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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 28582/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17386/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 28 DUCA D'AOSTA, nella persona dell’Amministratore condominiale pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 637/2022 depositata il 24/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il supercondominio“28 [OSCURATO:PERSONA]Aosta” in Brescia conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo spettantegli in forza della clausola 2.6 della polizza globale fabbricati n. 0511.0521060.02.

A fondamento della domanda, deduceva di aver subito un danno patrimoniale per maggiori consumi di teleriscaldamento ed energia elettrica nel periodo 1.2.2013- 30.9.2013, imputabili alla condotta negligente dell’amministratore geom. [OSCURATO:PERSONA]: questi, pur sapendo che la gestione degli impianti era stata affidata alla ditta Ecoterm, non si era opposto all’accesso agli impianti da parte di soggetti estranei, che avevano manomesso le valvole by pass, causando un aumento del fabbisogno energetico .

Con comparsa di costituzione depositata il 30.08.2017 (successivamente alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.) si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo: in via principale, il rigetto delle domande azionate, poiché infondate in fatto e indiritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento -anche parziale - delle domande ex adverso azionate, di contenersi la condanna al risarcimento del danno effettivamente provato come in nesso di causa, decurtato ex art. 1227 c.c., per la sola quota di responsabilità a sé ascrivibile.

Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e di c.t.u., il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 294/19 accoglieva la domanda, condannando la compagnia al pagamento di €

101.094. Il primo giudice fondava il proprio convincimento sulle risultanze dellaCTU effettuata (che aveva accertato che i maggiori consumi erano stati causati da manovre errate eseguite da terzi sugli impianti), sulle deposizioni testimoniali (in particolare, del portiere, che aveva visto delle persone accedere nel locale impianti), nonché sulla lettera del 24.10.2013 inviata da Ecoterm (che aveva diffidato l’amministratore a non consentire ingressi a terzi che non fossero i suoi operai).

Concludeva affermando che l’amministratore del condominio, sebbene non fosse l’autore materiale del fatto che aveva originato il danno, ne era responsabile in veste di custode delle parti comuni, evento compreso nei rischi assicurati dalla polizza azionata con la clausola n. 2. 6 inserita nelle condizioni generali di contratto.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la compagnia chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea fosse rigettata.

Si costituiva il Supercondominioresistendo all’impugnazione.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 637/2022, in accoglimento dell’appello, rigettava la domanda proposta dal Supercondominio, che veniva condannato alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Supercondominio28.

Ha resistito con controricorso la compagnia.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il supercondominioarticola in ricorso quattro motivi. 1.1.Con il primo motivo il supercondominioricorrente denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione alla violazione dell’art. 183 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha utilizzato, ai fini della decisione, le condizioni di polizza, che tardivamente erano state prodotte come documento n. 2 dalla controparte.

Sostiene che la tardività della produzione documentale travolge la sentenza di secondo grado, la quale non avrebbe potuto e dovuto trarre alcuna considerazione dal documento tardivamente prodotto.

1.2. Con il secondo motivo il supercondominio ricorrente denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 1891 CC, ed agli artt. 1362 ss CC [in particolare in ordine all’interpretazione ed alla qualificazione della clausola di cui all’articolo 2.6 delle condizioni di polizza in termini di “assicurazione per conto di chi spetta”]. nella parte in cui la corte territoriale è giunta a riformare la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale sulla base della qualificazione ed interpretazione della clausola 2.6 delle condizioni generali di polizza in termini di “assicurazione per conto di chi spetta” e dunque della impossibilità del Supercondominio di attivare la relativa clausola in assenza della dimostrazione del consenso dell’allora amministratore condominiale Geom. [OSCURATO:PERSONA].

In sintesi, secondo il supercondominioricorrente, la clausola 2.6 non costituisce una “assicurazione per conto di chi spetta”, ma si inserisce nella più ampia fattispecie contrattuale della polizza globale fabbricati, che tutela in via diretta l’interesse del Condominio e dei singoli condomini.

Con la conseguenza che non sarebbe ad esso applicabile la limitazione di cui al secondo comma dell’articolo 1891 CC ed esso Supercondominioavrebbe legittimamente azionato la clausola menzionata 2.6 e richiesto il relativo indennizzo alla compagnia assicuratrice.

