di signorilità Al; dalla sopravvenuta diversa distribuzione degli spazi interni.

La natura partecipativa di quest'ultima non esimeva l'ufficio dal dare compiutamente conto dei motivi per cui esso aveva ritenuto di disattendere gli elementi di fatto addotti dai contribuenti a sostegno del passaggio da Al ad A2; e tale onere di compiuta motivazione non veniva meno per il solo fatto che la divergenza fattuale così ravvisata determinasse il ripristino della classificazione originaria.

Ripristino che risultava essere qui stato comunicato, ma non anche motivato, secondo i su indicati parametri interpretativi.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti e con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.

M .

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 3000,00 con distrazione a favore del procuratore antistatario oltre accessori di legge ed al 15% Roma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15946-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali successori a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1476/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15946 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 15946/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo con cui contesta la decisione della CTR della Liguria che ha accolto l'appello della contribuente avverso la pronuncia della CTP di Genova che aveva rigettato il ricorso della contribuente relativo ad un rettifica di classamento dell'unità immobiliare sita a Genova, via [OSCURATO:PERSONA] nr 6/4. Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione dell'art 3 I. 241/1990 e dell'art 7 della I. 212/2000 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 per avere la CTR ritenuto non adeguatamente motivato il provvedimento di rettifica malgrado la determinazione dell'Agenzia fosse dipesa dalla diversa valutazione degli elementi di fatto esposti dal contribuente e quindi dallo stesso conosciuti. Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,quali successori a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. In tema di estimo catastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente. La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto. La dichiarazione, a carico degli intestatari dell'immobile, avviene con la presentazione all'Agenzia del Territorio competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd. "DOCFA"; a fronte di tali dichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari. i Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez. 6, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2021, n. 4955). Si è osservato in relazione a tale ultimo profilo che quando "la rendita proposta con la Dofca non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente" "l'Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate; principio questo che si pone in consonanza con la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9626 del 2012; ord. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014),. Nel caso in questione la commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione di tali principi, assumendo che l' avviso di accertamento opposto non poteva ritenersi congruamente motivato.L'avviso di accertamento in questione disattendeva infatti la proposta variazione in categoria A2 proprio sulla base di una divergente valutazione degli elementi di fatto addotti dai contribuenti con procedura Docfa, e costituiti dall'asserito deterioramento degli immobili; dalla mancanza in essi delle caratteristiche tipologiche di lusso e, comunque, legittimanti il classamento di signorilità Al; dalla sopravvenuta diversa distribuzione degli spazi interni. La natura partecipativa di quest'ultima non esimeva l'ufficio dal dare compiutamente conto dei motivi per cui esso aveva ritenuto di disattendere gli elementi di fatto addotti dai contribuenti a sostegno del passaggio da Al ad A2; e tale onere di compiuta motivazione non veniva meno per il solo fatto che la divergenza fattuale così ravvisata determinasse il ripristino della classificazione originaria. Ripristino che risultava essere qui stato comunicato, ma non anche motivato, secondo i su indicati parametri interpretativi. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti e con distrazione in favore del procuratore antistatario. P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 3000,00 con distrazione a favore del procuratore antistatario oltre accessori di legge ed al 15% Roma 1
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