CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 09206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8389/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 6(già [OSCURATO:PERSONA] H), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende Oggetto: Pubblico impiego – Retribuzione – Buoni pasto sostitutivi -Presupposti R.G.N. 8389/2017 Ud. 03/03/2023CC R.G. 8389/2017- Pagina nr. 2 di 9 –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di R oma n. 4323/2016 depositata il 28/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2016, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] H e nel contraddittorio con l’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Velletri n. 973/2013 ed ha, conseguentemente, respinto la domanda del medesimo [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il riconoscimento del diritto a fruire dei buoni pasto a partire dal gennaio 2009 e fino a febbraio 2011, secondo la previsioni dell’art. 42 del CCIAdel 17 ottobre 2007. La Corte capitolina, ulteriormente, ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dall’[OSCURATO:PERSONA] H, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 405,93, a titolo di restituzione del controvalore economico dei buoni pasto fruiti in difformità dalle previsioni del regolamento aziendale. 2. La Corte d’appello ha premesso che non era in contestazione il fatto che la materia del servizio mensa e dell’erogazione sostitutiva dei buoni pasto fossero devoluti alla disciplina negoziale, ex art. 2, D. Lgs. 165/2001 e, parimenti, che la materia fosse attribuita alla contrattazione decentrata, nei limiti fissati dalla disciplina collettiva nazionale. Operata tale premessa, la Corte territoriale ha richiamato il disposto di cui all’art. 29, comma 2, CCNL del7 aprile 1999, rilevando che la disposizione ivi dettata in relazione alla regolamentazione della fruizione dei pasti aveva carattere programmatico, senza poter fondare R.G. 8389/2017- Pagina nr. 3 di 9 posizioni soggettive individuali in assenza di una specificazione circa qualificazione e consistenza della “particolare articolazione dell’orario di lavoro”cui la previsione stessa fa riferimento, ribadendo, tuttavia, che la fruizione del servizio di mensa o dell’erogazione sostitutiva dei buoni pasto deve in ogni caso ritenersi correlata. Ha ritenuto, a questo punto, la Corte d’appello che l’art. 42 del CCIAdel 17 ottobre 2007 (che riconosceva la corresponsione del buono pasto in ogni caso di prestazione lavorativa di almeno sei ore, e sul quale [OSCURATO:PERSONA] basava la propria pretesa) si ponesse in contrasto con la disciplina della contrattazione collettiva nazionale, in quanto veniva a riconoscere il buono pasto a tutti i dipendenti, senza alcuna correlazione con la particolare articolazione dell’orario di lavoro e con aggravio di oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. In particolare, la Corte ha rilevato che, prevedendo il CCNL di categoria un orario settimanale di 36 ore “ripartite sovente nei sei giorni lavorativi, per un impegno che generalmente è (come orario minimo lavorativo)” di sei ore giornaliere, la previsione del CCIA si poneva in diretto contrasto con il CCNL,sia perché veniva a riconoscere il diritto al buono pasto indipendentemente della effettiva necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano,sia perché non contemplava la contribuzione nella misura di 1/5 del valore del buono da parte del dipendente. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ha concluso nel senso della nullità -ex art. 1419 c.c., e 40, comma 3, D. Lgs. 165/2001 - della previsione contenuta nel CCIA, e della conseguente legittimità dell’adozione del Regolamento aziendale 25 marzo 2011 da parte del Direttore Generale dell’Azienda, col quale l’attribuzione dei buoni pasto èstata subordinata al protrarsi dell’attività lavorativa per almeno otto ore. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora ANTONIO PRIMIEROsulla base di sette motivi. R.G. 8389/2017- Pagina nr. 4 di 9 Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 6(già [OSCURATO:PERSONA] H). 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sette motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione: a) dell’art. 29 del CCNL integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per il personale del comparto Sanità, sottoscritto in data 20 settembre 2001; a) dell’art. 4 de l CCNL comparto Sanità, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009; b) dell’art. 35 del CCIA del 9 novembre 2000; c) dell’art. 45 del CCIA del 17 ottobre 2007 per il personale dipendente dalla USL Roma H; d) dell’art. 26 del CCNL del 7 aprile 1999 come modificato dall’art. 5 del CCNL del 10 aprile 2008; e) dell’art. 4, comma 2, punto VIIII, del CCNL 7 aprile 1999. Argomenta, in particolare, il ricorso che, proprio perché l’art. 29 del CCNL integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per il personale del comparto Sanità enuncia una norma di carattere generale, si è resa necessaria la regolamentazione specifica della fruizione del servizio mensa ad opera,dapprima dell’art. 35 del CCIA del 9 novembre 2000, e poi dell’art. 42 del CCIA del 2007, i quali hanno subordinato la corresponsione dei buoni pasto unicamente al ricorrere di una prestazione lavorativa non inferiore a sei ore continuative. Ne consegue, argomenta il ricorso, che il citato art. 42 del CCIAnon può essere considerato in contrasto con i vincoli stabiliti dalla contrattazione nazionale, essendo rimessa proprio alla contrattazione R.G. 8389/2017- Pagina nr. 5 di 9 aziendale l’articolazione dell’orario di lavoro, ivi compreso il diritto alla mensa o alle prestazioni di quest’ultimo sostitutive. Il contenuto del CCIA, prosegue il ricorso, risulterebbe peraltro conforme ai principi concordati sul punto dalle OO.SS. e dall’ARAN in sede di interpretazione autentica delle previsioni in materia di orario di lavoro. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 64 del D. Lgs. 165/2001. Il ricorso evidenzia che il concetto di “particolare articolazione dell’orario” ai fini del riconoscimento del diritto a fruire dei buoni pasto, è stato oggetto di interpretazione autentica tra ARAN e le OO.SS: in data 24 aprile 1997, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] pubblici non economici, individuando quale requisito indispensabile per l’accesso al beneficio lo svolgimento di almeno sei ore complessive di lavoro. Ne deriva, argomenta il ricorso, che la decisione impugnata avrebbe violato gli artt. 49 e 64, D. Lgs. 165/2001, omettendo di rispettare l’accordo di interpretazione autentica. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione: a) dell’art. 4, comma 4, del CCNL comparto Sanità 2002 - 2005; b) degli artt. 40 - bis e 46, D. Lgs. 165/2001. Argomenta,in particolare, il ricorso che, contrariamente a quanto argomentato nella decisione impugnata: − l’art. 35 del CCIA del 9 novembre 2000 e l’art. 42 del CCIA del 17 ottobre 2007 non si porrebbero in contrasto con l’art.29 del CCNL integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, in quanto proprio quest’ultimo avrebbe demandato alla contrattazione aziendale la definizione del concetto di “particolare articolazione del lavoro”; R.G. 8389/2017- Pagina nr. 6 di 9 − i contratti aziendali in questione non avrebbero neppure comportato oneri non previsti negli strumenti di programmazione, essendo stati regolarmente inviati al [OSCURATO:PERSONA] ed all’ARAN, ai sensi dell’art. 4 della CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005, superando tutte le verifiche. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 26 CCNL 1998-2001 come modificato dall’art. 5 del CCNL 2006-2009 del personale del comparto sanità pubblica. Il ricorso si duole dell’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, circa il fatto che tutti i dipendenti della controricorrente verrebbero ad osservare un orario settimanale di 36 ore ripartito su 6 ore giornaliere. Detta affermazione, argomenta il ricorso, si porrebbe in contrasto con la documentazione depositata dallo stesso ricorrente in sede di appello, dalla quale emergerebbero suddivisioni dell’orario lavorativo diverse da quelle affermate nella sentenza della Corte capitolina. Conclude, quindi, il ricorso che la sentenza impugnata avrebbe violato le regole di ripartizione degli oneri probatori, affermando come fondati fatti che la controricorrente avrebbe avuto, invece, l’onere di provare. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Sempre con riferimento alle affermazioni della decisione impugnata oggetto del quarto motivo di ricorso, il ricorso viene a dedurre anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la Corte territoriale sarebbe giunta ad affermare la sussistenza della prova di fatti che invece risulterebbero smentiti dalla documentazione prodotta nel giudizio di merito. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione: R.G. 8389/2017- Pagina nr. 7 di 9 a) dell’art. 29 del CCNL integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per il personale del comparto Sanità, sottoscritto in data 20 settembre 2001; b) dell’art. 4 del CCNL comparto Sanità, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009; c) dell’art. 35 del CCIA del 9 novembre 2000; d) dell’art. 45 del CCIA del 17 ottobre 2007 per il personale dipendente dalla USL Roma H; e) del d.P.R. 20 maggio 1997. Il ricorso critica la decisione impugnata nella parte in cui la medesima ha escluso che il protrarsi dell’attività lavorativa per sei ore continuative non valga ad integrare quella “particolare articolazione dell’orario” cui il CCNL viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell’articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione –cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nelcaso in cui si assista ad un prolungamento dell’orario di lavoro oltre quello normale. 1.7. Il settimo motivo (non numerato) recita testualmente: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dall’Azienda USL Roma H: violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del CCNL integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per il personale del comparto Sanità, sottoscritto in data 20.09.2001 nonché dell’art. 4 del CCNL comparto Sanità, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31.07.2009; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del CCIAdel 9 novembre 2000 e dell’art. 45 del CCIA del 17 ottobre 2007 per il personale dipendente dalla USL Roma H; violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come modificato dall’art. 5 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.G. 8389/2017- Pagina nr. 8 di 9 in via subordinata violazione e falsa applicazione della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Roma H n. 235 del 23.03.2011”. Il ricorso ripropone, sostanzialmente, le proprie doglianze, indirizzandole questa volta nei confronti della statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale dell’odierna controricorrente, di cui chiede, parimenti, la cassazione. 2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Questa Corte ha recentemente affermato il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto- in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio- è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (Cass. Sez. L - Sentenza n. 5547 del 01/03/2021 -Rv. 660623 –01 , ma in precedenza anche Sez. L -Sentenza n. 31137 del 28/11/2019 - Rv. 655904 - 02 ) . Da tale principio –ancor più recentemente ribadito da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 32113 del 2022 – la decisione della Corte d’appello di Romasi è discostata nel momento in cui ha ritenuto che il riferimento R.G. 8389/2017- Pagina nr. 9 di 9 alle "particolari condizioni di lavoro", di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001,avesse come effetto quello di vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all’erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l’orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l’ordinaria fruizione del pasto 3.Risultano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. 4. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo e terzo motivo, con assorbimento degli ulteriorie la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legitti