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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37222/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza, in data 28 gennaio 2019, con cui il Tr bunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen., condannandolo alla pena di un mese di arresto.

2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso pe - cassazione il c ifensore del condannato, deducendo, quale unico motivo, l'inadeguata giustificazione della decisione di rigettare la richiesta di applicazione celle circostanze attenuanti generiche, erroneamente fondata sull'assenza di elementi positivi e sJII'abitualità della condotta.

Non sono, infatti, annotati nel certilcato del casellario di [OSCURATO:PERSONA] precedenti penali specifici né risultano altri prccedimenti pendenti a suo carico per il medesimo reato.

Nessuna rilevanza è stata attribuita alla giovane età ed al comportamento processuale.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'unica censura, oltre ad essere generica, non si confronta col l'apparato argomentativo, tutt'altro che inesistente o illogico, pasto a sostengo del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e si si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti, estranei al giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli del giudice di merito.

La Corte territoriale, con precisi riferimenti fattuali, ha, da una parte, considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio i precedenti penali dell'imputato e la sua notevole capacità a delinquere, dall'altra, ha valutato sub valenti, esplicitamente, la positiva condotta prccessuale, peraltro non adeguatamente dimostrata, e, implicitamente, tutti gli altri elementi allegati.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 'n favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza, in data 28 gennaio 2019, con cui il Tr bunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen., condannandolo alla pena di un mese di arresto. 2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso pe - cassazione il c ifensore del condannato, deducendo, quale unico motivo, l'inadeguata giustificazione della decisione di rigettare la richiesta di applicazione celle circostanze attenuanti generiche, erroneamente fondata sull'assenza di elementi positivi e sJII'abitualità della condotta. Non sono, infatti, annotati nel certilcato del casellario di [OSCURATO:PERSONA] precedenti penali specifici né risultano altri prccedimenti pendenti a suo carico per il medesimo reato. Nessuna rilevanza è stata attribuita alla giovane età ed al comportamento processuale. 3. Il ricorso è inammissibile. L'unica censura, oltre ad essere generica, non si confronta col l'apparato argomentativo, tutt'altro che inesistente o illogico, pasto a sostengo del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e si si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti, estranei al giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli del giudice di merito. La Corte territoriale, con precisi riferimenti fattuali, ha, da una parte, considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio i precedenti penali dell'imputato e la sua notevole capacità a delinquere, dall'altra, ha valutato sub valenti, esplicitamente, la positiva condotta prccessuale, peraltro non adeguatamente dimostrata, e, implicitamente, tutti gli altri elementi allegati. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 'n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 apr