1.3. Con il terzo motivo, che articola in via subordinata rispetto al secondo, il supercondominioricorrente denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 1891 CC [in particolare in ordine all’esclusione della qualità di “assicurato” in capo al [OSCURATO:PERSONA]Aosta, con conseguente esclusione della legittimazione del medesimo ad azionare i diritti nascenti dalla clausola di cui all’articolo 2.6 delle condizioni generali di polizza] nella parte in cui la corte territoriale ha escluso che il esso supercondominio possa e debba considerarsi “assicurato” (e, dunque, legittimato ad azionare i diritti conseguenti alla clausola in esame).

Si duole che la corte territoriale, qualificata la clausola 2.6 in termini di “assicurazione per conto di chi spetta”, ha ritenuto che esso supercondominio non potesse ritenersi “assicurato” e, pertanto, non potesse azionare i diritti dalla medesima clausola nascenti, se non previo “espresso consenso”dell’Amministratore pro tempore (ossia del soggetto che, secondo i giudici d’appello, doveva appunto ritenersi “l’assicurato”).

Sostiene che, quand’anche si volesse interpretare la menzionata clausola 2.6 delle condizioni generali di polizza quale “assicurazione per conto di chi spetta”, esso supercondominio avrebbe dovuto essere ritenuto “assicurato” e, come tale, legittimato ad azionare la clausola medesima (e a richiedere l’indennizzo da essa previsto), senza alcuna limitazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 1891 c.c.: sia perché detta clausola si colloca all’interno di una più ampia polizza assicurativa che protegge il suo interesse; sia perché esso supercondominio è il soggetto “il cui interesse è protetto dall’assicurazione” non soltanto in quanto la clausola 2.6 copre anche il danno che l’Amministratore abbia arrecato ai condomini (al supercondominio, quindi), ma anche in quanto l’Amministratore è organo che rappresenta il Condominio e, come tale, il suo operato è direttamente riconducibile al soggetto rappresentato.

1.4. Con il quarto motivo il supercondominioricorrente denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 167 e 345 c.p.c. (tardività ed inammissibilità dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. solo in grado d’appello ed afferente il preteso mancato potere del Supercondominio di agire in giudizio in forza della menzionata clausola 2.6) nella parte in cui la corte territoriale ha pronunciato esclusivamente – accogliendola – s ulla eccezione di carenza di legittimazione ad agire del Supercondominio28 [OSCURATO:PERSONA]Aosta sollevata da [OSCURATO:PERSONA] .

Sostiene che la sentenza impugnata sul punto è illegittima: sia perché l’eccezione sarebbe tardiva, non soltanto perché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si era tardivamente costituita nel giudizio di primo grado, ma anche e soprattutto perché in primo grado detta eccezione non era stata neppure accennata; sia perché l’eccezione sollevata dalla Compagnia solo in grado d’appello avrebbe dovuto essere qualificata (non come mera difesa, ma) come eccezione di merito non rilevabile d’ufficio, rispondendo ciò anche alla primaria esigenza del diritto di difesa e di salvaguardia del contraddittorio.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Inammissibile è il primo motivo.

La corte di merito ha ritenuto “fondata” (pp. 6 e 7) la domanda del Supercondominio28 [OSCURATO:PERSONA]Aosta sull’art. 2.6 delle condizioni di polizza , collocato nella sezione denominata “Responsabilità civile”, intitolato “Responsabilità civile dell’amministratore”, in base al quale: La società tiene indenne l’amministratore entro il massimale ed i limiti indicati nella polizza di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, per danni e perdite patrimoniali involontariamente provocati a terzi, compresi i condòmini, nell’esercizio dell’attività di amministrazione dello stabile indicato nella scheda di polizza, ai sensi degli art 1130 e 1131 del codice civile .

Il supercondominioricorrente assume del tutto apoditticamente che la sentenza impugnata avrebbe fondato la decisione negativa della legittimazione sulla base di un documento, le condizioni generali di polizza, prodotto tardivamente dalla compagnia assicuratrice.

Senonché la sentenza impugnata non afferma affatto di avere fondato la sua valutazione su un documento prodotto con la memoria di costituzione tardiva, come per l’appunto sostiene il ricorrente, ma afferma che la domanda era “fondata” sull’art. 2.6 delle condizioni generali di polizza e, discorrendo di domanda fondata, non può che riferirsi ad un documento prodotto dalla parte che ha fatto la domanda.

In tale contesto motivazionale parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare che la propria produzione documentale non aveva avuto ad oggetto le condizioni generali di polizza, mentre inammissibilmente deduce in modo del tutto generico di avere prodotto una “polizza globale fabbricati”.

Anche a voler prescindere dal rilievo che precede, il supercondominioricorrente omette: a) di fornire l’indicazione specifica della memoria avversaria (che sarebbe stata depositata in data 30 agosto 2017); b) di localizzare detta memoria in questo giudizio di legittimità; c) di fornire l’indicazione specifica del documentoche indica genericamente prodotto dalla controparte, in uno alla comparsa di costituzione tardiva, come “allegato numero 2”; d) di parametrare tale numerazione e di localizzare detto documento - che assume prodotto dalla controparte - in questo giudizio ; e) di fornire l’indicazione specifica del documento che indica come da essa prodotto quale allegato 6 alla citazione introduttiva dinanzi al tribunale; f) di localizzare detti ultimi atti (citazione introduttiva e documento 6 ad essa allegato) Per tutte le ragioni che precedono il motivo viola manifestamente l’art. 366 n. 6 c.p.c.

Non solo: nella nota n. 2 di pag. 3, nella nota n. 6 di p. 5 e nella nota n. 14 di pag. 14 , il detto documento 6 viene ripetutamente evocato con la riproduzione della clausola

2.6. che si deduce contenuta nella [OSCURATO:PERSONA] e che ha proprio il contenuto riprodotto dalla sentenza impugnata.

2.2. Inammissibile è anche il motivo secondo.

Invero parte ricorrente non localizza la polizza e, così procedendo, viola il disposto dell’art. 366 n. 6 c.p.c.

D’altronde, la pretesa violazione dell’art. 1362 e ss. c.c. (ed in particolare degli artt. 1363 e 1366) è basata su un assioma vero e proprio: poiché le altre garanzie erano a favore del Supercondominio come assicurato, anche la clausola

2.6. avrebbe avuto lo stesso significato.

Senonché sfugge al Collegio come ciò possa superare la lettera della clausola - secondo la quale, si ribadisce, [OSCURATO:PERSONA] tiene indenne l’amministratore … .

2.3. Inammissibile per assoluta assertorietà è infine il terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al consolidato orientamento in punto di censura dell’ermeneutica contrattuale (cfr., tra le tante, Cass.n. 14268/2017), a mente del quale l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio dimotivazione (Cass. n. 1646/2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione chenessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultatointerpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. nn. 26683, 18375 e 1754/2006).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466/2017; n.8909/ 2013).

D’altronde, il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054/2014).

Orbene, nel caso di specie,la corte di merito – dopo aver rilevato che nel glossario, allegato al contratto, il contraente è “ la persona che stipula l’assicurazione” mentre l’assicurato è “la persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione” - ha ritenuto che nella specie “i l contraente” era il supercondominio , mentre “l’assicurato” era l’amministratore pro tempore (il geom.

Foglietti) e non il Supercondominio (che è solo il contraente); ha rilevato che il supercondominio con la clausola sulla respo nsabilità civile dell’amministratore aveva stipulato un’assicurazione per conto di chi spetta (ovvero a copertura della responsabilità civile di colui che, al momento del verificarsi del sinistro, sarebbe stato l’amministratore del condominio contraente) ai sensi dell'art. 1891 c.c.; ed ha quindi concluso che il Supercondominio, in qualità di terzo danneggiato, non avesse la titolarità del diritto ad agire direttamente contro l'assicuratore, potendo tale diritto essere esercitato solo dall'assicurato (l'amministratore), peraltro previo suo “consenso espresso”.

Tale ricostruzione del contenuto contrattuale non è affatto implausibile, né in violazione specifica di uno dei criteri di ermeneutica contrattuale, sicché sfugge al sindacato riservato a questa Corte.

2.4. Il quarto motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 2951/2016, hanno precisato che La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto e che: Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti .

In piena conformità ai principi di diritto affermati nella sentenza della Sezioni Unite (che è espressamente richiamata nella impugnata sentenza, ma di cui parte ricorrente mostra di non voler tener conto), la corte di merito ha rilevato che: La questione attiene all’accertamento della titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, riguarda quindi il merito della decisione.

Spetta all’attore in giudizio allegare e provare di essere il titolare del diritto fondante la domanda, trattandosi inoltre di un elemento costitutivo dell’azione la carenza di titolarità attiva è rilevabile d’ufficio se risulta dagli atti di causa .

In estrema sintesi, benché UnipolSai si sia costituita tardivamente in primo gradoe non abbia sollevato l'eccezione in quella sede, la corte di merito aveva il potere - dovere di esaminare la questione, proprio perché la titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda.

