CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04620/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma del 22/05/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria, da eliminare [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per i reati di cui agli artt, 73-80 d.P.R. 309/90, pari ad anni quattro e mesi cinque di reclusione, dichiarando il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. • 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ritenuta illegale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che è ammissibile, in quanto concerne le pene accessorie, non oggetto del negozio processuale, è fondato. In tema di patteggiamento "allargato", infatti, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962). 2.Ciò posto, è consolidato il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici deve farsi riferimento, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, alla determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e non a quella globale, comprensiva anche degli aumenti per la continuazione (ex multis, Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Cagnazzo, Rv. 269425). 2.1.Nella fattispecie, la pena base per il reato più grave era quella, pari ad anni due e mesi nove di reclusione, applicata con la sentenza g à irrevocabile, con la quale è stata riconosciuta la continuazione. Sicché, l'applicazione della pena accessoria deve ritenersi erronea e va eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, che elimina. Così deciso il 31 ottobre 202