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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 25897/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28841/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1262/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 13.12.2009 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Rovigo, invocando l’accertamento dei confini tra il proprio fondo e quello dei convenuti, l’apposizione dei termini e la condanna dei predetti al rilascio della porzione da essi illecitamente occupata, previa eliminazione della recinzione da essi costruita, ed al risarcimento del danno.

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda e sostenendo che il confine tra i fondi fosse certo.

In via riconvenzionale, i predetti chiedevano l’accertamento dell’intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà della porzione da essi occupata.

Si costituivano altresì, con separata difesa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla prospettazione difensiva dei Baldon e della Cavallarin.

Con sentenza n. 713/2016 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione, per difetto del requisito temporale, accertava il confine in coerenza con le risultanze delle mappe catastali e ordinava l’apposizione dei relativi termini.

Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, l’originaria attrice.

Rimanevano invece contumaci [OSCURATO:PERSONA] e Mattia.

Con la sentenza impugnata, n. 1262/2018, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame, confermando l’incertezza del confine tra i fondi oggetto di causa.

Propongono ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato le cartoline di ritorno relative alla notificazione del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 950 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’incertezza del confine, senza considerare che le prove documentali prodotte agli atti del giudizio di merito confermavano, invece, la certezza dello stesso.

Ad avviso dei ricorrenti, dunque, il giudice di secondo grado avrebbe errato nell’attribuire rilievo alle mappe catastali, non essendo consentito, in presenza di confine certo, ricorrere ad esse, stante la residualità del loro valore probatorio.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 950 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di terreno occupata dai ricorrenti, ravvisando una incertezza del confine che in effetti non sussisteva.

Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame del verbale di sopralluogo del 18.11.1988, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che da detto documento sarebbe emersa la certezza del confine oggetto di causa.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, poiché sollecitano una rilettura del compendio istruttorio ed un riesame del fatto, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790) .

Inoltre, i motivi non si confrontano con il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha tenuto conto del verbale di sopralluogo del 18.11.1998, escludendone la valenza interruttiva del decorso del termine per usucapire, in quanto atto sottoscritto da due tecnici, e non dalle parti del giudizio, ma ritenendo che esso confermasse la natura incerta del confine, derivato da una divisione avvenuta nel 1974.

Ad avviso della Corte distrettuale, il Tribunale aveva giustamente ritenuto che la circostanza che le parti avessero avvertito la necessità di operare una ricognizione dello stato dei luoghi e di procedere ad una divisione “sulla base del progetto divisionale redatto dal geom. [OSCURATO:PERSONA]” costituisse indizi o del fatto che, all’epoca del sopralluogo in esame, il confine derivante dalla divisione del 1974 non fosse certo (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

Da un lato, dunque, non sussiste alcun omesso esame del verbale di sopralluogo del 1988, il quale –al contrario– è stato posto a fondamento del ragionamento logico-giuridico condotto dal giudice di merito; e, dall’altro lato, quest’ultimo si risolve in un apprezzamento, in punto di fatto, sulle emergenze istruttorie, all’esito della quale la Corte territoriale ha ritenuto che “Nel caso di specie, poi, non può ritenersi che si verta nell’ipotesi di mera incertezza soggettiva perché non vi era in realtà una vera e propria linea di confine tracciata ed incontestabile, ma solo alcuni paletti neppure ancorati sul terreno, che gli attori originari assumevano essere stati anche spostati nel tempo più volte, sia volontariamente che a causa del passaggio dei mezzi agricoli” (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).

Inoltre il giudice di merito, nell’ambito della funzione tipica del giudizio devoluto alla sua competenza, consistente nella eliminazione di un’incertezza, oggettiva o soggettiva, sulla demarcazione tra fondi, ha correttamente fatto ricorso alle risultanze delle mappe catastali, che, pur essendo uno strumento di accertamento di tipo sussidiario, possono essere utilizzate “non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14020 del 06/06/2017 Rv. 644478).

Con il quarto ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata sui motivi di appello con i quali era stata censurata la decisione di prime cure, nella parte in cui quest’ultima aveva escluso la sussistenza del requisito temporale per l’usucapione.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello esamina il primo motivo di appello, dando atto che con esso gli appellanti avevano censurato tanto il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione da essi proposta, che la statuizione di inammissibilità dei mezzi di prova da essi articolati in prime cure.

Ritiene, come detto, che il Tribunale non avesse valorizzato il sopralluogo del 1998 come evento interruttivo del decorso del termine di usucapione, bensì quale elemento idoneo a certificare l’incertezza del confine.

Ed afferma, infine, che “… il vero e proprio impossessamento, con un dominio esclusivo rilevante ai fini dell’usucapione, si è verificato solo nel luglio del 2009, quando i convenuti hanno sostituito i paletti con una palizzata munita di rete, dimostrando inequivocabilmente un animus excludendi e provocando infine l’inizio dell’azione di accertamento dei confini e di apposizione dei termini” (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).

Da ciò deriva che non si configura alcuna omessa pronuncia e che il giudice di merito ha rigettato la domanda di usucapione sulla base di un apprezzamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

In conseguenza dell’inammissibilità di tutti i motivi proposti dai ricorrenti, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (Cass. Sez.

U , Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv.643549).

