CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 41623/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALEdi NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/06/2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza emessa dallo stesso giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale veniva respinta l’istanza di revoca della confisca degli immobili meglio indicati nell’atto di parte come disposta dalla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 21/04/2023, a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Il provvedimento motivava la sua decisione facendo riferimento al fatto che nella sentenza di cognizione era stata affrontata la questione della buona fede del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo. L’atto costitutivo della suddetta società era stato sottoscritto quali soci dalla moglie dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], e da una sua parente, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], già titolare di una quota sociale, l’aveva ceduta ad [OSCURATO:PERSONA]. Questi elementi avevano fatto ritenere ai giudici di merito che [OSCURATO:PERSONA] avesse venduto a se stesso beni ricadenti nel patrimonio dell’ente colpito dai debiti e poi attinto dal fallimento e ne avesse mantenuto la disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva lamentato di non essere stato citato nel giudizio di merito impugnando la decisione a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche dinanzi alla Corte di cassazione, che aveva tuttavia respinto il suo ricorso, affermando che la mancata citazione integrava una mera irregolarità e che le sue ragioni potevano essere fatte valere con lo strumento dell’incidente di esecuzione. La società aveva allora dedotto con l’incidente di esecuzione quale fatto nuovo la transazione sottoscritta con il fallimento [OSCURATO:PERSONA], versando euro 100.000,00 alla massa fallimentare e ottenendo così la cancellazione della domanda giudiziale della curatela volta ad ottenere la revocatoria della vendita degli immobili di che trattasi. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che, anche alla luce di questo fatto nuovo, si doveva considerare confermato il carattere fittizio della cessione degli immobili alla società, visto che la transazione era stata stipulata in data 04/05/2023, dopo la decisione della Corte di cassazione sopra richiamata (in data 21/04/2023) e dopo che comunque era stata emessa sentenza di primo grado con la quale il Tribunale civile aveva respinto la domanda giudiziale della curatela fallimentare. Non era invece stata dedotta prova negativa rispetto alla fittizietà della cessione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., articolando i seguenti motivi: - art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000; - art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per violazione dell’art. 7 e dell’art. 1, primo protocollo addizionale CEDU; - art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per violazione dell’art. 8, paragrafi 1, 7 e 9 della direttiva n. 2014/42 letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; - art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.; - art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione sulla violazione dei principi di cui sopra; - art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione sui temi proposti alla difesa della ricorrente in punto di effettività dell’acquisto. La confisca disposta senza consentire al terzo estraneo di partecipare al giudizio e quindi il giudice dell’esecuzione non poteva rifarsi a quanto affermato dal giudice della cognizione. Inoltre il provvedimento impugnato non aveva esaminato le plurime argomentazioni offerte dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a dimostrazione della propria buona fede e dell’effettività del proprio acquisto; la società aveva acquistato gli immobili a prezzi congrui, mentre l’illecito era stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] che con quelle somme aveva pagato solo alcuni creditori pretermettendone altri e così determinando le condizioni di insolvenza dalle quali era scaturito il suo fallimento. Il giudice dell’esecuzione non aveva nemmeno tenuto conto del fatto che l’ulteriore somma versata per la transazione alla curatela dimostrava ulteriormente l’effettività dei pagamenti e che gli unici che avevano conseguito un utile erano i creditori preferiti da [OSCURATO:PERSONA] nei pagamenti. Riproponeva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte di cassazione nel senso che la mancata partecipazione del terzo costituisce una mera irregolarità, per contrasto con gli artt. 42, comma 3, 111 e 117 Cost. con riferimento all’art. 7 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, dell’art. 8, paragrafi 1, 7 e 9 della direttiva 2014/42 in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 2. Le questioni dedotte dal ricorrente e sottoposte al giudice dell’esecuzione mirano sostanzialmente a riproporre temi fatti oggetto di specifico accertamento nel corso del giudizio di cognizione con valutazione coperta da giudicato. Dall’esame della sentenza passata in giudicato e in particolare di Sez. 3, n. 24658 del 21/04/2023, che ha reso definitiva le statuizioni della Corte di appello di Napoli in data 17/03/2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 12 D. Igs. 74/00, per il reato di cui all'art. 11, d. lgs. n. 74/00, contestatogli quale legale rappresentante e liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivazione si basa su accertamenti di merito in ordine alla riconducibilità al medesimo centro di interessi sia della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sia del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], condannato per avere “al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”. Questa, pertanto, è la condotta di reato accertata a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dalla quale è derivata la confisca. La ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione non aveva compiutamente esaminato le plurime argomentazioni offerte dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a dimostrazione della propria buona fede e dell’effettività del proprio acquisto; sosteneva che la società aveva acquistato gli immobili a prezzi congrui, mentre l’illecito era stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] che con quelle somme aveva pagato solo alcuni creditori pretermettendone altri e così determinando le condizioni di insolvenza dalle quali era scaturito il suo fallimento. Tale doglianza non tiene conto del fatto che il giudice dell’esecuzione ha valutato le deduzioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. confrontando gli elementi dedotti con il titolo esecutivo, come divenuto irrevocabile. Sia gli argomenti sopra riportati sia la nuova deduzione, inerente alla transazione intercorsa tra la società e la curatela fallimentare con l’esborso effettivo di una somma, riguardano l’eventuale condotta illecita di bancarotta o altre condotte fraudolente in danno dei creditori e tendono a dimostrare che le operazioni non furono fittizie. Tuttavia sul punto il giudice dell’esecuzione ha argomentato con ampi riferimenti ai dati fattuali, emersi nel corso del processo e sintomatici della strumentalità delle cessioni (plurime e anche antecedenti alla dichiarazione di fallimenti) rispetto alla finalità di sottrarre alla riscossione coattiva delle imposte evase i beni oggetto che sono stati poi oggetto di confisca e di cui oggi si chiede la restituzione. Al di là dell’effettività delle somme versate dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e della loro entità e senza voler sottacere su come il provvedimento impugnato aveva motivato sull’inadeguatezza delle somme versate e sulla tardività di quelle ulteriormente versate alla curatela fallimentare (in pendenza di un contenzioso gravido di incertezze per la predetta società), il giudice dell’esecuzione ha evidenziato tutti gli indicatori fattuali della fittizietà della cessione e di come fosse volta a realizzare un’operazione “a circuito chiuso”, proprio per mantenere la disponibilità dei beni e sottrarsi agli obblighi tributari. D’altronde nessuna delle deduzioni portate dalla ricorrente dinanzi al giudice dell’esecuzione è in grado di scalfire la ricostruzione contenuta nel giudicato, come puntualmente richiamato nel provvedimento impugnato. Già nella sentenza divenuta irrevocabile era stata compiutamente valutata, proprio per la stretta connessione del suo ruolo con la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA], la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. La società non era stata citata in giudizio dal Tribunale ma aveva proposto appello e poi ricorso per cassazione lamentando che le sue ragioni non erano state prese in considerazione. I giudici dell’impugnazione avevano ritenuto inammissibile tale doglianza, ribadendo il principio, secondo il quale, l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall'art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato (Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021, Rv. 282196 – 01). Il principio è tuttora ribadito con continuità dalla giurisprudenza che esclude che il terzo interessato sia litisconsorte necessario, anche ne sia espressamente prevista dalla legge la citazione e questa venga omessa (Sez. 6, n. 4924 del 12/11/2024, dep. 2025, Rv. 287630 – 01). E tuttavia nel giudizio di cognizione, per accertare compiutamente la condotta dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza era giunta alla conclusione (validata dal giudice di legittimità) che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere ritenuta soggetto agente in buona fede poiché plurimi erano i dati fattuali che escludevano la sua estraneità o il suo coinvolgimento nell’operazione illecita. Si richiamavano in particolare: l'atto costitutivo della società acquirente dinanzi a cui firmavano come soci [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente suocera e nipote dell'imputato; la cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 18.000,00 da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], da cui desumere la vendita sostanzialmente del prevenuto a sé stesso; l'anomalia delle sottoscritte modalità di pagamento dei manufatti con l'operazione triangolare per cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto pagare il debito della parte venditrice o con le modalità note alle parti o con gli ordinari mezzi di pagamento o ancora mediante i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento previsti dalla legge. Su questi profili che attengono all’accertamento degli elementi che rendono i beni sottratti alla riscossione coattiva profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, soggetti a confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, e che fanno escludere in radice che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nessun elemento decisivo è stato addotto dalla ricorrente. Le altre questioni, compresa la facoltà del terzo di partecipare al giudizio, sono coperte dal giudicato, perché sono state oggetto di specifiche censure dedotte con ricorso per cassazione e valutate compiutamente nella richiamata decisione Sez. 3, n. 24658 del 21/04/2023, anche sotto il profilo della compatibilità delle norme vigenti in ordine alla partecipazione del terzo al giudizio ai principi c