CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 43340/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., deve ritenersi sistematicamente non consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento ._ delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, peraltro pure esaminati nel caso di specie, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 2 sulla gravità del fatto e sui numerosi precedenti del ricorrente che denotano una spiccata propensione al crimine); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 628 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, peraltro fissata nel minimo edittale in considerazione della motivata sussistenza delle ..- contestate aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda, in proposito, pag. 2) e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 ottobre 2024