Ne consegue che l'eccezione non era soggetta alle preclusioni degli artt. 167 e 345 c.p.c.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17386/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 28 DUCA D'AOSTA, nella persona dell’Amministratore condominiale pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 637/2022 depositata il 24/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il supercondominio“28 [OSCURATO:PERSONA]Aosta” in Brescia conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo spettantegli in forza della clausola 2.6 della polizza globale fabbricati n. 0511.0521060.02. A fondamento della domanda, deduceva di aver subito un danno patrimoniale per maggiori consumi di teleriscaldamento ed energia elettrica nel periodo 1.2.2013- 30.9.2013, imputabili alla condotta negligente dell’amministratore geom. [OSCURATO:PERSONA]: questi, pur sapendo che la gestione degli impianti era stata affidata alla ditta Ecoterm, non si era opposto all’accesso agli impianti da parte di soggetti estranei, che avevano manomesso le valvole by pass, causando un aumento del fabbisogno energetico . Con comparsa di costituzione depositata il 30.08.2017 (successivamente alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.) si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo: in via principale, il rigetto delle domande azionate, poiché infondate in fatto e indiritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento -anche parziale - delle domande ex adverso azionate, di contenersi la condanna al risarcimento del danno effettivamente provato come in nesso di causa, decurtato ex art. 1227 c.c., per la sola quota di responsabilità a sé ascrivibile. Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e di c.t.u., il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 294/19 accoglieva la domanda, condannando la compagnia al pagamento di € 101.094. Il primo giudice fondava il proprio convincimento sulle risultanze dellaCTU effettuata (che aveva accertato che i maggiori consumi erano stati causati da manovre errate eseguite da terzi sugli impianti), sulle deposizioni testimoniali (in particolare, del portiere, che aveva visto delle persone accedere nel locale impianti), nonché sulla lettera del 24.10.2013 inviata da Ecoterm (che aveva diffidato l’amministratore a non consentire ingressi a terzi che non fossero i suoi operai). Concludeva affermando che l’amministratore del condominio, sebbene non fosse l’autore materiale del fatto che aveva originato il danno, ne era responsabile in veste di custode delle parti comuni, evento compreso nei rischi assicurati dalla polizza azionata con la clausola n. 2. 6 inserita nelle condizioni generali di contratto. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la compagnia chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea fosse rigettata. Si costituiva il Supercondominioresistendo all’impugnazione. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 637/2022, in accoglimento dell’appello, rigettava la domanda proposta dal Supercondominio, che veniva condannato alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Supercondominio28. Ha resistito con controricorso la compagnia. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il supercondominioarticola in ricorso quattro motivi. 1.1.Con il primo motivo il supercondominioricorrente denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione alla violazione dell’art. 183 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha utilizzato, ai fini della decisione, le condizioni di polizza, che tardivamente erano state prodotte come documento n. 2 dalla controparte. Sostiene che la tardività della produzione documentale travolge la sentenza di secondo grado, la quale non avrebbe potuto e dovuto trarre alcuna considerazione dal documento tardivamente prodotto. 1.2. Con il secondo motivo il supercondominio ricorrente denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 1891 CC, ed agli artt. 1362 ss CC [in particolare in ordine all’interpretazione ed alla qualificazione della clausola di cui all’articolo 2.6 delle condizioni di polizza in termini di “assicurazione per conto di chi spetta”]. nella parte in cui la corte territoriale è giunta a riformare la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale sulla base della qualificazione ed interpretazione della clausola 2.6 delle condizioni generali di polizza in termini di “assicurazione per conto di chi spetta” e dunque della impossibilità del Supercondominio di attivare la relativa clausola in assenza della dimostrazione del consenso dell’allora amministratore condominiale Geom. [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi, secondo il supercondominioricorrente, la clausola 2.6 non costituisce una “assicurazione per conto di chi spetta”, ma si inserisce nella più ampia fattispecie contrattuale della polizza globale fabbricati, che tutela in via diretta l’interesse del Condominio e dei singoli condomini. Con la conseguenza che non sarebbe ad esso applicabile la limitazione di cui al secondo comma dell’articolo 1891 CC ed esso Supercondominioavrebbe legittimamente azionato la clausola menzionata 2.6 e richiesto il relativo indennizzo alla compagnia assicuratrice. 