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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 agosto 2022

Cassazione n. 13209/2023

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20685-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA]AIUTO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], GarzioneFederico domiciliat i “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesidagli [OSCURATO:PERSONA] VITA e Giuseppe ARENA; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.20685/2022 Cron.

Rep.

Ud.25/1/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso l ’ ordinanza n. 25456/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/08/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

In fattoe in diritto -che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 25456/22, del 29 agosto2022; -che il medesimo lamenta la mancata liquidazione delle spese in favore del difensore antitstatario, nonché l’assenza dichiarezza circa il fatto che la condanna alle spese risulti essere stata pronunciata a carico tanto dell’allora ricorrente principale, quanto dei ricorrenti “successivi”, o meglio, incidentali, dando così luogo a due crediti risarcitori (e non ad uno solo, solidalmente posto a carico di tutti iricorrenti); - che hanno fatto propria tale iniziativa ex art. 391 - bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con “memoria adesiva”alla stessa; - che, tuttavia, nessuno di tali atti risulta essere stato notificato alle altre parti del giudizio,già svoltosi innanzi a questa Corte e conclusosi con il provvedimento del quale è chiesta la correzione; - che “il mero deposito dell ’ istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un «tertium genus» di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis cod.proc. civ.”, fermo restando, però, che, “ qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d’ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione”(cfr. Cass. Sez. 1, s ent . 31 maggio 2022, n. 17565, Rv. 665094-01); -che risulta, pertanto, necessario – per garantire l’effettività del contraddittorio – assicurare la notificazione , a cura della cancelleria di questa Corte, degli atti suddetti (e dell a presente ordinanza), alle parti oggi rimaste intimate; - che va, quindi , disposto rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, provvedendo nei termini appena indicati.

PQM rinvia il giudizio a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria di questa Corte comunichi l’istanza di correzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], nonchéla memoria adesiva di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , oltre alla data di fissazione della nuova adunanza camerale di trattazione, a tutte le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20685-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA]AIUTO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], GarzioneFederico domiciliat i “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesidagli [OSCURATO:PERSONA] VITA e Giuseppe ARENA; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.20685/2022 Cron. Rep. Ud.25/1/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso l ’ ordinanza n. 25456/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/08/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto -che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 25456/22, del 29 agosto2022; -che il medesimo lamenta la mancata liquidazione delle spese in favore del difensore antitstatario, nonché l’assenza dichiarezza circa il fatto che la condanna alle spese risulti essere stata pronunciata a carico tanto dell’allora ricorrente principale, quanto dei ricorrenti “successivi”, o meglio, incidentali, dando così luogo a due crediti risarcitori (e non ad uno solo, solidalmente posto a carico di tutti iricorrenti); - che hanno fatto propria tale iniziativa ex art. 391 - bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con “memoria adesiva”alla stessa; - che, tuttavia, nessuno di tali atti risulta essere stato notificato alle altre parti del giudizio,già svoltosi innanzi a questa Corte e conclusosi con il provvedimento del quale è chiesta la correzione; - che “il mero deposito dell ’ istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un «tertium genus» di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis cod.proc. civ.”, fermo restando, però, che, “ qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d’ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione”(cfr. Cass. Sez. 1, s ent . 31 maggio 2022, n. 17565, Rv. 665094-01); -che risulta, pertanto, necessario – per garantire l’effettività del contraddittorio – assicurare la notificazione , a cura della cancelleria di questa Corte, degli atti suddetti (e dell a presente ordinanza), alle parti oggi rimaste intimate; - che va, quindi , disposto rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, provvedendo nei termini appena indicati. PQM rinvia il giudizio a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria di questa Corte comunichi l’istanza di correzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], nonchéla memoria adesiva di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , oltre alla data di fissazione della nuova adunanza camerale di trattazione, a tutte le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale
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