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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37754/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria di parte; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso degli imputati - relativi alla carenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia (idoneità della condotta, sotto il profilo oggettivo e dolo specifico, sotto il profilo soggettivo), oltre ad essere interamente versati in fatto, sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6 e 7).

Ritenuto, pertanto, che il ricorsi deveitessere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria di parte; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso degli imputati - relativi alla carenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia (idoneità della condotta, sotto il profilo oggettivo e dolo specifico, sotto il profilo soggettivo), oltre ad essere interamente versati in fatto, sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6 e 7). Ritenuto, pertanto, che il ricorsi deveitessere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris