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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09632/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14130-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante fiscale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - intimata - avverso la sentenza n. 2391/08/2019 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle dogane, contestava alla contribuente [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante fiscale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente sede nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], l'indebita detrazione di IVA su operazioni commerciali ritenute soggettivamente inesistenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate che condannava alla spese processuali.

2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica l'intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Il motivo, incentrato sul difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, è fondato e va accolto.

3. E' noto che il controllo del vizio di legittimità delle sentenze di merito (pronunciate in appello o in unico grado), al di fuori del circoscritto perimetro imposto dal n. 5 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è circoscritto alla verifica dell'esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte in relazione alle note ipotesi si mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, nella motivazione apparente, nella manifesta ed irriducibile contraddittorietà, nella motivazione perplessa od incomprensibile, che si convertono nella violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e, con riferimento al processo tributario, dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. n. 23940 del 2017).

4. D'altro canto, l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez.

U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

5. Orbene, in tale grave vizio formale incorre la sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver ripercorso in due pagine lo svolgimento del processo e riportato in maniera analitica le richieste delle parti e le argomentazioni dalle medesime svolte nei rispettivi atti, si limita ad enunciare il solo dispositivo di rigetto dell'appello dell'Agenzia delle entrate e condanna della stessa al pagamento delle spese processuali omettendo di esplicitare le ragioni della statuizione adottata nel dispositivo.

Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14130-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante fiscale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - intimata - avverso la sentenza n. 2391/08/2019 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle dogane, contestava alla contribuente [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante fiscale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente sede nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], l'indebita detrazione di IVA su operazioni commerciali ritenute soggettivamente inesistenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate che condannava alla spese processuali. 2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica l'intimata. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992. 2. Il motivo, incentrato sul difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, è fondato e va accolto. 3. E' noto che il controllo del vizio di legittimità delle sentenze di merito (pronunciate in appello o in unico grado), al di fuori del circoscritto perimetro imposto dal n. 5 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è circoscritto alla verifica dell'esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte in relazione alle note ipotesi si mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, nella motivazione apparente, nella manifesta ed irriducibile contraddittorietà, nella motivazione perplessa od incomprensibile, che si convertono nella violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e, con riferimento al processo tributario, dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. n. 23940 del 2017). 4. D'altro canto, l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). 5. Orbene, in tale grave vizio formale incorre la sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver ripercorso in due pagine lo svolgimento del processo e riportato in maniera analitica le richieste delle parti e le argomentazioni dalle medesime svolte nei rispettivi atti, si limita ad enunciare il solo dispositivo di rigetto dell'appello dell'Agenzia delle entrate e condanna della stessa al pagamento delle spese processuali omettendo di esplicitare le ragioni della statuizione adottata nel dispositivo. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
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