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28841/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1262/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 13.12.2009 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Rovigo, invocando l’accertamento dei confini tra il proprio fondo e quello dei convenuti, l’apposizione dei termini e la condanna dei predetti al rilascio della porzione da essi illecitamente occupata, previa eliminazione della recinzione da essi costruita, ed al risarcimento del danno. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda e sostenendo che il confine tra i fondi fosse certo. In via riconvenzionale, i predetti chiedevano l’accertamento dell’intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà della porzione da essi occupata. Si costituivano altresì, con separata difesa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla prospettazione difensiva dei Baldon e della Cavallarin. Con sentenza n. 713/2016 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione, per difetto del requisito temporale, accertava il confine in coerenza con le risultanze delle mappe catastali e ordinava l’apposizione dei relativi termini. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, l’originaria attrice. Rimanevano invece contumaci [OSCURATO:PERSONA] e Mattia. Con la sentenza impugnata, n. 1262/2018, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame, confermando l’incertezza del confine tra i fondi oggetto di causa. Propongono ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato le cartoline di ritorno relative alla notificazione del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 950 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’incertezza del confine, senza considerare che le prove documentali prodotte agli atti del giudizio di merito confermavano, invece, la certezza dello stesso. Ad avviso dei ricorrenti, dunque, il giudice di secondo grado avrebbe errato nell’attribuire rilievo alle mappe catastali, non essendo consentito, in presenza di confine certo, ricorrere ad esse, stante la residualità del loro valore probatorio. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 950 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di terreno occupata dai ricorrenti, ravvisando una incertezza del confine che in effetti non sussisteva. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame del verbale di sopralluogo del 18.11.1988, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che da detto documento sarebbe emersa la certezza del confine oggetto di causa. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, poiché sollecitano una rilettura del compendio istruttorio ed un riesame del fatto, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790) . Inoltre, i motivi non si confrontano con il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha tenuto conto del verbale di sopralluogo del 18.11.1998, escludendone la valenza interruttiva del decorso del termine per usucapire, in quanto atto sottoscritto da due tecnici, e non dalle parti del giudizio, ma ritenendo che esso confermasse la natura incerta del confine, derivato da una divisione avvenuta nel 1974. Ad avviso della Corte distrettuale, il Tribunale aveva giustamente ritenuto che la circostanza che le parti avessero avvertito la necessità di operare una ricognizione dello stato dei luoghi e di procedere ad una divisione “sulla base del progetto divisionale redatto dal geom. [OSCURATO:PERSONA]” costituisse indizi o del fatto che, all’epoca del sopralluogo in esame, il confine derivante dalla divisione del 1974 non fosse certo (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Da un lato, dunque, non sussiste alcun omesso esame del verbale di sopralluogo del 1988, il quale –al contrario– è stato posto a fondamento del ragionamento logico-giuridico condotto dal giudice di merito; e, dall’altro lato, quest’ultimo si risolve in un apprezzamento, in punto di fatto, sulle emergenze istruttorie, all’esito della quale la Corte territoriale ha ritenuto che “Nel caso di specie, poi, non può ritenersi che si verta nell’ipotesi di mera incertezza soggettiva perché non vi era in realtà una vera e propria linea di confine tracciata ed incontestabile, ma solo alcuni paletti neppure ancorati sul terreno, che gli attori originari assumevano essere stati anche spostati nel tempo più volte, sia volontariamente che a causa del passaggio dei mezzi agricoli” (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata). Inoltre il giudice di merito, nell’ambito della funzione tipica del giudizio devoluto alla sua competenza, consistente nella eliminazione di un’incertezza, oggettiva o soggettiva, sulla demarcazione tra fondi, ha correttamente fatto ricorso alle risultanze delle mappe catastali, che, pur essendo uno strumento di accertamento di tipo sussidiario, possono essere utilizzate “non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14020 del 06/06/2017 Rv. 644478). Con il quarto ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata sui motivi di appello con i quali era stata censurata la decisione di prime cure, nella parte in cui quest’ultima aveva escluso la sussistenza del requisito temporale per l’usucapione. La censura è inammissibile. La Corte di Appello esamina il primo motivo di appello, dando atto che con esso gli appellanti avevano censurato tanto il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione da essi proposta, che la statuizione di inammissibilità dei mezzi di prova da essi articolati in prime cure. Ritiene, come detto, che il Tribunale non avesse valorizzato il sopralluogo del 1998 come evento interruttivo del decorso del termine di usucapione, bensì quale elemento idoneo a certificare l’incertezza del confine. Ed afferma, infine, che “… il vero e proprio impossessamento, con un dominio esclusivo rilevante ai fini dell’usucapione, si è verificato solo nel luglio del 2009, quando i convenuti hanno sostituito i paletti con una palizzata munita di rete, dimostrando inequivocabilmente un animus excludendi e provocando infine l’inizio dell’azione di accertamento dei confini e di apposizione dei termini” (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Da ciò deriva che non si configura alcuna omessa pronuncia e che il giudice di merito ha rigettato la domanda di usucapione sulla base di un apprezzamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità. In conseguenza dell’inammissibilità di tutti i motivi proposti dai ricorrenti, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (Cass. Sez. U , Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv.643549). Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
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