CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con cui si, nega la sussistenza dell'elemento soggettivo in ordine ai contestati delitti di cui agli artt. 378 e 390 cod. pen. è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dai Giudice di merito che, con motivazione completa e logica, haa20 dato conto dei plurimi elementi, tra cui gli esiti della perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed il contenuto delle intercettazioni telefoniche tgríkorrente e la moglie di un concorrente nello stesso reato, che facevano ritenere che fosse noto al Sartore che il soggetto a cui aveva concesso in uso un'abitazione in aperta campagna, l'autovettura ed un telefono (tutti beni intestati al ricorrente) fosse ricercato ed al vertice del sodalizio mafioso che operava nella stessa della zona di origine del Sartore (pagg. 3, 4 e 5 sentenza impugnata); osservato che il ricorso si presenta, altresì, generico nella parte in cui non confuta le argomentazioni spese dalla Corte di merito al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il