CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26287/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili. Il ricorso del D'Alessandro risulta proposto personalmente, ed è pertanto inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato, che deve, invece, essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il primo motivo dedotto dalla Ruggiero è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivatamente negato l'attenuante del comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, stante l'assenza di una proficua e concreta utilità del contributo offerto dalla prevenuta in termini collaborativi. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile in quanto mai dedotto in sede di appello. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in da