1.3. Con il terzo motivo, che articola in via subordinata rispetto al secondo, il supercondominioricorrente denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 1891 CC [in particolare in ordine all’esclusione della qualità di “assicurato” in capo al [OSCURATO:PERSONA]Aosta, con conseguente esclusione della legittimazione del medesimo ad azionare i diritti nascenti dalla clausola di cui all’articolo 2.6 delle condizioni generali di polizza] nella parte in cui la corte territoriale ha escluso che il esso supercondominio possa e debba considerarsi “assicurato” (e, dunque, legittimato ad azionare i diritti conseguenti alla clausola in esame). Si duole che la corte territoriale, qualificata la clausola 2.6 in termini di “assicurazione per conto di chi spetta”, ha ritenuto che esso supercondominio non potesse ritenersi “assicurato” e, pertanto, non potesse azionare i diritti dalla medesima clausola nascenti, se non previo “espresso consenso”dell’Amministratore pro tempore (ossia del soggetto che, secondo i giudici d’appello, doveva appunto ritenersi “l’assicurato”). Sostiene che, quand’anche si volesse interpretare la menzionata clausola 2.6 delle condizioni generali di polizza quale “assicurazione per conto di chi spetta”, esso supercondominio avrebbe dovuto essere ritenuto “assicurato” e, come tale, legittimato ad azionare la clausola medesima (e a richiedere l’indennizzo da essa previsto), senza alcuna limitazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 1891 c.c.: sia perché detta clausola si colloca all’interno di una più ampia polizza assicurativa che protegge il suo interesse; sia perché esso supercondominio è il soggetto “il cui interesse è protetto dall’assicurazione” non soltanto in quanto la clausola 2.6 copre anche il danno che l’Amministratore abbia arrecato ai condomini (al supercondominio, quindi), ma anche in quanto l’Amministratore è organo che rappresenta il Condominio e, come tale, il suo operato è direttamente riconducibile al soggetto rappresentato. 1.4. Con il quarto motivo il supercondominioricorrente denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 167 e 345 c.p.c. (tardività ed inammissibilità dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. solo in grado d’appello ed afferente il preteso mancato potere del Supercondominio di agire in giudizio in forza della menzionata clausola 2.6) nella parte in cui la corte territoriale ha pronunciato esclusivamente – accogliendola – s ulla eccezione di carenza di legittimazione ad agire del Supercondominio28 [OSCURATO:PERSONA]Aosta sollevata da [OSCURATO:PERSONA] . Sostiene che la sentenza impugnata sul punto è illegittima: sia perché l’eccezione sarebbe tardiva, non soltanto perché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si era tardivamente costituita nel giudizio di primo grado, ma anche e soprattutto perché in primo grado detta eccezione non era stata neppure accennata; sia perché l’eccezione sollevata dalla Compagnia solo in grado d’appello avrebbe dovuto essere qualificata (non come mera difesa, ma) come eccezione di merito non rilevabile d’ufficio, rispondendo ciò anche alla primaria esigenza del diritto di difesa e di salvaguardia del contraddittorio. 2. Il ricorso non è fondato. 2.1. Inammissibile è il primo motivo. La corte di merito ha ritenuto “fondata” (pp. 6 e 7) la domanda del Supercondominio28 [OSCURATO:PERSONA]Aosta sull’art. 2.6 delle condizioni di polizza , collocato nella sezione denominata “Responsabilità civile”, intitolato “Responsabilità civile dell’amministratore”, in base al quale: La società tiene indenne l’amministratore entro il massimale ed i limiti indicati nella polizza di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, per danni e perdite patrimoniali involontariamente provocati a terzi, compresi i condòmini, nell’esercizio dell’attività di amministrazione dello stabile indicato nella scheda di polizza, ai sensi degli art 1130 e 1131 del codice civile . Il supercondominioricorrente assume del tutto apoditticamente che la sentenza impugnata avrebbe fondato la decisione negativa della legittimazione sulla base di un documento, le condizioni generali di polizza, prodotto tardivamente dalla compagnia assicuratrice. Senonché la sentenza impugnata non afferma affatto di avere fondato la sua valutazione su un documento prodotto con la memoria di costituzione tardiva, come per l’appunto sostiene il ricorrente, ma afferma che la domanda era “fondata” sull’art. 2.6 delle condizioni generali di polizza e, discorrendo di domanda fondata, non può che riferirsi ad un documento prodotto dalla parte che ha fatto la domanda. In tale contesto motivazionale parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare che la propria produzione documentale non aveva avuto ad oggetto le condizioni generali di polizza, mentre inammissibilmente deduce in modo del tutto generico di avere prodotto una “polizza globale fabbricati”. Anche a voler prescindere dal rilievo che precede, il supercondominioricorrente omette: