CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente l'eccessività dell'aumento di pena disposto a seguito del riconoscimento della continuazione tra il reato di evasione oggetto di questo procedimento e precedenti condanne per la medesima fattispecie; invero, i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione in ordine al criterio seguito per la determinazione della pena, sicché la doglianza è manifestamente infondata; per quanto concerne il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si rileva che il motivo non risulta proposto in appello e( comunque, la Corte ha implicitamente fornito ampie ragioni idonee ad escludere il beneficio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend