CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 44186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; (Am.,^A,\e\f•- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 marzo 2022, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata e altro 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo che il Tribunale non aveva tenuto assolutamente conto della inattendibilità del chiamante in correità Amendola, soggetto definito dal giudice per le indagini preliminari nella sentenza con la quale era stato condannato per la rapina soggetto che aveva proposto una verione dei fatti "inverosimile ed in contrasto con il solido quadro prbatorio";, inoltre, mancavano totalmente riscontri alle sue dichiarazioni. Prova della illogicità della motivazione era rappresentata dal contrasto che emergeva dal contenuto delle sentenze pronunciate nei confronti dei coindagati, secondo cui i rapinatori erano sei, circostanza riferita anche da Amendola, laddove i rapinatori, in assenza di qualsiasi ulteriore elemento, diventavano sette nell'ordinanza impugnata, al solo fine di contrastare l'assunto difensivo circa la presenza di un soggetto di nome Pietro, di cui dava contezza una delle persone offese della rapina; altra contraddizione risiedeva nel fatto che, secondo la sentenza emessa nei suoi confronti, Amendola aveva riportato ferite nello scavalcare la rete metallica che delimitava la proprietà, mentre egli aveva dichiarato di non essere mai entrato all'interno della stessa; inoltre, Amendola aveva parlato di quattro persone entrate all'interno dei luoghi ove era stata commessa la rapina, mentre tutte le persone offese avevano parlato di cinque rapinatori Non era stato inoltre considerato il mancato riconoscimento di Corvino da parte di [OSCURATO:PERSONA] e non veniva spiegato come Corvino avrebbe raggiunto la casa di Casciello dopo la rapina, a fronte di una evidente zoppia (fatti sempre riferiti da Annendola); illogico era poi sostenere che Corvino si sarebbe occupato del mantenimento in carcere di Casciello per garantirsi il suo silenzio, visto che allora avrebbe dovuto occuparsi di tutti per la medesima finalità; particolare significato era poi stato attribuito alla conversazione ambientale del 10 dicembre 2020 laddove Corvino, convocato dai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], si era accertato dell'orario di chiusura del parcheggio, il cui tenore era stato mistificato.1.2 II difensore lamenta l'attualità delle esigenze cautelari, visto che tra le dichiarazioni di Amendola e l'esecuzione dell'ordinanza erano trascorsi almeno otto mesi; illogico era poi sostenere che a Corvino non potessero essere concessi gli arresti domiciliari, in quanto non aveva mostrato segni di resipiscenza e che vi era un pericolo di fuga sulla scorta delle pesanti condanne riportate dagli imputati già processati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve evidenziare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito." (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01) Secondo il costante insegnamento di questa Corte infatti, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'Indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure,, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza della rapina ed al ruolo rivestito dall'odierno indagato, con motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità, evidenziando che la chiamata in correità di Ammendola è risultata riscontrata da numerosi elementi: in particolare, sono stati richiamati i numerosi contatti tra Corvino e il coindagato Casciello e i favori che il primo doveva fare nei confronti dei familiari del secondo (pag 14 ordinanza impugnata: fornitura di carne e generi alimentari in favore di [OSCURATO:PERSONA], destinati al detenuto Casciello ed ai suoi compagni di cella; accompagnamenti della Marra ai colloqui con Casciello; contribuzioni economiche); la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui la prima, parlando di una consegna di carne fatta da Corvino, commentava "Eh...ti appaga con la carne? Lui sta fuori e quello sta lì"; la conversazione intercettata relativa ad una somma dovuta da Corvino per l'acquisto dello jammer, indicato come jamm, disturbatore di frequenza usato durante la rapina Il Tribunale ha anche risposto alle censure secondo ie quali nella rapina sarebbe stato coinvolto anche un tale Pietro, visto che l'azione delittuosa è stata attribuita ad almeno sei persone, non escludendo quindi il coinvolgimento di altri 1.2 Quanto alle esigenze cautelari, è vero che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti: nel caso in esame peraltro, il Tribunale ha evidenziato la estrema pericolosità del ricorrente, inserito in un gruppo organizzato capace di procurarsi armi, pettorine, sirene e pettorine in uso alle Forze dell'Ordine e disturbatori di frequenza, segno di 'professionalità nella commissione di rapine, da ciò ricavando un attuale pericolo di recidivanza. 2. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1.ter, delle disposizioni disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,