a) di fornire l’indicazione specifica della memoria avversaria (che sarebbe stata depositata in data 30 agosto 2017); b) di localizzare detta memoria in questo giudizio di legittimità; c) di fornire l’indicazione specifica del documentoche indica genericamente prodotto dalla controparte, in uno alla comparsa di costituzione tardiva, come “allegato numero 2”; d) di parametrare tale numerazione e di localizzare detto documento - che assume prodotto dalla controparte - in questo giudizio ; e) di fornire l’indicazione specifica del documento che indica come da essa prodotto quale allegato 6 alla citazione introduttiva dinanzi al tribunale; f) di localizzare detti ultimi atti (citazione introduttiva e documento 6 ad essa allegato) Per tutte le ragioni che precedono il motivo viola manifestamente l’art. 366 n. 6 c.p.c. Non solo: nella nota n. 2 di pag. 3, nella nota n. 6 di p. 5 e nella nota n. 14 di pag. 14 , il detto documento 6 viene ripetutamente evocato con la riproduzione della clausola 2.6. che si deduce contenuta nella [OSCURATO:PERSONA] e che ha proprio il contenuto riprodotto dalla sentenza impugnata. 2.2. Inammissibile è anche il motivo secondo. Invero parte ricorrente non localizza la polizza e, così procedendo, viola il disposto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. D’altronde, la pretesa violazione dell’art. 1362 e ss. c.c. (ed in particolare degli artt. 1363 e 1366) è basata su un assioma vero e proprio: poiché le altre garanzie erano a favore del Supercondominio come assicurato, anche la clausola 2.6. avrebbe avuto lo stesso significato. Senonché sfugge al Collegio come ciò possa superare la lettera della clausola - secondo la quale, si ribadisce, [OSCURATO:PERSONA] tiene indenne l’amministratore … . 2.3. Inammissibile per assoluta assertorietà è infine il terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al consolidato orientamento in punto di censura dell’ermeneutica contrattuale (cfr., tra le tante, Cass.n. 14268/2017), a mente del quale l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio dimotivazione (Cass. n. 1646/2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione chenessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultatointerpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. nn. 26683, 18375 e 1754/2006). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466/2017; n.8909/ 2013). D’altronde, il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054/2014). Orbene, nel caso di specie,la corte di merito – dopo aver rilevato che nel glossario, allegato al contratto, il contraente è “ la persona che stipula l’assicurazione” mentre l’assicurato è “la persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione” - ha ritenuto che nella specie “i l contraente” era il supercondominio , mentre “l’assicurato” era l’amministratore pro tempore (il geom. Foglietti) e non il Supercondominio (che è solo il contraente); ha rilevato che il supercondominio con la clausola sulla respo nsabilità civile dell’amministratore aveva stipulato un’assicurazione per conto di chi spetta (ovvero a copertura della responsabilità civile di colui che, al momento del verificarsi del sinistro, sarebbe stato l’amministratore del condominio contraente) ai sensi dell'art. 1891 c.c.; ed ha quindi concluso che il Supercondominio, in qualità di terzo danneggiato, non avesse la titolarità del diritto ad agire direttamente contro l'assicuratore, potendo tale diritto essere esercitato solo dall'assicurato (l'amministratore), peraltro previo suo “consenso espresso”. Tale ricostruzione del contenuto contrattuale non è affatto implausibile, né in violazione specifica di uno dei criteri di ermeneutica contrattuale, sicché sfugge al sindacato riservato a questa Corte. 2.4. Il quarto motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 2951/2016, hanno precisato che La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto e che: Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti . In piena conformità ai principi di diritto affermati nella sentenza della Sezioni Unite (che è espressamente richiamata nella impugnata sentenza, ma di cui parte ricorrente mostra di non voler tener conto), la corte di merito ha rilevato che: La questione attiene all’accertamento della titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, riguarda quindi il merito della decisione. Spetta all’attore in giudizio allegare e provare di essere il titolare del diritto fondante la domanda, trattandosi inoltre di un elemento costitutivo dell’azione la carenza di titolarità attiva è rilevabile d’ufficio se risulta dagli atti di causa . In estrema sintesi, benché UnipolSai si sia costituita tardivamente in primo gradoe non abbia sollevato l'eccezione in quella sede, la corte di merito aveva il potere - dovere di esaminare la questione, proprio perché la titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda. Ne consegue che l'eccezione non era soggetta alle preclusioni degli artt. 167 e 345 c.p.c. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
Sentenza Cassazione n. 28582/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris