Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 settembre 2026

Cassazione n. 25093/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eri Professionisti,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.125/2022depositata il 14/02/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 19060/2022Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 25093/2026Data pubblicazione 07/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le particostituite stante la recente sopravvenienza delle sentenze a sezioni unitedi questa Corte sulla materia controversa;nulla per le spese nei riguardi della parte rimasta intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 05/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eri Professionisti,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.125/2022depositata il 14/02/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 19060/2022Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 25093/2026Data pubblicazione 07/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le particostituite stante la recente sopravvenienza delle sentenze a sezioni unitedi questa Corte sulla materia controversa;nulla per le spese nei riguardi della parte rimasta intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 05/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25093/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris