CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35457/2022 Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza di querela; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] NenadFcl ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ed ha ordinato l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, che lo aveva condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen nonché la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnativa-- è manifestamente infondato giacché l'appello era aspecifico di fronte alle ragioni addotte dal Giudice di prime cure in ordine al giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti; Chiarito — per quanto concerne quanto dedotto nella memoria difensiva di cui sopra — che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della d.lgs n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estens