CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30190 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] de Cavalieri n. 11; -ricorrente - Contrfo Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 984/16/20, depositata in data 20 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, notificava in data 18.4.2008 a [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente di fabbricato sito in Roma, loc. Casalpalocco, [OSCURATO:PERSONA] n. 224, avviso di liquidazione di maggiore Iva al 20% e di irrogazione sanzioni (al 30%) per effetto della revoca dell'aliquota agevolata del 4% di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 131/86, ritenendo trattarsi di "abitazione di lusso" ai sensi dell'art. 6 del DM 2/8/69 essendo risultata la superficie complessiva utile dell'immobile superiore a mq 240; -avverso il suddetto atto, la contribuente aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, con sentenza n. 302/2/2010, aveva rigettato il ricorso, pronuncia confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 86/03/2012; -avverso tale sentenza, la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione accolto con ordinanza n. 4808/15, per difetto di motivazione, avendo il giudice di appello - a fronte di due perizie giurate di parte attestanti una superficie inferiore a mq. 240 e del progetto di costruzione recante parere favorevole - condiviso la stima UTE, senza valutare gli elementi documentali sui quali quest'ultima era fondata; -la controversia era stata riassunta dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con sentenza n. 5938/38/2016, aveva accolto il gravame; -avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione che, con sentenza n. 5874/2019, era stato accolto per motivazione apparente della decisione impugnata; -riassunto il giudizio dinanzi alla CTR del Lazio, con la sentenza n. 984/16/2020, depositata il 20.2.2020, veniva accolto parzialmente il gravame della contribuente, annullando le sanzioni; -avverso la suddetta pronuncia, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimane intimata l'Agenzia delle entrate; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 63 del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR posto alla base della decisione di sostanziale conferma dell'avviso di liquidazione, documentazione -"elaborato estimale" e relativi allegati - prodotta indebitamente dall'Ufficio nel giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. ancorché in tale fase fosse inammissibile la produzione di nuovi documenti salvo quelli non depositati prima per forza maggiore, stante la natura di "giudizio chiuso" del grado di rinvio, e avendo, nella specie, l'Ufficio tempestivamente depositato in giudizio soltanto la "stima UTE", priva di qualsiasi documentazione allegata. 2. Premesso che nell'ambito del processo tributario, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di merito, a seguito della cassazione con rinvio conseguente all'erronea allocazione dell'onere probatorio, instaura un processo chiuso nel quale, dovendosi tener conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi, è preclusa alle parti ogni possibilità di produrre nuove prove e, segnatamente, nuovi documenti, dovendo il giudice delibare allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo, salvo che tale produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dal mutamento del thema decidendum o probandum ad opera della stessa sentenza di annullamento della Corte di cassazione ovvero, ancora, dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore"(Cass. n. 28547/2019; n. 26108/ 2018; n. 19424 del 30/09/2015; n. 17790 del 07/08/2014), nella specie, il motivo si profila inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. 2.1. Al riguardo, dalla sentenza impugnata si evince che la decisione di conferma della legittimità dell'avviso di riliquidazione Iva è stata basata, da un lato, sulla documentazione prodotta dall'Ufficio - stima UTE supportata dalla documentazione fornita dalla stessa contribuente e dalla DOGFA ([OSCURATO:PERSONA] fabbricati) - atta a provare la consistenza dell'immobile in questione di superficie complessiva utile superiore a mq. 240 (oltre i quali l'unità immobiliare diventa "abitazione di lusso", con perdita dei benefici fiscali) e, dall'altro, sulla ritenuta inattendibilità delle prodotte perizie di parte. Quanto alla stima UTE, la CTR ha, invero, evidenziato che le motivazioni della stessa si fondavano sulla documentazione fornita dalla contribuente all'Agenzia del Territorio dalla quale risultava la composizione dell'immobile in questione di 18 vani su quattro livelli con rendita catastale di euro 4.369,23 nonché la descrizione (nel contratto di compravendita) come villino facente parte di un fabbricato bifamiliare dislocatosi su quattro piani, comunicanti tramite scala interna, con annessa area giardinata di pertinenza esclusiva sulla quale insisteva un manufatto uso piscina. Peraltro, dalla DOCFA risultava per l'unità immobiliare in questione una superfice catastale pari a mq 279. Quanto alle perizie di parte, dalle quali risultava una superficie utile complessiva di mq 173,42, la CTR ha osservato come tale risultato fosse stato raggiunto escludendo l'intero piano seminterrato (composto da locale cantina, due ripostigli, bagno e locale lavatoio, locale ripostiglio) e l'intero piano sottotetto (composto da ripostiglio, bagno e sottotetto/mansarda), allorquando, ai sensi dell'art. 5 del DM n. 1072 del 2.8.69, anche alla luce delle planimetrie allegate, dovesse essere esclusa dal computo, con riguardo al piano seminterrato, soltanto la cantina, e, con riguardo al piano sottotetto, il ripostiglio con altezza pari a mt. 0,70. Da qui la rilevata erroneità del calcolo contenuto nelle perizie giurate della superficie complessiva utile per la verifica del limite di m.q. 240, dovendo essere computati anche il piano interrato (con esclusione della sola cantina) e il sottotetto (con esclusione del solo ripostiglio) complessivamente ammontanti a nnq.105,41 che sommati alla superficie utile stimata nelle perizie di mq 173,42, superavano il limite dei mq. 240 per qualificare l'abitazione in questione come di lusso. Invero, nel costrutto argomentativo del giudice di appello il riferimento all'elaborato estimale dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tecnici, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - prodotto dall'Ufficio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giudizio di rinvio e formatosi (dopo la sentenza n. 5938/38/2016 della CTR a chiusura del primo giudizio di appello in riassunzione) in esito alla richiesta di revisione di stima, inoltrata dalla [OSCURATO:PERSONA] 1 di Roma, con nota di prot. 110454 del 31.5.2017 - lungi dal costituire, come assunto dalla ricorrente, elemento "posto alla base della decisione" di conferma della legittimità dell'avviso di liquidazione della maggiore Iva, costituisce un elemento di mero riscontro e di supporto ("l'[OSCURATO:PERSONA] di Roma-Territorio, [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto in data 23.6.17, a trasmettere il relativo elaborato estimale che si allega per completezza con il quale l'immobile de quo è stato confermato avente caratteristiche di lusso" (...) a supporto di tale stima quale elemento di riscontro" ... "con il quale l'immobile de quo è stato confermato avere caratteristiche di lusso") alla documentazione già acquisita e reputata sufficiente a comprovare la consistenza dell'immobile superiore al limite di 240 m.q., attesa anche la sostanziale inattendibilità delle perizie di parte. 3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l'Agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove