CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14051/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] , 10, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D ante dal quale è rappresenta to e dife so unitamenteall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. P IEMONTE , n. 1397/38/14,depositata l’01/12/201 4. IRPEFAVVISO ACCERTAMENTOUdita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20settembre 202 2 dal consigliere R osanna Angarano . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con cinque motivi , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. del Piemonte ha rigettato l’appello proposto da l medesimo avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Novara aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il qualeerano stati recuperati a tassazione maggiori redditi per l’anno d’imposta 2005. 2. Con ordinanza del 17 settembre2021 questa Corte, rilevato che il ricorrente, con memoria del 27/07/2021, aveva comunicato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, ma che la relativa documentazione non era stata notificata all’Agenzia delle Entrate, disponeva rinvio a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente termine per la notifica. 3. Il ricorrente ha depositato memoria Considerato che: 1. Il ricorrente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla normativa richiamata in premessa e di aver provveduto a notificare la relativa documentazione all’Agenzia delle Entrate, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato ed ha versato in atti comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di regolarità della definizione. In proposito questa Corte ha già chiarito che l’adesione alla definizione agevolataè idonea a determinare l'estinzione del giudizio, che può conseguire quando la rinuncia sia stata comunicata alla controparte, pur in assenza diformale accettazione (Cass. 30/10/2019 n. 27805).Pertanto, nullaostandovi, va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere. 2. Sulla regolazione delle spese del giudizio questa Corte ha già chiarito che in temadi definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla leggen. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un'eccezione alla previsione di cui all'art. 391 , secondo comma, c od. proc. civ. ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite (Cass. 27/04/2018 n.10198). 3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese a carico di chi l